Cassazione Penale, Sentenza n. 26720/2023 del 20/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Fontanetta impugnava la sentenza della Corte d'appello di Torino (che aveva confermato la sentenza del GUP pronunciata in giudizio abbreviato) con cui era stato condannato per più episodi di estorsione in continuazione in danno di Drago Paolo. Deduceva: (1) violazione di legge (art. 606 lett. b) c.p.p.) perché il giudice d'appello avrebbe erroneamente ravvisato il suo concorso nel tentativo di estorsione del 24/6/2020, essendosi lui limitato a chiedere notizie sullo stato di salute dell'amico presso l'abitazione dei genitori di Drago; (2) vizio di motivazione (art. 606 lett. e) c.p.p.) perché, pur riconoscendo la responsabilità per un solo episodio, il giudice di appello avrebbe confermato la pena comminata in primo grado (1 anno e 6 mesi di reclusione e euro 400,00 di multa), ritenendo invece applicata la continuazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondati i motivi di ricorso e l'ha dichiarato inammissibile. Ha confermato la valutazione del giudice di merito secondo la quale la presenza di Fontanetta il 24/6/2020 non era casuale e ha costituito un contributo allo svolgimento dell'estorsione, in quanto ha agevolato e legittimato l'azione intimidatoria del correo sfruttando il rapporto di amicizia con la persona offesa. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la mera presenza non casuale può integrare il concorso quando dia stimolo o senso di sicurezza all'autore materiale. Ha altresì dichiarato inammissibile la doglianza relativa al trattamento sanzionatorio, ritenendola generica; ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
D.L. n.137/2020, art. 23 comma 8 (convertito nella L. 176/2020)
il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. 30/12/2021, n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15)
La norma è stata richiamata per indicare che il procedimento davanti alla Corte è stato trattato con contraddittorio scritto, ai fini del processo decisionale; non incide sul merito sostanziale della valutazione di responsabilità.
art. 606 lett. b) c.p.p.
vizio di violazione di legge ( art 606 lett. b) c.p.p.)
Il ricorrente ha invocato la fattispecie di nullità o violazione di legge; la Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché la valutazione del concorso è corretta alla luce della prova e della giurisprudenza.
art. 606 lett. e) c.p.p.
mancanza e/o illogicità della motivazione (art. 606 lett. e) c.p.p.)
Il motivo relativo all'affermazione di responsabilità e alla congruità della pena è stato ritenuto inammissibile perché la doglianza sulla determinazione della pena era generica e non contestava specifici profili di motivazione o omissione decisoria.
Cass., Sez. 2, n. 50323 del 22/10/2013, Rv. 257979
Sez. 2, n. 50323 del 22/10/2013, Rv. 257979
Richiamata per sostenere il principio secondo cui ai fini del concorso nel delitto di estorsione può essere sufficiente la presenza non casuale quando questa dia stimolo o sicurezza all'autore materiale e manifesti adesione alla condotta delittuosa.
Cass., Sez. 2, n. 28895 del 13/07/2020, Rv. 279807
Sez. 2,n. 28895 del 13/07/2020, Rv. 279807
Ulteriore richiamo giurisprudenziale confermante il principio della rilevanza della presenza non casuale nel concorso di persone per estorsione.
Cass., Sez. 2, n. 37526 del 16/06/2004, Rv. 22972
Sez. 2, n. 37526 del 16/06/2004,Rv. 22972
Richiamata per il principio che la minaccia estorsiva può essere palese o manifestarsi in forma implicita o larvata e va valutata in relazione al contesto, alla personalità dell'agente e alle condizioni della vittima.
Massime di principio
- La presenza non casuale sul luogo del reato può integrare il concorso nell'estorsione se è idonea a fornire stimolo, conforto o adesione all'autore materiale; non è necessario un apporto materiale diretto.
- La minaccia estorsiva può essere implicita o dissimulata in una richiesta di pagamento: va valutata nel contesto fattuale e alla luce di precedenti atti intimidatori o violenti.
- In Cassazione i motivi devono indicare punti specifici di legge o vizi di motivazione; doglianze generiche sulla entità della pena o sulla mancata pronuncia assolutoria sono di regola inammissibili.
- Per contestare efficacemente un addebito di concorso è utile dimostrare l'assenza di qualsiasi contributo intenzionale o funzionale all'azione delittuosa, ovvero provare che la presenza era del tutto casuale e priva di finalità intimidatoria.
- Se si contesta il trattamento sanzionatorio in quanto derivato da una ricostruzione ritenuta errata, occorre impugnare specificamente la motivazione che ha collegato la condotta al disvalore penale (es. l'omessa valutazione di elementi esimenti o la manifestamente illogica determinazione della pena).
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