Regolamento (UE) 2026/1823
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1823 della Commissione, del 27 luglio 2026, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di filati di poliammide originari della Repubblica popolare cinese
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di filati di poliammide originari della Repubblica popolare cinese, confermando che tali importazioni sono state oggetto di dumping e hanno causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione. Le aliquote definitive coincidono, in sostanza, con i margini di dumping accertati per i gruppi esportatori collaboranti e per tutte le altre importazioni cinesi. Viene inoltre disposta la riscossione definitiva dei dazi provvisori già versati, mentre è esclusa la riscossione retroattiva per mancanza dei presupposti di legge.
Istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di filati di poliammide originari della Repubblica popolare cinese e riscossione definitiva del dazio provvisorio.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di filati di filamenti sintetici continui di poliammidi alifatiche, non condizionati per la vendita al minuto, compresi i monofilamenti sintetici di meno di 67 decitex e le varianti di filati di nylon o di altre poliammidi alifatiche, testurizzati o non testurizzati, semplici, doppi, ritorti o câblés, classificati ai codici NC 5402 31 00, 5402 45 00, 5402 51 00 e 5402 61 00, quando originari della RPC. Le aliquote individuali si applicano solo ai produttori esportatori espressamente indicati e previa presentazione di fattura commerciale valida; in mancanza, si applica l’aliquota residuale. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Dazio antidumping definitivo sui filati di poliammide originari della Repubblica popolare cinese
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1823 istituisce misure antidumping definitive sulle importazioni nell’Unione di filati di poliammide provenienti dalla Repubblica popolare cinese. Il provvedimento conclude un’inchiesta avviata nel 2025 a seguito di denuncia dell’industria dell’Unione e conferma l’esistenza di dumping, di un pregiudizio notevole e del nesso causale tra le importazioni a prezzo di dumping e il pregiudizio subito dai produttori europei.
Ambito dell’inchiesta e definizione del prodotto
Il prodotto interessato è costituito da filati di filamenti sintetici continui di poliammidi alifatiche, non condizionati per la vendita al minuto, inclusi monofilamenti sintetici di meno di 67 decitex e varie tipologie di filati di nylon o di altre poliammidi alifatiche, testurizzati o non testurizzati, semplici, doppi, ritorti o câblés. Il regolamento si applica ai prodotti classificati con i codici NC 5402 31 00, 5402 45 00, 5402 51 00 e 5402 61 00, quando originari della RPC.
Nel corso del procedimento sono state esaminate e respinte varie richieste di esclusione dalla definizione del prodotto, tra cui quelle relative ai cosiddetti filati madre di poliammide, a un tipo specifico DTY 18/7 SD e ad alcuni filati di poliammide 6 DTY destinati a impieghi tessili diversi dall’abbigliamento. La Commissione ha ritenuto che tali prodotti rientrassero nella medesima definizione o fossero comunque producibili dall’industria dell’Unione.
Svolgimento procedurale
L’inchiesta antidumping è stata aperta il 29 luglio 2025 ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2016/1036, su denuncia presentata il 16 giugno 2025 dalla coalizione ad hoc dei produttori europei di filati di poliammide. In seguito, la Commissione ha disposto la registrazione delle importazioni con il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1984 e ha imposto dazi provvisori con il regolamento di esecuzione (UE) 2026/734 del 27 marzo 2026.
La fase definitiva ha compreso la divulgazione provvisoria e finale delle informazioni, osservazioni delle parti interessate, audizioni e una successiva rettifica di alcuni calcoli di dumping. La Commissione ha inoltre esaminato gli argomenti presentati da utilizzatori, associazioni di utilizzatori, produttori esportatori cinesi e produttori dell’Unione.
Determinazione del valore normale e paese rappresentativo
Ai fini della costruzione del valore normale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, la Commissione ha confermato l’esistenza di distorsioni significative nel settore cinese dei filati di poliammide. Come paese rappresentativo è stata scelta la Turchia, e il valore normale è stato costruito sulla base dei dati disponibili per SASA Polyester Sanayi S.A., produttore turco di filati di poliestere.
La Commissione ha respinto le contestazioni sulla scelta della Turchia e sull’idoneità dei dati SASA per le SGAV e i profitti. Ha invece accolto l’osservazione relativa alle importazioni russe di polimeri di poliammide in Turchia, ritenendo che i prezzi fossero stati alterati dall’effetto delle sanzioni UE; per questo ha escluso le importazioni cinesi e russe dal valore di riferimento, elevandolo da 19,04 CNY/kg a 20,75 CNY/kg.
Fattori produttivi e calcolo del dumping
La Commissione ha confermato la propria impostazione sui fattori produttivi, inclusi il trattamento degli scarti e dei cascami mediante il metodo del valore netto realizzabile, l’uso della base dati GTA per i valori di riferimento e il raggruppamento di talune voci minori in una categoria di materiali di consumo. È stata accolta una rettifica di errore materiale sui costi di trasporto del gruppo Highsun, mentre sono state respinte le altre contestazioni relative a lavoro, dati di importazione, trasparenza dei calcoli e classificazione delle preparazioni tessili.
