Regolamento (UE) 2024/1595
Regolamento (UE) 2024/1595 della Commissione, del 5 giugno 2024, che rettifica alcune versioni linguistiche del regolamento (UE) 2023/1783 per quanto riguarda la disposizione transitoria sull'applicabilità del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio a determinate sostanze attive
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rettifica errori materiali presenti in alcune versioni linguistiche del regolamento (UE) 2023/1783, che modifica i limiti massimi di residui ai sensi del regolamento (CE) n. 396/2005. La correzione riguarda la portata della disposizione transitoria dell’articolo 2 e chiarisce per quali sostanze attive e per quali prodotti continui ad applicarsi la disciplina precedente. L’atto ha efficacia generale, è direttamente applicabile e entra in vigore venti giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Rettifica di alcune versioni linguistiche del regolamento (UE) 2023/1783 in relazione alla disposizione transitoria sull’applicabilità del regolamento (CE) n. 396/2005 a talune sostanze attive.
Ambito di applicazione
Si applica alle versioni linguistiche ceca, italiana, spagnola e tedesca del regolamento (UE) 2023/1783 della Commissione, limitatamente alla correzione dell’articolo 2 e del considerando 10. Incide sulla disciplina transitoria relativa ai prodotti contenenti o contaminati da denatonio benzoato, diuron, metomil e teflubenzurone, per quanto riguarda i prodotti ottenuti nell’Unione o importati nell’Unione prima dell’8 aprile 2024. La rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche.
Rettifica del regolamento (UE) 2023/1783 in materia di residui di antiparassitari
Il regolamento (UE) 2024/1595 della Commissione interviene per correggere errori materiali presenti in alcune versioni linguistiche del regolamento (UE) 2023/1783, atto che aveva modificato i livelli massimi di residui disciplinati dal regolamento (CE) n. 396/2005. La rettifica riguarda la disposizione transitoria dell’articolo 2, chiarendo l’ambito soggettivo e oggettivo di applicazione della norma transitoria per talune sostanze attive.
Contesto e finalità
Secondo i considerando, le versioni in lingua ceca, italiana, spagnola e tedesca del regolamento (UE) 2023/1783 contenevano un errore nell’articolo 2 con riferimento all’elenco delle sostanze attive interessate dalla disciplina transitoria. Il considerando 10 del regolamento originario esprimeva la ratio della transizione, ma le versioni spagnola e tedesca presentavano il medesimo errore anche in tale considerando. La Commissione precisa che la rettifica non incide sulle altre versioni linguistiche.
Base normativa e procedimento
L’atto è adottato dalla Commissione sulla base del regolamento (CE) n. 396/2005, richiamando in particolare:
- l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a),
- l’articolo 18, paragrafo 1, lettera b),
- l’articolo 49, paragrafo 2.
È inoltre richiamato il parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, espresso prima dell’adozione del regolamento (UE) 2023/1783.
Correzione dell’articolo 2 del regolamento (UE) 2023/1783
L’articolo 2 del regolamento (UE) 2023/1783 è sostituito integralmente. La norma transitoria così corretta dispone che, per le sostanze attive:
- denatonio benzoato,
- diuron,
- metomil,
- teflubenzurone,
il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione anteriore alle modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2023/1783, continua ad applicarsi ai prodotti ottenuti nell’Unione o importati nell’Unione prima dell’8 aprile 2024.
In sostanza, la disposizione tutela la continuità del regime previgente per i prodotti già immessi o importati prima di tale data, evitando effetti retroattivi delle modifiche introdotte dal regolamento originario.
Ambito linguistico della rettifica
La rettifica è circoscritta alle versioni linguistiche ceca, italiana, spagnola e tedesca del regolamento (UE) 2023/1783. Non sono previste modifiche per le altre lingue ufficiali dell’Unione.
Entrata in vigore e effetti
Il regolamento 2024/1595 entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di regola per i regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Rettifica delle versioni linguistiche del regolamento (UE) 2023/1783
La Commissione corregge le versioni in lingua ceca, italiana, spagnola e tedesca del regolamento (UE) 2023/1783, poiché contenevano un errore nell’articolo 2 e, per le versioni spagnola e tedesca, anche nel considerando 10. La rettifica non incide sulle altre versioni linguistiche.
Disposizione transitoria sull’applicabilità del regolamento (CE) n. 396/2005
L’articolo 2 del regolamento (UE) 2023/1783 è sostituito in modo da stabilire che, per le sostanze attive denatonio benzoato, diuron, metomil e teflubenzurone in e su tutti i prodotti, il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione anteriore alle modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2023/1783, continua ad applicarsi ai prodotti ottenuti nell’Unione o importati nell’Unione prima dell’8 aprile 2024.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Base giuridica e contesto regolatorio
L’atto è adottato dalla Commissione sulla base del regolamento (CE) n. 396/2005, in particolare dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 49, paragrafo 2. La rettifica si inserisce nel quadro del regolamento (UE) 2023/1783, che aveva modificato gli allegati II e V del regolamento (CE) n. 396/2005 per varie sostanze attive.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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