Cassazione Penale, Sentenza n. 17735/2022 del 04/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma della condanna per furto di energia elettrica aggravato dalla violenza sulle cose. Il ricorrente contestava: 1) carenza di motivazione circa il fatto che l'immobile fosse effettivamente fornito di energia elettrica; 2) carenza di motivazione circa l'ingiusto profitto; 3) vizi motivazionali sulla sussistenza dell'aggravante della violenza sulle cose; 4) in subordine, che l'aggravante dovesse essere esclusa perché il passaggio dei fili era esterno e proveniente da una centralina esterna.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I primi due motivi sono stati ritenuti inammissibili per genericità, poiché la Corte territoriale aveva fondatamente indicato gli esiti dell'accertamento tecnico dell'Enel, che aveva rilevato un cavo che adducesse corrente dalla linea principale all'abitazione. Il terzo e il quarto motivo sono stati ritenuti inammissibili per manifesta infondatezza e assenza di specificità: la Corte ha ritenuto che l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 2 cod. pen. sussista quando la sottrazione avviene mediante allacciamento diretto alla rete di distribuzione, in quanto tale allacciamento comporta comunque un danneggiamento (anche marginale) dovuto al distacco/innesto dei fili. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limita l'ammissibilità dei motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto i motivi formulati dal ricorrente generici e non conformi ai limiti di specificità richiesti.
art. 625, comma primo, n. 2 cod. pen.
art. 625, comma primo, n. 2 cod. pen.
La circostanza aggravante della "violenza sulle cose" si configura, anche nel furto di energia elettrica, quando la sottrazione avviene mediante allacciamento diretto alla rete di distribuzione, poiché tale operazione comporta un danneggiamento, anche marginale, dei fili conduttori.
art. 616 cod. proc. pen.
Dispone le conseguenze in caso di inammissibilità del ricorso: la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla corresponsione di una somma alla Cassa delle Ammende; la Corte ha applicato tale disposizione quantificando la somma in euro 3.000,00.
Giurisprudenza: Sez. 4, n. 23660 del 23/11/2012 (Camerino)
Sez. 4, n. 23660 del 23/11/2012 - dep. 31/05/2013, Camerino, Rv. 256190 - 01
Orientamento di legittimità secondo cui l'allacciamento diretto alla rete configura l'aggravante per violenza sulle cose anche quando il danneggiamento è marginale; la Corte di Cassazione ha richiamato tale precedente per motivare l'infondatezza dei rilievi del ricorrente.
Massime di principio
- La prova tecnica (perizia/accertamento del gestore della rete) che evidenzia un cavo di prelievo dalla linea principale verso l'abitazione è ritenuta idonea a dimostrare la sottrazione di energia elettrica e l'ingiusto profitto.
- In tema di furto di energia elettrica, l'aggravante della "violenza sulle cose" ai sensi dell'art. 625, comma 1, n. 2 cod. pen. può sussistere anche quando l'allacciamento diretto comporti solo un danneggiamento marginale dei conduttori; è rilevante l'innesto diretto sulla rete di distribuzione.
- La cassazione esamina i motivi con rigore formale: i motivi generici, non specifici o privi di adeguata esplicitazione dei profili di fatto e di diritto sono dichiarati inammissibili.
- Per contestare con successo una condanna per furto di energia elettrica occorre proporre elementi tecnici specifici e contraddittori rispetto all'accertamento (es. perizia tecnica contraria, prove che dimostrino il regolare allacciamento o che il cavo non adducesse energia all'abitazione), non meri rilievi generici sulla collocazione esterna dei fili.
- Chi impugna in cassazione corre il rischio di condanna al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle Ammende se il ricorso è dichiarato inammissibile; pertanto è opportuno curare la specificità e la fondatezza dei motivi.
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