Regolamento (UE) 2024/1617
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1617 della Commissione, del 6 giugno 2024, che dispone la registrazione delle importazioni di diossido di titanio originario della Repubblica popolare cinese
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento dispone la registrazione doganale delle importazioni di diossido di titanio originario della Repubblica popolare cinese nell'ambito di un procedimento antidumping aperto il 13 novembre 2023. La Commissione ritiene che vi siano elementi sufficienti circa dumping, pregiudizio e ulteriore aumento delle importazioni tali da poter compromettere l'effetto riparatore di eventuali dazi definitivi. La registrazione consente, se in seguito saranno istituiti dazi antidumping e sussisteranno le condizioni giuridiche, di riscuoterli retroattivamente sulle importazioni registrate.
Registrazione doganale delle importazioni di diossido di titanio originario della Repubblica popolare cinese nell'ambito di un procedimento antidumping.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione europea di diossido di titanio (TiO2), in qualsiasi forma, come ossidi di titanio o in pigmenti e preparazioni a base di TiO2 contenenti in peso almeno l'80 % di diossido di titanio calcolato sulla materia secca, avente qualsiasi dimensione delle particelle, identificato dai numeri CAS 12065-65-5 e 13463-67-7 e attualmente classificato ai codici NC ex 2823 00 00 e 3206 11 00 (codici TARIC 2823000010 e 2823000030), originario della Repubblica popolare cinese. La misura riguarda le autorità doganali degli Stati membri, cui è ordinata la registrazione delle importazioni per un periodo limitato di nove mesi dalla data di entrata in vigore. Sono previste facoltà procedurali per tutte le parti interessate di presentare osservazioni, elementi di prova e richieste di audizione entro 21 giorni dalla pubblicazione. Il regolamento non istituisce dazi antidumping, ma prepara l'eventuale applicazione retroattiva di misure future se ne ricorreranno i presupposti.
Registrazione delle importazioni di diossido di titanio originario della Repubblica popolare cinese
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1617 della Commissione si inserisce in un procedimento antidumping avviato il 13 novembre 2023 sulle importazioni nell'Unione di diossido di titanio originario della Repubblica popolare cinese. La Commissione ritiene, sulla base degli elementi disponibili, che sussistano presupposti sufficienti per ordinare la registrazione delle importazioni, così da preservare la possibilità di imporre in seguito dazi antidumping con efficacia retroattiva sulle quantità registrate, se ne ricorreranno le condizioni giuridiche.
Base giuridica e finalità della misura
La misura è adottata ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, che consente alla Commissione di chiedere alle autorità doganali di registrare le importazioni ai fini di una possibile applicazione retroattiva di misure antidumping. Nel testo la Commissione collega la registrazione anche alla logica dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base, verificando in particolare se gli importatori fossero o dovessero essere informati del dumping e se vi sia stato un ulteriore aumento sostanziale delle importazioni tale da compromettere l'effetto riparatore di eventuali dazi definitivi.
Prodotto interessato e classificazione doganale
Il prodotto soggetto a registrazione è il diossido di titanio, formula chimica TiO2, in qualsiasi forma, inclusi ossidi di titanio e pigmenti o preparazioni a base di diossido di titanio con contenuto in peso pari o superiore all'80 % sulla materia secca, con qualsiasi dimensione delle particelle. Il regolamento indica i numeri CAS 12065-65-5 e 13463-67-7 e i codici NC ex 2823 00 00 e 3206 11 00, corrispondenti ai codici TARIC 2823000010 e 2823000030. La misura riguarda esclusivamente il prodotto originario della Repubblica popolare cinese.
Ragioni della registrazione: dumping e conoscibilità per gli importatori
La Commissione considera sufficienti gli elementi di prova del dumping prodotti dal denunciante. In particolare, il valore normale è stato ricostruito sulla base del costo totale di produzione maggiorato di un importo ragionevole per spese generali, amministrative e di vendita e per il profitto, con il Brasile come paese di riferimento; il confronto con il prezzo all'esportazione franco fabbrica nell'Unione mostra margini di dumping presunti compresi tra il 42 % e il 66 %.
