Cassazione Civile, Ordinanza n. 31443/2024 del 07/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da una complessa sequenza di giudizi tra due società commerciali. In origine un tribunale aveva revocato un decreto ingiuntivo ottenuto da una società nei confronti di un terzo e, contestualmente, aveva dichiarato un'altra società obbligata a tenerla indenne. Dopo vari gradi di giudizio, la sentenza di appello che aveva confermato l'accertamento del credito principale è stata cassata con rinvio; il giudice di rinvio ha quindi rigettato la domanda di garanzia e ha condannato la società che aveva agito in precedenza alla restituzione delle somme pagate, oltre alle spese. Successivamente la società beneficiaria del precetto ha notificato atto di esecuzione sulla base della sentenza di rinvio, mentre l'altra società ha proposto opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c., sostenendo che: 1) il titolo invocato non potesse travolgere il giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo opposto, perché si trattava di due crediti diversi o comunque di un giudicato sul quantum ormai definitivo; 2) il pagamento spontaneo delle spese liquidate nella sentenza di rinvio avrebbe comunque esaurito la portata esecutiva del titolo, sicché il precetto era privo di base esecutiva. La Corte d'appello ha invece ritenuto che vi fosse un unico credito, che la cassazione della sentenza sull'an debeatur travolgesse anche gli atti dipendenti ai sensi dell'art. 336, comma 2, c.p.c., e che l'ordine di restituzione fosse immediatamente esecutivo. La ricorrente ha quindi impugnato tale decisione con due motivi di cassazione, denunciando violazione degli artt. 336, comma 2, c.p.c., 2909 c.c. e 112 c.p.c., nonché violazione dell'art. 474 c.p.c. per omessa considerazione dell'effetto estintivo del pagamento delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i due motivi, osservando che la giurisprudenza consolidata riconosce l'effetto espansivo esterno della riforma o cassazione della sentenza che accerta il diritto, effetto che travolge anche il decreto ingiuntivo e il giudicato formatosi solo formalmente sul quantum quando questo sia dipendente dall'accertamento sull'an debeatur. Nel caso concreto, la cassazione della sentenza che aveva confermato il credito ha fatto venir meno il presupposto del decreto ingiuntivo e ha legittimato l'ordine di restituzione delle somme già corrisposte. La Corte ha anche richiamato la propria precedente ordinanza resa sulla sentenza di rinvio, che aveva già confermato la lettura del titolo esecutivo accolta dalla Corte d'appello. Conseguentemente, è stata confermata la legittimità del precetto e dell'esecuzione, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 336, comma 2, c.p.c.
effetto espansivo esterno del giudicato
La riforma o cassazione della sentenza che accerta il diritto travolge i provvedimenti e gli atti dipendenti; tale effetto opera anche rispetto al decreto ingiuntivo fondato su quella sentenza e ai suoi effetti esecutivi.
art. 2909 c.c.
Il giudicato invocato dalla ricorrente non è stato ritenuto idoneo a stabilizzare il quantum quando questo dipendeva dall'accertamento sul diritto poi caducato.
art. 112 c.p.c.
La censura di ultrapetizione è stata ritenuta infondata perché la Corte territoriale si è mantenuta nei limiti della questione della portata del titolo esecutivo e dei suoi effetti dipendenti.
art. 474 c.p.c.
Il titolo esecutivo derivante dalla sentenza di rinvio è stato considerato idoneo a fondare il precetto e l'esecuzione per la restituzione delle somme.
art. 615, comma 1, c.p.c.
È stata confermata l'opposizione all'esecuzione come rimedio azionato dalla parte che contestava il diritto del creditore di procedere esecutivamente.
art. 93 c.p.c.
Le spese sono state liquidate con distrazione in favore del difensore antistatario che ne aveva fatto istanza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- L'effetto espansivo esterno della riforma o cassazione della sentenza sull'an debeatur si estende ai provvedimenti e agli atti esecutivi dipendenti, anche se su questi si sia formato un giudicato solo formale.
- Quando il quantum è strettamente dipendente dall'accertamento del diritto, la sopravvenuta cassazione della decisione sull'an travolge anche il giudicato apparente formatosi sulla quantificazione.
- Il decreto ingiuntivo emesso sulla base di una sentenza che abbia accertato il credito perde efficacia esecutiva se la sentenza presupposta viene successivamente riformata o cassata.
- L'ordine di restituzione contenuto nella sentenza che elimina il presupposto del pagamento costituisce titolo esecutivo immediatamente azionabile, senza necessità di attendere il passaggio in giudicato della decisione di rinvio.
- Nel giudizio di opposizione all'esecuzione, il pagamento di poste accessorie diverse dal capitale oggetto di restituzione non esaurisce automaticamente la forza esecutiva del titolo se residua un ordine restitutorio ancora inevaso.
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