Sentenza n. 306/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Questura di Mantova deducendo la violazione degli artt. 5, comma 5, e 4, comma 3, del d.lgs. 286/1998, dell’art. 2 della l. 241/1990 e di una circolare ministeriale, nonché eccesso di potere per difetto di motivazione, erronea presunzione di pericolosità sociale e difetto di istruttoria. Ha sostenuto che l’Amministrazione avrebbe applicato un automatismo fondato sulla condanna penale, senza valutare l’attualità della pericolosità, la condotta complessiva, il percorso di vita, l’inserimento sociale, la disponibilità di reddito e alloggio, le condizioni familiari e gli elementi sopravvenuti favorevoli. Ha inoltre dedotto contraddittorietà, violazione di legge e carenza istruttoria per l’omessa considerazione della stabile permanenza in Italia, dell’attività lavorativa e della contribuzione fiscale. Il ricorrente aveva riportato una condanna, con rito abbreviato, alla pena di due anni di reclusione e 3.000 euro di multa per reati di spaccio di stupefacenti; risultava altresì coinvolto in ulteriori procedimenti e segnalazioni per analoghi reati e frequentava soggetti pregiudicati per narcotraffico. Quanto alla posizione economica, aveva prodotto un solo modello fiscale relativo al 2019, con reddito di 6.150 euro, senza dimostrarne la provenienza lecita; l’impresa individuale dichiarata era rimasta attiva per circa due mesi. Il ricorrente non aveva inoltre dimostrato legami familiari o relazioni significative in Italia.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. In via preliminare ha rilevato che il ricorrente, avendo ottenuto un solo valido permesso di soggiorno nel 2018, non possedeva il requisito del soggiorno regolare quinquennale necessario per il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. 286/1998; poteva quindi aspirare, eventualmente, al rinnovo del precedente permesso per lavoro. Nel merito ha ritenuto legittimo il diniego, poiché la Questura non si era limitata a richiamare automaticamente la condanna, ma aveva svolto una valutazione complessiva della condotta e della situazione personale. Tale valutazione era sorretta dalla gravità e reiterazione dello spaccio di cocaina tra il 2017 e il 2020, dalla prosecuzione delle condotte anche dopo i controlli di polizia, da ulteriori procedimenti e deferimenti per analoghi reati e dalla frequentazione di soggetti pluripregiudicati. Il giudice ha considerato non provata l’esistenza di un’attività lecita e non dimostrata la provenienza lecita del reddito dichiarato; ha inoltre escluso che la disponibilità di un alloggio costituisse elemento sufficiente a dimostrare l’inserimento sociale. Non risultavano legami familiari o relazioni significative in Italia. Il Collegio ha quindi ritenuto concretamente, perdurantemente e attualmente sussistente la pericolosità sociale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 e 5 del d.lgs. 286/1998. Le spese sono state compensate per la sostanziale inerzia dell’Amministrazione nel giudizio e per l’incertezza sul seguito dato al diniego.
Norme richiamate
art. 9 d.lgs. 286/1998
Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo richiede, tra l’altro, il possesso da almeno cinque anni di un permesso di soggiorno in corso di validità; il ricorrente non possedeva tale requisito.
art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998
Preclude l’ammissione e il soggiorno dello straniero considerato minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o condannato, anche con sentenza non definitiva o patteggiamento, per determinati reati, inclusi quelli inerenti agli stupefacenti.
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
Il permesso di soggiorno e il suo rinnovo sono rifiutati quando mancano o vengono a mancare i requisiti per l’ingresso e il soggiorno previsti dall’art. 4; nel caso concreto la norma è stata applicata sulla base di una valutazione attuale e complessiva della pericolosità sociale.
art. 2 l. 241/1990
Richiamato dal ricorrente in relazione alla dedotta violazione dei termini e degli obblighi procedimentali, senza che il TAR ne abbia ravvisato una violazione rilevante ai fini dell’annullamento.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato quale disposizione processuale relativa alla trattazione della causa in udienza di smaltimento.
Massime di principio
- Il requisito del soggiorno quinquennale regolare è necessario per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; in mancanza, l’interessato può eventualmente aspirare soltanto al rinnovo del diverso titolo di soggiorno posseduto, ove ne ricorrano i presupposti.
- Il diniego o mancato rinnovo del permesso di soggiorno non è illegittimo per il solo fatto di essere fondato su una condanna per reati ostativi, quando l’Amministrazione compie una valutazione complessiva della condotta, della personalità, dell’inserimento sociale, delle condizioni familiari e dell’attualità della pericolosità.
- La reiterazione e la gravità delle condotte di spaccio, la prosecuzione dell’attività criminosa in epoca prossima al provvedimento, l’esistenza di ulteriori procedimenti o deferimenti per analoghi fatti e la frequentazione di soggetti pregiudicati possono fondare una prognosi di pericolosità sociale concreta, perdurante e attuale.
- La stabile dimora, la mera dichiarazione di un reddito e la permanenza prolungata sul territorio nazionale non dimostrano di per sé l’inserimento sociale o la sussistenza di elementi favorevoli, quando l’interessato non provi l’effettivo svolgimento di attività lecite, la provenienza lecita del reddito e l’esistenza di legami familiari o relazioni significative.
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