Quanto alla conoscibilità per gli importatori, la Commissione ritiene che la pubblicazione dell'avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea abbia reso gli operatori informati, o quanto meno li abbia posti nella condizione di esserlo, delle pratiche di dumping, della loro portata e del presunto pregiudizio. Gli importatori, inoltre, hanno accesso alla versione non riservata della denuncia.
Aumento sostanziale delle importazioni dopo l'apertura dell'inchiesta
La Commissione ha esaminato l'evoluzione delle importazioni sulla base dei dati Eurostat/Comext, ritenuti completi e aggiornati. Il confronto principale è stato effettuato tra i primi tre mesi interi successivi all'apertura dell'inchiesta (dicembre 2023 - febbraio 2024) e lo stesso intervallo temporale del periodo d'inchiesta precedente. In tale raffronto le importazioni dalla RPC risultano aumentate da 40.326 tonnellate a 49.195 tonnellate, con un incremento del 22 %.
La Commissione riconosce la possibile presenza di una componente stagionale nella domanda di diossido di titanio, ma considera comunque più appropriato il confronto tra periodi omogenei rispetto a quello basato sulla media dell'intero periodo d'inchiesta. Respinge inoltre l'uso esclusivo delle statistiche cinesi sulle esportazioni, preferendo i dati sulle importazioni disponibili in Eurostat.
Rischio di pregiudizio aggiuntivo e indebolimento dell'effetto riparatore
Secondo la Commissione, l'aumento delle importazioni a prezzi in calo potrebbe aggravare il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione e compromettere l'effetto riparatore di eventuali dazi definitivi. Il testo richiama il peggioramento dei principali indicatori di pregiudizio: la redditività sarebbe passata da +10,2 % a -3,1 %, in un contesto di riduzione di vendite, utilizzo degli impianti, quota di mercato e flusso di cassa.
Sul piano dei prezzi, la Commissione evidenzia che il prezzo medio all'importazione nei tre mesi successivi all'apertura dell'inchiesta è sceso del 10 % rispetto allo stesso periodo del periodo d'inchiesta (2,14 EUR/kg contro 2,37 EUR/kg). È inoltre richiamata un'analisi di mercato che stima per il 2023 una capacità produttiva cinese di diossido di titanio tra 4,9 e 5,1 milioni di tonnellate, superiore al consumo interno cinese e pari a circa il 70-80 % del consumo mondiale, elemento che rafforza la valutazione di un eccesso di capacità produttiva nella RPC.
Effetti pratici della registrazione e possibile livello del dazio futuro
La registrazione non equivale all'istituzione di un dazio antidumping, ma serve a preservare la possibilità di riscossione retroattiva qualora l'inchiesta si concluda con misure definitive e siano rispettate le condizioni di legge. Il regolamento ricorda che, in base alla denuncia, il livello medio di eliminazione del pregiudizio sarebbe del 31 % e che, in via ordinaria, i futuri dazi potrebbero essere ancorati a tale livello. Tuttavia, qualora la Commissione ritenesse applicabili gli articoli 7, paragrafi 2 bis e 2 ter, del regolamento di base, il dazio potrebbe essere fissato fino al livello del margine di dumping, indicato nel testo fino al 66 %, in conformità all'articolo 9, paragrafo 4.
Partecipazione delle parti interessate e tutela dei dati personali
Tutte le parti interessate possono presentare osservazioni scritte, elementi di prova e chiedere di essere sentite. Il termine fissato dall'articolo 1, paragrafo 3, è di 21 giorni dalla pubblicazione del regolamento. I dati personali raccolti nel contesto della registrazione sono trattati conformemente al regolamento (UE) 2018/1725.
