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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/1611

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1611 della Commissione, del 6 giugno 2024, che autorizza l’immissione sul mercato dell’isomaltulosio in polvere quale nuovo alimento e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470

Normativa europea32024R1611

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza l’isomaltulosio in polvere come nuovo alimento sulla base della valutazione positiva dell’EFSA circa la sua sicurezza alle condizioni d’uso proposte. Contestualmente inserisce il prodotto nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 e ne fissa condizioni d’uso, requisiti di etichettatura e specifiche di composizione e purezza. L’atto è direttamente applicabile e produce effetti dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Autorizzazione all’immissione sul mercato dell’isomaltulosio in polvere come nuovo alimento e aggiornamento dell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti.

Ambito di applicazione

Si applica nell’Unione europea agli operatori che immettono sul mercato alimenti contenenti isomaltulosio in polvere, in quanto nuovo alimento autorizzato ai sensi del regolamento (UE) 2015/2283. L’autorizzazione riguarda tutti gli alimenti destinati alla popolazione generale, con esclusione degli alimenti e delle bevande destinati specificamente ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia; il testo richiama inoltre l’esclusione, nella domanda originaria, di formule per lattanti e di proseguimento, alimenti a base di cereali e altri alimenti per la prima infanzia. Il regolamento modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, quindi incide sull’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri a decorrere dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Autorizzazione dell’isomaltulosio in polvere come nuovo alimento

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1611 della Commissione autorizza l’immissione sul mercato dell’Unione dell’isomaltulosio in polvere quale nuovo alimento, ai sensi del regolamento (UE) 2015/2283. L’intervento si fonda sul parere scientifico favorevole dell’EFSA, che ha ritenuto il prodotto sicuro alle condizioni d’uso proposte, e comporta l’aggiornamento dell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.

Contesto normativo

Il regolamento ricorda che, nel sistema del regolamento (UE) 2015/2283, solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell’elenco dell’Unione possono essere commercializzati. In tale quadro, la Commissione ha ricevuto nel 2018 una domanda di autorizzazione per uno sciroppo di isomaltulosio essiccato, ha richiesto la valutazione dell’EFSA nel 2019 e ha poi recepito il parere scientifico adottato il 29 novembre 2023, ritenendo opportuno qualificare il prodotto come "isomaltulosio in polvere" per rifletterne la reale natura.

Ambito di applicazione

L’autorizzazione riguarda gli alimenti contenenti isomaltulosio in polvere destinati alla popolazione generale. Il testo esclude espressamente gli alimenti e le bevande destinati specificamente ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia; nella domanda originaria erano inoltre esclusi formule per lattanti, formule di proseguimento, alimenti a base di cereali e altri alimenti per la prima infanzia di cui al regolamento (UE) n. 609/2013.

Inserimento nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti

L’articolo 1 dispone che l’isomaltulosio in polvere sia autorizzato e inserito nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. L’allegato di tale regolamento viene quindi modificato per introdurre la nuova voce nella tabella dei nuovi alimenti autorizzati e nella tabella delle specifiche.

Condizioni d’uso e requisiti di etichettatura

L’allegato prevede che il nuovo alimento possa essere utilizzato in tutti gli alimenti, salvo quelli e le bevande destinati specificamente ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia. Sul piano informativo, l’etichetta dei prodotti contenenti il nuovo alimento deve riportare la denominazione "isomaltulosio in polvere" e accompagnarla con la dicitura "L’isomaltulosio è una fonte di glucosio e di fruttosio".

Specifiche tecniche e parametri di purezza

Il regolamento definisce il nuovo alimento come isomaltulosio in polvere prodotto a partire da saccarosio mediante processo microbiologico con Serratia plymuthica. La composizione della sostanza secca deve rispettare specifici limiti: isomaltulosio almeno 75 %, trealulosio al massimo 13 %, glucosio al massimo 3 %, fruttosio al massimo 4 %, saccarosio al massimo 5 %, umidità al massimo 7 %, ceneri al massimo 0,05 % e proteine inferiori allo 0,1 %.

Identità chimica e requisiti microbiologici

Sono riportati i dati identificativi delle principali componenti, inclusi denominazione IUPAC, nome comune, numero CAS, formula molecolare e peso molecolare per isomaltulosio e trealulosio. Sono inoltre fissati criteri microbiologici: conteggio delle colonie aerobiche totali inferiore a 100 CFU/g, conteggio totale di lieviti e muffe inferiore a 100 CFU/g, E. coli inferiore a 10 CFU/g, enterobatteriacee inferiori a 100 CFU/g e assenza di Salmonella in 25 g.

Entrata in vigore ed efficacia

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Autorizzazione e inserimento nell’elenco dell’Unione

L’isomaltulosio in polvere è autorizzato a essere immesso sul mercato dell’Unione ed è inserito nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. L’allegato di tale regolamento è modificato di conseguenza.

Base scientifica e condizioni di sicurezza

La Commissione si fonda sul parere EFSA del 29 novembre 2023, che conclude per la sicurezza del nuovo alimento alle condizioni d’uso proposte, ritenendo pertanto soddisfatte le condizioni dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283.

Ambito d’uso autorizzato

L’uso autorizzato riguarda tutti gli alimenti destinati alla popolazione generale, con esclusione degli alimenti e delle bevande destinati specificamente ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia.

Requisiti di etichettatura

La denominazione da indicare in ეტichetta è "isomaltulosio in polvere". La denominazione del nuovo alimento deve essere accompagnata dalla dicitura: "L’isomaltulosio è una fonte di glucosio e di fruttosio".

Specifiche tecniche del nuovo alimento

Il nuovo alimento è descritto come isomaltulosio in polvere prodotto da saccarosio mediante processo microbiologico utilizzando Serratia plymuthica. La sostanza secca è una miscela di mono e disaccaridi, composta principalmente da isomaltulosio (≥ 75 %) e trealulosio (≤ 13 %), con tracce di glucosio, fruttosio, saccarosio e oligosaccaridi.

Criteri di composizione, purezza e microbiologia

Sono fissati limiti per la composizione e i contaminanti: isomaltulosio ≥ 75 % di sostanza secca, trealulosio ≤ 13 %, glucosio ≤ 3 %, fruttosio ≤ 4 %, saccarosio ≤ 5 %, umidità ≤ 7 %, ceneri ≤ 0,05 %, proteine < 0,1 %, piombo ≤ 0,1 mg/kg. Sono inoltre previsti criteri microbiologici con conteggio aerobico totale, lieviti e muffe, E. coli, enterobatteriacee e assenza di Salmonella in 25 g.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentarenuovi alimentietichettatura alimentarediritto alimentare dell’unione

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