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Parere

Parere n. 1492/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, da Marino Soldani, contro il Comune di Ponzano Romano, avverso il provvedimento del 28 novembre 2024, concernente la declaratoria di inammissibilità di istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 167, comma 5, del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

Giustizia amministrativa202500446

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del provvedimento comunale del 28 novembre 2024, recante la declaratoria di inammissibilità dell’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 167, comma 5, del d.lgs. n. 42/2004.

Esito

INAMMISSIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato in sede straordinaria il provvedimento con cui il Comune di Ponzano Romano ha dichiarato inammissibile l’istanza di accertamento postumo di compatibilità paesaggistica relativa a recinzioni, recinti con box prefabbricati e pavimentazioni in calcestruzzo e gres porcellanato. Il ricorso deduce, in particolare, violazione del giusto procedimento, illogicità manifesta, abnormità, mancato coinvolgimento della Soprintendenza, incompetenza del responsabile del servizio, omessa comunicazione al tecnico incaricato ed erronea qualificazione delle opere come nuove costruzioni anziché manufatti precari e amovibili. Un ulteriore motivo riguarda l’asserita inoperatività del vincolo autostradale. Nel corso dell’istruttoria è emerso che, anteriormente alla proposizione del ricorso straordinario, il ricorrente aveva già instaurato tre giudizi dinanzi al T.A.R. Lazio, tra cui quello contro l’ordinanza di demolizione relativa alle medesime opere. La Sezione ha quindi esaminato d’ufficio la possibile violazione del principio di alternatività tra ricorso straordinario e ricorso giurisdizionale.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha dichiarato il ricorso straordinario inammissibile per violazione dell’art. 8, comma 2, del d.P.R. n. 1199/1971. Il principio di alternatività è stato applicato nella sua dimensione sostanziale: esso non riguarda soltanto l’impugnazione dello stesso provvedimento, ma impedisce anche la contemporanea pendenza di ricorsi in sedi diverse quando gli atti formalmente distinti riguardino la medesima vicenda, presentino identità sostanziale di causa petendi e petitum e comportino il rischio di contrasto tra decisioni. Il giudizio già pendente dinanzi al T.A.R. Lazio contro l’ordinanza di demolizione aveva ad oggetto le stesse opere e le medesime questioni centrali riproposte nel ricorso straordinario: natura precaria o meno dei manufatti, qualificazione come nuove costruzioni, necessità dei titoli edilizio e paesaggistico e incidenza sul bene paesaggistico. Poiché il ricorso straordinario era stato proposto successivamente ai giudizi amministrativi, doveva essere dichiarato inammissibile. La sopravvenuta sentenza del T.A.R. Lazio n. 10679/2026, che ha respinto il ricorso contro l’ordinanza di demolizione confermando l’abusività e la natura non precaria delle opere, ha inoltre evidenziato il concreto rischio di contrasto tra pronunce. La presentazione dell’istanza di compatibilità paesaggistica successiva all’ordinanza di demolizione non ha interrotto la connessione sostanziale tra le controversie.

Osservazioni

Violazione del principio di alternatività

Il ricorso straordinario è inammissibile perché, al momento della sua proposizione, erano già pendenti davanti al T.A.R. Lazio giudizi riguardanti il medesimo ricorrente, il medesimo Comune e la medesima vicenda sostanziale. In particolare, il giudizio contro l’ordinanza di demolizione riguardava le stesse recinzioni, box prefabbricati e pavimentazioni oggetto dell’istanza di compatibilità paesaggistica.

Identità sostanziale della materia del contendere

L’alternatività opera anche in presenza di provvedimenti formalmente distinti quando le impugnative ripropongono la medesima domanda sostanziale. Le censure relative alla precarietà e amovibilità delle opere, alla loro qualificazione come nuove costruzioni e alla necessità dei titoli edilizio e paesaggistico erano sostanzialmente sovrapponibili a quelle già dedotte nel giudizio contro l’ordinanza di demolizione.

