Cassazione Penale, Sentenza n. 43718/2023 del 30/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma del 09/01/2023 che confermava la condanna di primo grado per il reato di cui all'art. 73 co. 5 DPR 309/90 (cessione di cocaina). Il ricorrente deduceva: (i) questione di legittimità costituzionale degli artt. 581 co.1-ter e 1-quater cod. proc. pen. e dell'art. 89 d.lgs.150/2022 per violazione degli artt. 3, 24, 25 e 111 Cost. (vizio di disparità di trattamento e offesa al diritto di difesa degli imputati assenti); (ii) nullità per omessa notifica del decreto di fissazione dell'udienza nella lingua dello straniero; (iii) vizio di motivazione e violazione di norme processuali nella mancata qualificazione del possesso come uso personale; (iv) mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.); (v) eccessività della pena sotto il profilo della motivazione e del calcolo del quantum, oltre a censurare irregolarità procedurali connesse alla mancanza del mandato specifico ad impugnare per l'imputato dichiarato assente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza del specifico mandato ad impugnare richiesto dall'art. 581 co.1-quater cod. proc. pen., applicabile alle impugnazioni proposte dall'imputato giudicato in assenza. Ha inoltre ritenuto manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale proposte sugli artt. 581 co.1-ter e 1-quater e sull'art. 89 d.lgs.150/2022, ritenendo legittima e ragionevole la scelta del legislatore di richiedere la dichiarazione/elezione di domicilio e il mandato specifico per evitare impugnazioni non consapevoli o meccaniche; ha richiamato orientamenti precedenti (tra cui Sez. 5 n. 39166/2023 e Sez. U. n. 8825/2016) confermando l'applicabilità di tali oneri formali anche al ricorso per cassazione. Ha inoltre osservato l'esistenza di tutele compensative (allungamento dei termini di impugnazione per l'imputato assente; rimedio della restituzione in termini se l'imputato dimostra di non aver avuto effettiva conoscenza del processo). Per l'inammissibilità è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 309/1990
Norma sostanziale incriminatrice (traffico/cessione di stupefacenti); i fatti di cessione di cocaina sono stati qualificati ai sensi del comma 5 e la condanna di merito è stata confermata implicitamente perché il ricorso è stato inammissibile per motivo formale.
art. 581 cod. proc. pen. (commi 1-ter e 1-quater)
Introdotti dal d.lgs. 150/2022: richiedono a pena di inammissibilità la depositazione, con l'atto di impugnazione, della dichiarazione o elezione di domicilio (co.1-ter) e, se l'imputato è stato giudicato in assenza, il specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la sentenza e contenente la dichiarazione/elezione di domicilio (co.1-quater). La Corte ha ritenuto queste prescrizioni applicabili anche al ricorso per cassazione e costituzionalmente compatibili.
art. 89 d.lgs. 150/2022
Prevede l'applicazione temporale delle nuove disposizioni alle impugnazioni avverso sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore del d.lgs.; la Corte lo ha ritenuto pertinente e applicabile al caso (sentenza 09/01/2023).
art. 585 cod. proc. pen.
Modificato per aumentare di quindici giorni i termini di impugnazione per il difensore dell'imputato giudicato in assenza; la Corte ha richiamato tale tutela compensativa per arginare profili di incostituzionalità.
art. 175 cod. proc. pen.
Nuovo comma che consente la restituzione in termini all'imputato giudicato in assenza che dimostri di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo; la Corte lo ha richiamato come ulteriore garanzia compensativa.
art. 131-bis cod. pen.
Norma sulla particolare tenuità del fatto invocata dal ricorrente; la Corte d'appello aveva rigettato tale riconoscimento e la Cassazione non ha esaminato nel merito per inammissibilità procedurale.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità per colpa non assente; la Corte ha disposto il pagamento delle spese e della sanzione.
Costituzione (artt. 3, 24, 25, 111) e CEDU art. 6
Richiamate dal ricorrente per il profilo di legittimità costituzionale; la Corte ha ritenuto che le prescrizioni formali non ledono tali principi, richiamando la giurisprudenza costituzionale sull'asimmetria delle posizioni nel processo penale e la ragionevolezza delle differenze di disciplina.
Massime di principio
- Se l'imputato è stato giudicato in assenza, il difensore che intenda impugnare deve ottenere un mandato specifico ad impugnare rilasciato dopo la sentenza e depositare la dichiarazione/elezione di domicilio a pena di inammissibilità dell'impugnazione (art.581 co.1-quater e 1-ter).
- Le prescrizioni introdotte dal d.lgs.150/2022 si applicano alle impugnazioni contro sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore (post 30/12/2022); pertanto, verificare la data della sentenza impugnata prima di presentare il ricorso.
- Le questioni costituzionali circa l'obbligo formale di mandato e domicilio per l'imputato assente sono difficilmente efficaci: la Corte tende a ritenere tali oneri compatibili con Costituzione e CEDU, considerando le garanzie compensative previste (termine maggiorato, rimedio della restituzione in termini).
- In presenza di difficoltà pratiche a ottenere il mandato specifico (es. imputato irreperibile o straniero), valutare per tempo: (a) nomina di procuratore speciale con poteri di impugnazione prima della sentenza; (b) acquisizione del mandato non appena possibile e, se necessario, istanza di restituzione in termini dimostrando l'assenza di colpa.
- La mancata osservanza dei requisiti formali di ammissibilità dell'impugnazione può determinare non solo il rigetto del gravame ma anche l'obbligo di pagare le spese processuali e sanzioni pecuniarie; dunque tali adempimenti vanno curati con priorità.
- Le censure di merito (es. riconoscimento dell'uso personale, particolare tenuità del fatto, quantificazione della pena) rischiano di non essere esaminate se il giudice di legittimità dichiara inammissibile il ricorso per vizi formali; pertanto, la strategia difensiva deve assicurare la regolarità formale prima di sviluppare il merito.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 30 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 43705/2023 del 30/10/2023
- Sentenza penale · 30 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 43706/2023 del 30/10/2023
- Sentenza penale · 30 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 43707/2023 del 30/10/2023
- Sentenza penale · 30 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 43709/2023 del 30/10/2023
- Sentenza penale · 30 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 43710/2023 del 30/10/2023
- Sentenza penale · 30 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 43711/2023 del 30/10/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →