Regolamento (UE) 2024/1673
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1673 della Commissione, del 6 giugno 2024, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio per quanto riguarda la comunicazione e l'esecuzione delle operazioni di entrata per il contributo finanziario dovuto all'Unione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce le modalità operative con cui i depositari centrali di titoli devono comunicare i dati finanziari necessari alla determinazione del contributo finanziario dovuto all’Unione ai sensi del regolamento (UE) n. 833/2014. Definisce contenuti, forme, termini di presentazione dei bilanci intermedi e dei bilanci annuali revisionati, oltre alle informazioni sugli importi trattenuti provvisoriamente e sul loro eventuale utilizzo. Regola inoltre la riscossione semestrale mediante nota di addebito, i meccanismi di riconciliazione annuale e il trasferimento degli importi non più necessari per la gestione del rischio. Il tutto è integrato dalle regole orizzontali sulle operazioni di entrata del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.
Regolamento di esecuzione che disciplina le modalità di comunicazione alla Commissione e alle autorità nazionali di vigilanza, nonché l’esecuzione dei pagamenti, del contributo finanziario dovuto dai depositari centrali di titoli in relazione alle misure restrittive contro la Russia.
Ambito di applicazione
Si applica ai depositari centrali di titoli soggetti all’articolo 5 bis, paragrafi da 8 a 12, del regolamento (UE) n. 833/2014, ossia agli intermediari che detengono attività e riserve della Banca centrale di Russia, o di persone/entità che agiscono per suo conto o sotto la sua direzione, con valore complessivo superiore a 1 milione di EUR. Riguarda la comunicazione alla Commissione e alle autorità nazionali di vigilanza delle informazioni finanziarie richieste per il calcolo, la riscossione e la riconciliazione del contributo finanziario, nonché le operazioni di entrata connesse. Si applica in tutti gli Stati membri e entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; per il bilancio intermedio del 1° gennaio-30 giugno 2024 è prevista una scadenza specifica e l’efficacia delle norme sostanziali decorre dal 15 febbraio 2024 ai sensi del regolamento (UE) n. 833/2014.
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1673: comunicazione ed esecuzione del contributo finanziario dei depositari centrali di titoli
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1673 della Commissione dà attuazione all’articolo 5 bis del regolamento (UE) n. 833/2014, come modificato dal regolamento (UE) 2024/1469, per disciplinare in modo puntuale il contributo finanziario destinato all’Unione in relazione alle attività e riserve della Banca centrale di Russia e di soggetti ad essa riconducibili. La disciplina è pensata per assicurare trasparenza, tracciabilità contabile e riscossione ordinata degli importi dovuti, in un quadro di urgenza collegato alla situazione in Ucraina.
Contesto e finalità
I considerando chiariscono che il contributo è calcolato sull’utile netto generato da disponibilità liquide accumulate esclusivamente in conseguenza delle misure restrittive. I depositari centrali di titoli interessati devono contabilizzare separatamente tali disponibilità, le entrate straordinarie e i relativi utili, versando all’Unione il 99,7 % dell’utile netto accumulato dal 15 febbraio 2024. Una quota non superiore al 10 % può essere trattenuta provvisoriamente per esigenze di requisiti patrimoniali e gestione del rischio, con possibilità di ulteriore trattenimento previa richiesta giustificata se il fabbisogno aumentasse.
Ambito soggettivo e oggettivo
Il regolamento si applica ai depositari centrali di titoli, come definiti dal regolamento (UE) n. 909/2014, soggetti agli obblighi dell’articolo 5 bis, paragrafi da 8 a 12, del regolamento (UE) n. 833/2014. L’oggetto della disciplina è duplice:
- la comunicazione alla Commissione e alle autorità nazionali di vigilanza dei dati finanziari necessari;
- l’esecuzione delle operazioni di entrata relative al contributo finanziario dovuto all’Unione.
Definizioni rilevanti
Ai fini del regolamento sono definiti:
- il depositario centrale di titoli, cioè la persona giuridica soggetta agli obblighi dell’articolo 5 bis del regolamento (UE) n. 833/2014;
- il contributo finanziario, quale importo dovuto ai sensi dell’articolo 5 bis, paragrafo 9;
- l’autorità nazionale di vigilanza, designata dallo Stato membro ai sensi dell’articolo 11 del regolamento (UE) n. 909/2014;
- il bilancio intermedio, richiamato dall’articolo 5 bis, paragrafo 11;
- la revisione legale dei conti, come definita dalla direttiva 2006/43/CE.
Modalità generali di comunicazione
Le comunicazioni alla Commissione devono, per quanto possibile, basarsi sulle normali relazioni dei depositari centrali e seguire le loro norme contabili. I documenti devono essere espressi in euro; se derivano da bilanci in altra valuta, gli importi vanno convertiti e devono essere indicati i tassi di cambio utilizzati. La trasmissione avviene con firma elettronica qualificata ai sensi del regolamento (UE) n. 910/2014.