Ordine temporale delle impugnative

Poiché i giudizi dinanzi al T.A.R. erano stati instaurati prima del ricorso straordinario, è quest’ultimo, proposto per ultimo, a dover essere dichiarato inammissibile.

Sopravvenuta sentenza del T.A.R. Lazio

La sentenza n. 10679/2026, che ha respinto il ricorso contro l’ordinanza di demolizione e confermato l’abusività e la natura non precaria delle opere, ha reso concreto il rischio di contrasto tra decisioni, rafforzando l’applicazione del principio di alternatività.

Istanza di compatibilità paesaggistica e connessione tra controversie

La presentazione dell’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica dopo l’ordinanza di demolizione non interrompe la connessione sostanziale tra gli atti né esclude l’alternatività. Essa può determinare la temporanea sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti sanzionatori, ma non ne comporta la sopravvenuta inefficacia.

Norme richiamate

  • art. 8, comma 2, d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199

    quando l'atto sia stato impugnato con ricorso giurisdizionale, non è ammesso il ricorso straordinario da parte dello stesso interessato

    Il principio di alternatività tra ricorso straordinario e ricorso giurisdizionale ha portata sostanziale e preclude non solo l’impugnazione del medesimo atto in due sedi, ma anche la riproposizione della medesima domanda sostanziale con riferimento ad atti distinti ma connessi.

  • art. 11 d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199

    La disposizione è richiamata quale base della presentazione diretta del ricorso straordinario presso il Consiglio di Stato.

  • art. 167, comma 5, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42

    La disposizione costituisce la base dell’istanza di accertamento postumo di compatibilità paesaggistica relativa alle opere realizzate in area vincolata.

  • art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241

    Il Comune ha comunicato il preavviso di rigetto prima di adottare il provvedimento di inammissibilità dell’istanza; il parere non ravvisa però la necessità di esaminare nel merito le relative censure.

  • Consiglio di Stato, Sez. II, n. 5856/2019

    dopo l'impugnazione in sede straordinaria dell'atto presupposto venga gravato in sede giurisdizionale l'atto conseguente, al fine di dimostrarne l'illegittimità derivata dalla dedotta invalidità dell'atto presupposto, cosicché il giudizio già pendente avverso l'atto presupposto esercita una vis attractiva su ogni altro atto ad esso oggettivamente connesso

    L’alternatività si estende agli atti conseguenti o oggettivamente connessi quando la controversia sostanziale sia la stessa.

  • Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 591/2024

    non è consentita la pendenza di un ricorso straordinario e di un ricorso giurisdizionale quando, pur essendo diversi gli atti impugnati, la questione è la stessa

    La regola è teleologicamente orientata all’economia dei giudizi e alla prevenzione di contrasti tra giudicati; deve essere dichiarato inammissibile il rimedio introdotto per ultimo.

  • Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 3160/2022

    Il giudizio già pendente esercita una vis attractiva sugli atti oggettivamente connessi, in funzione dell’economia processuale e dell’evitamento di contrasti tra giudicati.

  • Consiglio di Stato, Sez. II, n. 479/2023

    trova applicazione non solo quando si tratta della medesima domanda o dell'impugnazione dello stesso atto, ma anche nel caso di impugnative rivolte dal medesimo soggetto avverso atti distinti ma legati tra loro da un nesso di presupposizione, purché le due diverse impugnative siano sostanzialmente caratterizzate dall'identità del contendere e della relativa ratio

    L’alternatività può operare anche tra ordinanza di demolizione e atti successivi o connessi, senza che la presentazione di un’istanza di sanatoria o compatibilità paesaggistica elimini la connessione.

  • Consiglio di Stato, Sez. II, n. 5670/2021

    preclude non soltanto la formale impugnazione del medesimo provvedimento amministrativo nelle due diverse sedi, ma anche la riproposizione della medesima domanda sostanziale, intesa come identità di causa petendi e petitum

    L’identità sostanziale di causa petendi e petitum è sufficiente a determinare l’inammissibilità del rimedio proposto in violazione dell’alternatività.

