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Ordinanza

Ordinanza n. 2887/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del T.R.G.A. – Sezione Autonoma della Provincia di Bolzano n. 34/2025, resa tra le parti

Giustizia amministrativa202503068

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TRGA - Sezione autonoma della Provincia di Bolzano n. 34/2025, che aveva dichiarato inammissibile per carenza di interesse il ricorso contro una procedura di assegnazione in concessione di aree del patrimonio indisponibile provinciale e i successivi atti di assegnazione e concessione

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società appellante ha impugnato la sentenza di primo grado e, in via congiunta con le altre parti, ha chiesto il rinvio della trattazione. La richiesta è stata motivata dall'esistenza di avanzate e concrete trattative tra tutte le parti del presente giudizio e di una controversia connessa, finalizzate a una definizione transattiva globale. Le parti hanno rappresentato che erano in elaborazione specifici piani per disciplinare l'utilizzo delle rispettive aree concessionate ed evitare interferenze. La società appellante ha insistito per il rinvio e le amministrazioni appellate hanno confermato la necessità del differimento.

La decisione

Il Consiglio di Stato non ha deciso nel merito l'appello né la questione relativa alla carenza di interesse dichiarata dal giudice di primo grado. Ha accolto, in via del tutto eccezionale, l'istanza congiunta di rinvio, ritenendo integrato un caso eccezionale ai sensi dell'art. 73, comma 1-bis, c.p.a., in attesa del perfezionamento dell'accordo transattivo prospettato dalle parti. La trattazione è stata rinviata all'udienza pubblica del 19 novembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1-bis, c.p.a.

    Consente il differimento della discussione quando ricorrono circostanze eccezionali; nella fattispecie il giudice ha ritenuto sufficiente, in via eccezionale, l'esistenza di concrete trattative transattive congiuntamente rappresentate da tutte le parti.

Massime di principio

  • Il Consiglio di Stato può differire la trattazione della causa, in via eccezionale, quando tutte le parti rappresentano l'esistenza di trattative concrete e avanzate dirette a una definizione transattiva della controversia e il rinvio appare funzionale al loro perfezionamento.
  • Il rinvio della trattazione fondato su trattative transattive non comporta una decisione sul merito dell'appello, sulla permanenza dell'interesse a ricorrere o sulla sorte degli atti impugnati; tali questioni restano devolute alla successiva udienza, salvo definizione del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieDecisione e riti speciali
RamiProcesso amministrativo

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