È inoltre previsto un obbligo di conservazione documentale:
- i documenti finanziari e contabili relativi al contributo vanno conservati per 5 anni dall’approvazione definitiva dei conti;
- la documentazione relativa a revisioni, ricorsi, contenziosi, azioni legali e indagini va conservata fino alla conclusione dei relativi procedimenti.
Bilancio intermedio e previsioni trimestrali
I depositari centrali devono presentare alla Commissione e alle autorità nazionali di vigilanza il bilancio intermedio:
- per il periodo 1° gennaio-30 giugno, entro il primo giorno lavorativo successivo al 25 luglio dello stesso anno;
- per il periodo 1° luglio-31 dicembre, entro il primo giorno lavorativo successivo al 25 marzo dell’anno successivo.
Per il periodo 1° gennaio-30 giugno 2024, la scadenza è anticipata al primo giorno lavorativo successivo al 19 luglio 2024. Il bilancio intermedio deve indicare separatamente le disponibilità liquide, le entrate, le spese e l’imposta sul reddito delle società, nonché l’utile netto rilevante. Deve inoltre determinare il contributo finanziario, al netto degli importi trattenuti provvisoriamente e, se del caso, aumentato degli importi da trasferire all’Unione.
È richiesta anche una previsione indicativa non vincolante degli importi dovuti, da trasmettere entro il primo giorno lavorativo successivo al 25° giorno del mese seguente a ciascun trimestre.
Bilanci annuali revisionati e relazione separata
Entro il 31 maggio dell’anno n+1, i depositari centrali devono trasmettere i bilanci annuali obbligatori relativi all’anno n, redatti secondo le norme nazionali applicabili e sottoposti a revisione legale. I bilanci devono esporre separatamente l’ammontare totale delle disponibilità liquide, delle entrate e dell’utile netto di cui all’articolo 5 bis, paragrafo 8, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 833/2014.
Insieme ai bilanci deve essere presentata una relazione separata contenente:
- gli importi annuali trattenuti a titolo provvisorio, qualificati come passività verso l’Unione salvo utilizzo consentito;
- l’ammontare complessivo rimanente e cumulato degli importi trattenuti provvisoriamente;
- gli importi che cessano di essere dovuti all’Unione;
- il contributo finanziario totale annuale, ridotto degli importi trattenuti provvisoriamente e aumentato, se del caso, degli importi da trasferire all’Unione;
- la ripartizione per valuta delle disponibilità liquide e delle entrate.
La relazione deve essere accompagnata da una relazione di affidabilità del revisore legale e deve essere riconciliata con il bilancio annuale obbligatorio.
Informazioni sugli importi trattenuti provvisoriamente
Con ciascun bilancio intermedio e con i bilanci/relazioni revisionati, i depositari centrali devono presentare un documento separato che esponga:
- le ipotesi e le informazioni utilizzate per determinare l’importo trattenuto provvisoriamente;
- le informazioni sull’utilizzo di tali importi.
La parte relativa all’utilizzo deve includere una quantificazione dettagliata di spese, rischi e perdite sostenuti o accantonati a causa della guerra in Ucraina, nonché delle quote non copribili con le risorse interne al momento in cui si verificano.
Le autorità nazionali di vigilanza, a loro volta, devono comunicare alla Commissione:
- la decisione adottata ai sensi dell’articolo 5 bis, paragrafo 10, lettera e), del regolamento (UE) n. 833/2014, con descrizione del fabbisogno, stima e ipotesi utilizzate;
- qualsiasi misura di vigilanza o altra misura che incida sugli importi trattenuti.
Su richiesta della Commissione, esse devono trasmettere senza indugio ulteriori informazioni pertinenti. Il regolamento impone una cooperazione attiva tra depositari centrali, autorità nazionali e Commissione nello scambio di informazioni rilevanti per la decisione sugli importi trattenuti.
Versamento semestrale del contributo finanziario
Esaminato il bilancio intermedio, la Commissione invia con cadenza semestrale una nota di addebito ai sensi dell’articolo 98, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. Il depositario centrale deve pagare il contributo finanziario entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta.
L’importo richiesto semestralmente è corretto, se necessario:
- in aumento o in diminuzione, sulla base della riconciliazione con l’anno precedente;
- includendo l’importo trattenuto provvisoriamente che non sia più necessario per soddisfare i requisiti di gestione del rischio.
Riconciliazione annuale e nota di addebito finale
La Commissione determina l’importo definitivo annuale sulla base del bilancio sottoposto a revisione. Se tale importo è inferiore alla somma dei pagamenti semestrali già effettuati, la differenza viene detratta dal pagamento successivo dovuto all’Unione. Se è superiore, la differenza viene aggiunta al pagamento successivo oppure richiesta con una nota di addebito separata quando non vi siano ulteriori pagamenti semestrali.
L’importo risultante dalla compensazione non può essere inferiore a zero. La medesima logica si applica anche al trasferimento degli importi trattenuti provvisoriamente non più necessari.
Disposizioni finali
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e costituisce una disciplina procedurale di supporto all’attuazione del regime sanzionatorio e del contributo finanziario introdotto a favore dell’Ucraina.
Disposizioni principali
Oggetto e finalità
Stabilisce norme dettagliate specifiche sulla comunicazione alla Commissione e alle autorità nazionali di vigilanza e sull’esecuzione delle operazioni di entrata relative al contributo finanziario previsto dall’articolo 5 bis del regolamento (UE) n. 833/2014.
Definizioni rilevanti
Definisce, tra l’altro, il depositario centrale di titoli, il contributo finanziario, l’autorità nazionale di vigilanza, il bilancio intermedio e la revisione legale dei conti, richiamando rispettivamente i regolamenti (UE) n. 909/2014, n. 833/2014, la direttiva 2006/43/CE e la normativa di vigilanza nazionale designata ai sensi del regolamento (UE) n. 909/2014.
Regole generali di comunicazione
Prevede che, per la contabilità separata di disponibilità liquide, entrate e utile netto, si usino per quanto possibile le normali relazioni dei depositari centrali. Le relazioni alla Commissione devono seguire le norme contabili applicate dai depositari, essere espresse in euro, indicare i tassi di cambio se derivano da bilanci in valuta diversa e trasmettersi con firma elettronica qualificata. I documenti finanziari e contabili devono essere conservati per cinque anni dall’approvazione definitiva dei conti, mentre documentazione su revisioni, ricorsi, contenziosi e indagini va conservata fino alla loro conclusione.
Bilancio intermedio e previsioni trimestrali
Impone la presentazione del bilancio intermedio per i semestri 1 gennaio-30 giugno e 1 luglio-31 dicembre, rispettivamente entro il primo giorno lavorativo successivo al 25 luglio e al 25 marzo successivi. Per il semestre 1 gennaio-30 giugno 2024 il termine è il primo giorno lavorativo successivo al 19 luglio 2024. Il bilancio intermedio deve indicare disponibilità liquide, entrate, spese, imposta sul reddito delle società e utile netto, e determinare il contributo finanziario al netto degli importi trattenuti provvisoriamente e, se del caso, aumentato degli importi da trasferire all’Unione. È inoltre richiesta una previsione indicativa non vincolante dei contributi dovuti, da trasmettere entro il primo giorno lavorativo successivo al 25° giorno del mese successivo a ciascun trimestre.
Bilanci annuali revisionati e relazione separata
Richiede la trasmissione, entro il 31 maggio dell’anno n+1, dei bilanci annuali obbligatori redatti secondo il diritto nazionale e sottoposti a revisione legale. Tali bilanci devono riportare separatamente disponibilità liquide, entrate e utile netto. Insieme ai bilanci deve essere presentata una relazione separata su importi trattenuti provvisoriamente, importi rimanenti cumulati, importi che cessano di essere dovuti, contributo annuale complessivo ridotto o aumentato secondo le regole dell’articolo 5 bis e ripartizione per valuta. La relazione va corredata da una relazione di affidabilità del revisore legale e riconciliata con il bilancio annuale.
Comunicazione sugli importi trattenuti a titolo provvisorio
Obbliga i depositari centrali a trasmettere, con i bilanci intermedi e con i bilanci/relazioni revisionati, un documento separato che illustri le ipotesi e le informazioni utilizzate per determinare l’importo trattenuto provvisoriamente e le modalità di utilizzo degli importi trattenuti. Le informazioni sull’utilizzo devono includere la quantificazione di spese, rischi e perdite sostenuti o accantonati a causa della guerra in Ucraina e della quota non coperta da risorse interne. Le autorità nazionali di vigilanza devono comunicare immediatamente alla Commissione le proprie decisioni sugli importi trattenuti e qualsiasi misura di vigilanza o altra misura adottata che li incida.
Versamento semestrale del contributo finanziario
Dopo l’esame del bilancio intermedio, la Commissione invia con cadenza semestrale una nota di addebito ai sensi dell’articolo 98, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. Il contributo richiesto deve essere versato entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta. L’importo richiesto è corretto, se del caso, dalla riconciliazione dell’anno precedente e include gli importi trattenuti provvisoriamente non più necessari alla gestione del rischio.
Riconciliazione annuale degli importi
La Commissione determina l’importo definitivo dovuto per ciascun anno sulla base del bilancio annuale revisionato. Se l’importo annuale definitivo, al netto/integrazione degli elementi previsti dal regolamento, è inferiore alla somma dei pagamenti semestrali già effettuati, la differenza viene dedotta dal pagamento successivo; se è superiore, la differenza viene aggiunta al pagamento successivo oppure richiesta con nota di addebito separata se non sono previsti ulteriori pagamenti semestrali. L’importo risultante dalla compensazione non può essere inferiore a zero.
Trasferimento degli importi trattenuti non più necessari
Quando i depositari centrali comunicano che gli importi trattenuti a titolo provvisorio non sono più necessari per soddisfare i requisiti di gestione del rischio, la Commissione li aggiunge al pagamento successivo dovuto oppure emette una nota di addebito separata se non ci sono ulteriori pagamenti semestrali. La nota separata può includere anche la riconciliazione dei contributi semestrali con gli importi definitivi.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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