  • Consiglio di Stato, Sez. I, n. 866/2019

    Richiamato quale precedente sull’interpretazione sostanziale del principio di alternatività.

  • Consiglio di Stato, Sez. I, n. 211/2015

    Richiamato quale precedente sull’esigenza di evitare la contemporanea pendenza di rimedi diversi sulla stessa questione.

  • Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 1924/2020

    Richiamato per la regola secondo cui, quando un atto presupposto e un atto presupponente siano impugnati in sedi diverse, è inammissibile il giudizio introdotto per ultimo.

Massime di principio

  • Il principio di alternatività tra ricorso straordinario e ricorso giurisdizionale ha natura sostanziale e impedisce la contemporanea pendenza di rimedi diversi quando, pur essendo impugnati atti formalmente distinti, le controversie riguardino la medesima vicenda e presentino identità sostanziale di causa petendi e petitum.
  • L’identità sostanziale rilevante ai fini dell’art. 8, comma 2, del d.P.R. n. 1199/1971 ricorre quando le impugnative condividano il medesimo nucleo fattuale e giuridico, anche se gli atti impugnati hanno autonomia funzionale e appartengono a procedimenti amministrativi differenti.
  • Quando il medesimo soggetto impugna atti connessi in sede straordinaria e in sede giurisdizionale, il rimedio introdotto per ultimo è inammissibile, indipendentemente dal fatto che il ricorso straordinario preceda o segua quello giurisdizionale.
  • La presentazione di un’istanza di sanatoria o di accertamento di compatibilità paesaggistica successiva a un provvedimento sanzionatorio non interrompe, ai fini dell’alternatività, la connessione sostanziale tra le controversie relative alle medesime opere.
  • La verifica della violazione del principio di alternatività può essere compiuta d’ufficio dal Consiglio di Stato in sede consultiva, purché la questione sia stata portata a conoscenza del ricorrente e gli sia stata offerta la possibilità di presentare osservazioni.

Inammissibilità del ricorso straordinario per violazione dell’alternatività

Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato un ricorso straordinario proposto contro il provvedimento del Comune di Ponzano Romano che aveva dichiarato inammissibile un’istanza di accertamento postumo di compatibilità paesaggistica ex art. 167, comma 5, del d.lgs. n. 42/2004. L’istanza riguardava recinzioni, recinti con box prefabbricati e pavimentazioni in calcestruzzo e gres porcellanato, realizzati in area sottoposta a vincolo paesaggistico.

Vicenda amministrativa e giudizi già instaurati

Il ricorrente, titolare di un allevamento di cani, aveva presentato una SCIA sanitaria. Nel corso dell’istruttoria erano emersi manufatti non assistiti da titolo edilizio e non riconducibili agli elaborati progettuali del PUA e del permesso di costruire n. 2/2019. Il Comune aveva quindi disposto la chiusura dell’attività e, successivamente, adottato un’ordinanza di demolizione.

Prima della proposizione del ricorso straordinario, il ricorrente aveva già instaurato tre giudizi dinanzi al T.A.R. Lazio: contro il provvedimento di chiusura dell’attività, contro l’ordinanza di demolizione e contro l’invito al rilascio. L’ordinanza di demolizione riguardava proprio le recinzioni, i box prefabbricati e le pavimentazioni successivamente indicati nell’istanza di compatibilità paesaggistica.

Contenuto del ricorso straordinario

Il ricorrente aveva dedotto tre motivi. I primi due riguardavano il mancato coinvolgimento della Soprintendenza, l’incompetenza del responsabile del servizio, l’omessa comunicazione al tecnico incaricato e l’erronea qualificazione delle opere come nuove costruzioni, anziché come manufatti precari e amovibili. Il terzo motivo contestava l’incidenza del vincolo autostradale sulla possibilità di ottenere l’accertamento di compatibilità paesaggistica.

Il Comune aveva eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per omessa notifica ad almeno un controinteressato e ne aveva comunque sostenuto l’infondatezza.