Entrata in vigore, durata e portata territoriale
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La registrazione delle importazioni dura nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Prodotto soggetto a registrazione
Il prodotto in esame è il diossido di titanio (TiO2) in qualsiasi forma, comprese le preparazioni e i pigmenti a base di TiO2 con contenuto in peso pari ad almeno l'80 % sulla materia secca, classificato ai numeri CAS 12065-65-5 e 13463-67-7 e ai codici NC ex 2823 00 00 e 3206 11 00 (TARIC 2823000010 e 2823000030), originario della RPC.
Motivi della registrazione
Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, la Commissione può ordinare la registrazione delle importazioni su domanda dell'industria dell'Unione, purché vi siano elementi di prova sufficienti. Nel caso di specie la Commissione richiama anche l'articolo 10, paragrafo 4, per valutare se gli importatori fossero o dovessero essere informati del dumping e se vi sia stato un ulteriore aumento sostanziale delle importazioni tale da compromettere l'effetto riparatore di eventuali dazi definitivi.
Valutazione del dumping e dell'informazione agli importatori
La Commissione ritiene, in questa fase, che vi siano elementi sufficienti del dumping: il denunciante ha indicato un valore normale ricostruito sulla base del costo di produzione totale più spese generali, amministrative e di vendita e profitto, con il Brasile come paese di riferimento, e un confronto con il prezzo all'esportazione franco fabbrica nell'Unione. I presunti margini di dumping variano dal 42 % al 66 %. La pubblicazione dell'avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea è ritenuta sufficiente per informare, o rendere conoscibili, le pratiche di dumping, la loro portata e il presunto pregiudizio.
Ulteriore aumento sostanziale delle importazioni
Sulla base dei dati Eurostat/Comext, la Commissione rileva un incremento delle importazioni dalla RPC nei tre mesi successivi all'apertura dell'inchiesta (dicembre 2023 - febbraio 2024) rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente: 49.195 tonnellate contro 40.326 tonnellate, pari a +22 %. Pur riconoscendo una possibile stagionalità della domanda, la Commissione considera più appropriato il confronto tra periodi omogenei e ritiene sussistente un aumento sostanziale delle importazioni.
Indebolimento dell'effetto riparatore e rischio di pregiudizio
La Commissione osserva che l'aumento delle importazioni a prezzi in calo può causare un pregiudizio aggiuntivo e compromettere gravemente l'effetto riparatore di futuri dazi. La redditività dell'industria dell'Unione sarebbe peggiorata da +10,2 % a -3,1 %, insieme a cali di vendite, utilizzo degli impianti, quota di mercato e flusso di cassa. Inoltre, il prezzo medio all'importazione nei tre mesi successivi all'apertura è sceso del 10 % rispetto allo stesso periodo del periodo d'inchiesta (2,14 EUR/kg contro 2,37 EUR/kg). La Commissione richiama anche elementi di prova su eccesso di capacità produttiva in Cina, stimata tra 4,9 e 5,1 milioni di tonnellate nel 2023.
Effetti della registrazione e possibile retroattività dei dazi
La registrazione serve a consentire, se l'inchiesta si concluderà con l'istituzione di dazi antidumping, la riscossione retroattiva sui quantitativi registrati, purché siano soddisfatte le condizioni applicabili. La denuncia indica un margine medio di dumping tra il 42 % e il 66 % e un livello medio di eliminazione del pregiudizio del 31 %; in via ordinaria il futuro dazio potrebbe essere ancorato a quest'ultimo livello, salvo applicazione degli articoli 7, paragrafi 2 bis e 2 ter, e 9, paragrafo 4, del regolamento di base, che potrebbero portare a un dazio fino al 66 %.
Partecipazione delle parti interessate
Tutte le parti interessate possono presentare osservazioni scritte e prove. Possono inoltre chiedere di essere sentite, purché la richiesta sia scritta e sia dimostrato un particolare motivo per l'audizione. L'articolo 1, paragrafo 3, fissa un termine di 21 giorni dalla pubblicazione per osservazioni, prove o richiesta di essere sentiti.
Durata della registrazione ed entrata in vigore
La registrazione decorre dalla data di entrata in vigore del regolamento e dura nove mesi. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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