Sentenza n. 79/2026 - Bologna, Sezione 1
per l'annullamento - del Provvedimento/Decreto Fasc.n.//Area IV^ - Immigrazione, datato 26.08.2025 emesso dalla Prefettura U.T.G. di Ravenna di revoca delle misure di accoglienza a decorrere dal 22.08.2025 nei confronti del ricorrente, con effetto di non fare più rientro nel centro di accoglienza sito presso l'-OMISSIS-di Cervia, ente gestore SAP; - di tutti gli atti e/o provvedimenti connessi e/o prodromici e/o consequenziali al suddetto Provvedimento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento prefettizio di revoca delle misure di accoglienza per asserito allontanamento volontario dal centro di accoglienza
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Prefettura di Ravenna aveva revocato, con decorrenza dal 22 agosto 2025, le misure di accoglienza, ritenendo che egli si fosse volontariamente allontanato dalla struttura. Il provvedimento si fondava esclusivamente sulla comunicazione dell'ente gestore, pervenuta il 26 agosto 2025. Il ricorrente ha dedotto che non vi era stato alcun allontanamento volontario o ingiustificato, poiché il 22 agosto era stato fermato dalla Polizia Stradale mentre rientrava dal lavoro e tale circostanza era stata riferita dalla compagna all'ente gestore. Ha inoltre denunciato difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, violazione dell'art. 21-bis della l. 241/1990 quanto all'efficacia e alla notificazione dell'atto, omessa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della l. 241/1990 e difetto di motivazione. In sede cautelare il TAR aveva disposto il riesame della vicenda, ma l'Amministrazione non vi aveva provveduto.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento di revoca. Il Collegio ha rilevato che la comunicazione dell'ente gestore non attestava un allontanamento volontario, ma riferiva soltanto che il richiedente era assente perché trattenuto dalla Polizia Stradale durante un controllo di routine mentre rientrava dal lavoro; la stessa comunicazione precisava inoltre che non erano ancora disponibili documenti ufficiali di conferma. La Prefettura avrebbe quindi dovuto verificare i fatti segnalati e la situazione effettiva del ricorrente, anche perché disponeva di agevoli possibilità di acquisire informazioni presso la Polizia Stradale. L'omessa verifica ha determinato un evidente difetto di istruttoria e un travisamento del contenuto della segnalazione, vizio ritenuto assorbente rispetto agli ulteriori motivi. Il TAR ha inoltre rilevato che l'Amministrazione non aveva ottemperato all'ordinanza cautelare di riesame. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
artt. 13 e 23, comma 1, lett. a), d.lgs. 142/2015
La revoca delle misure di accoglienza deve essere fondata sulla ricorrenza dei presupposti previsti dalla disciplina, tra cui un effettivo allontanamento volontario e ingiustificato; l'Amministrazione deve verificare concretamente tale presupposto.
art. 60 c.p.a.
Il ricorso è stato definito con sentenza in forma semplificata, dopo che le parti sono state sentite.
art. 7 l. 241/1990
La disposizione è stata invocata dal ricorrente per contestare l'omessa comunicazione di avvio del procedimento; il giudice non ha esaminato la censura, ritenendo assorbente il difetto di istruttoria.
art. 21-bis l. 241/1990
La disposizione è stata invocata dal ricorrente in relazione all'efficacia e alla notificazione dell'atto; la relativa censura non è stata esaminata perché assorbita.
Direttiva 2013/33/UE
I principi della direttiva sono stati richiamati dal ricorrente in relazione alla ragionevolezza e proporzionalità della revoca; la questione non è stata esaminata nel merito per l'accoglimento della censura istruttoria.
Massime di principio
- La revoca delle misure di accoglienza per allontanamento volontario presuppone l'accertamento effettivo e attendibile della volontarietà e dell'ingiustificatezza dell'assenza; una mera segnalazione di assenza non è sufficiente quando il suo contenuto riferisce una possibile causa alternativa, come il trattenimento da parte della polizia.
- L'Amministrazione incorre in difetto di istruttoria quando recepisce una comunicazione dell'ente gestore qualificando l'assenza come allontanamento volontario, benché la comunicazione descriva invece un fermo o controllo di polizia e segnali l'assenza di documentazione ufficiale.
- Prima di adottare la revoca dell'accoglienza, la Prefettura deve verificare i fatti posti a fondamento della misura, soprattutto quando le informazioni necessarie siano facilmente acquisibili presso altri uffici pubblici e risultino potenzialmente decisive per distinguere un'assenza volontaria da un'assenza giustificata.
- L'Amministrazione è tenuta a dare effettiva esecuzione a un'ordinanza cautelare che disponga il riesame della vicenda; l'omesso riesame conferma l'inadeguatezza dell'istruttoria e non consente di mantenere il provvedimento fondato sui fatti controversi.
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