Istruttoria disposta dalla Sezione

Con il parere interlocutorio n. 446/2025, la Sezione aveva sospeso l’emissione del parere definitivo e chiesto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di verificare l’eventuale violazione del principio di alternatività tra ricorso straordinario e ricorso giurisdizionale. La relazione ministeriale trasmessa successivamente non aveva esaminato tale specifico profilo e non risultava acquisito l’avviso del Ministero della cultura.

La Sezione ha tuttavia ritenuto di poter decidere allo stato degli atti, poiché la pendenza dei giudizi davanti al T.A.R. e la connessione tra le relative controversie risultavano sufficientemente documentate. Il ricorrente aveva inoltre ricevuto la relazione ministeriale e aveva avuto la possibilità di presentare osservazioni sulla questione dell’alternatività; la mancata replica è stata quindi qualificata come una scelta difensiva e non come una lesione del contraddittorio.

Principio di alternatività

L’art. 8, comma 2, del d.P.R. n. 1199/1971 stabilisce che, quando un atto sia stato impugnato con ricorso giurisdizionale, non è ammesso il ricorso straordinario da parte dello stesso interessato.

La Sezione ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la regola ha portata sostanziale. Essa non opera soltanto quando viene impugnato il medesimo provvedimento in due sedi, ma anche quando provvedimenti diversi siano collegati dalla medesima vicenda e le relative impugnative ripropongano la stessa questione, con identità sostanziale di causa petendi e petitum. La ratio consiste nell’assicurare l’economia dei giudizi e nell’evitare contrasti tra pronunce.

Il rimedio introdotto per ultimo deve essere dichiarato inammissibile, sia che il ricorso straordinario preceda sia che segua il ricorso giurisdizionale.

Applicazione al caso concreto

La Sezione ha riconosciuto che, in astratto, l’ordinanza di demolizione e il provvedimento relativo all’accertamento di compatibilità paesaggistica hanno autonomia funzionale: la prima è un atto repressivo-ripristinatorio fondato sull’abusività edilizia, mentre il secondo appartiene al procedimento di verifica della compatibilità paesaggistica.

Tuttavia, tale autonomia formale non esclude l’alternatività quando le controversie abbiano lo stesso oggetto sostanziale. Nel caso concreto, i due ricorsi vertevano sulla qualificazione delle medesime opere: recinzioni, box prefabbricati e pavimentazioni. In entrambi i giudizi il ricorrente sosteneva che si trattasse di manufatti precari e amovibili, realizzabili senza i titoli edilizio e paesaggistico, e non di nuove costruzioni soggette ad autorizzazione.

Le censure proposte contro il provvedimento di inammissibilità dell’istanza paesaggistica riproducevano quindi, nella sostanza, le argomentazioni già formulate nel giudizio contro l’ordinanza di demolizione. La contemporanea trattazione delle due controversie avrebbe potuto condurre a decisioni incompatibili sulla natura e sull’abusività delle stesse opere.

Rilevanza della sentenza sopravvenuta

Nelle more del procedimento consultivo, il T.A.R. Lazio ha pronunciato la sentenza n. 10679/2026, riunendo e decidendo i tre ricorsi pendenti. Il ricorso contro l’ordinanza di demolizione è stato respinto nel merito e le opere sono state qualificate come abusive e non precarie.

La decisione ha reso evidente il rischio di contrasto tra una pronuncia che avesse riconosciuto la natura precaria e paesaggisticamente compatibile delle opere e la sentenza del T.A.R. che ne aveva confermato l’abusività.

Conclusione

Poiché i giudizi davanti al T.A.R. erano stati instaurati prima del ricorso straordinario e riguardavano, nella sostanza, la medesima controversia, il Consiglio di Stato ha ritenuto applicabile l’art. 8, comma 2, del d.P.R. n. 1199/1971. Il ricorso straordinario è stato pertanto dichiarato inammissibile, senza esame dei motivi relativi alla competenza, all’istruttoria, al coinvolgimento della Soprintendenza, alla natura delle opere e al vincolo autostradale.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria paesaggisticaRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiBeni culturali e paesaggioProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardivitàEccesso di poterePartecipazione procedimentale

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