Per il confronto tra valore normale e prezzo all’esportazione, la Commissione ha mantenuto gli adeguamenti già applicati in fase provvisoria, compreso quello ex articolo 2, paragrafo 10, lettera i), per l’operatore commerciale collegato del gruppo Eversun. I margini di dumping definitivi sono stati fissati al 60,0% per il gruppo Eversun, al 67,6% per il gruppo Highsun, al 62,2% per le altre società che hanno collaborato e al 67,6% per tutte le altre importazioni originarie della RPC.
Pregiudizio e nesso causale
La Commissione ha confermato che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole. Ha ritenuto che le importazioni cinesi a basso prezzo abbiano inciso negativamente su vendite, produzione, utilizzo degli impianti e indicatori finanziari, e ha respinto le obiezioni fondate sulla ripresa post-pandemia, sul calo del consumo e su altri fattori esterni.
Le argomentazioni degli utilizzatori circa i costi energetici, le tensioni geopolitiche, le perturbazioni della catena di approvvigionamento, l’inflazione e la ristrutturazione del settore non sono state giudicate sufficientemente provate. La Commissione ha quindi confermato che il pregiudizio notevole deriva dalle importazioni oggetto di dumping e che gli altri fattori non interrompono il nesso causale.
Interesse dell’Unione
La Commissione ha concluso che l’istituzione dei dazi è nell’interesse dell’Unione. Pur avendo riconosciuto le preoccupazioni degli utilizzatori a valle circa l’aumento dei costi delle materie prime e il possibile trasferimento di attività fuori dall’Unione, ha rilevato che tali timori non erano sostenuti da dati verificabili e non superavano l’esigenza di ripristinare condizioni di concorrenza leale.
La Commissione ha inoltre precisato che eventuali sviluppi futuri, come possibili elusioni o spostamenti degli scambi, potranno essere affrontati con strumenti successivi, incluse eventuali inchieste antielusione.
Misure definitive, riscossione del provvisorio e regole doganali
Ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, vengono istituiti dazi antidumping definitivi. Le aliquote finali coincidono con i margini di dumping: 60,0% per il gruppo Eversun, 67,6% per il gruppo Highsun, 62,2% per le altre società collaboranti elencate nell’allegato e 67,6% per tutte le altre importazioni dalla RPC.
Le aliquote individuali si applicano solo se le merci sono accompagnate da una fattura commerciale valida recante la dichiarazione prescritta dall’articolo 1, paragrafo 3. In difetto, si applica l’aliquota residuale. Le autorità doganali possono effettuare controlli e chiedere documentazione supplementare. Il regolamento prevede inoltre che le società possano chiedere l’aggiornamento della propria denominazione o, se soddisfano specifiche condizioni, essere aggiunte come nuovi produttori esportatori con l’aliquota media ponderata appropriata.
Gli importi già depositati a titolo di dazio provvisorio sono riscossi definitivamente fino al livello delle aliquote finali; gli importi eccedenti sono svincolati. La Commissione ha invece escluso la riscossione retroattiva, poiché non è stato riscontrato l’aumento sostanziale delle importazioni richiesto dall’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Apertura dell’inchiesta e fasi procedurali
L’inchiesta antidumping è stata aperta il 29 luglio 2025 ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2016/1036, su denuncia della coalizione ad hoc dei produttori europei di filati di poliammide presentata il 16 giugno 2025. La Commissione ha poi disposto la registrazione delle importazioni con il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1984 e ha istituito dazi provvisori con il regolamento di esecuzione (UE) 2026/734 del 27 marzo 2026. Nel procedimento definitivo sono state svolte divulgazione finale, osservazioni delle parti, audizioni e ulteriori correzioni dei calcoli di dumping.
Definizione del prodotto e richieste di esclusione
Il prodotto oggetto dell’inchiesta comprende filati di filamenti sintetici continui di poliammidi alifatiche, inclusi specifici monofilamenti e filati testurizzati o non testurizzati. Sono state respinte le richieste di esclusione per i cosiddetti filati madre di poliammide, per un tipo specifico DTY 18/7 SD e per alcuni filati di poliammide 6 DTY destinati a usi tessili non abbigliamento, in quanto la Commissione ha ritenuto che tali prodotti rientrassero comunque nella definizione del prodotto o fossero producibili dall’industria dell’Unione.
Determinazione del valore normale e paese rappresentativo
Ai fini dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, la Commissione ha confermato l’esistenza di distorsioni significative nel settore cinese dei filati di poliammide e ha utilizzato la Turchia come paese rappresentativo. Il valore normale è stato costruito sulla base delle informazioni disponibili per SASA Polyester Sanayi S.A., produttore turco di filati di poliestere, includendo SGAV e profitti. La Commissione ha respinto le contestazioni sulla scelta della Turchia e sull’uso dei dati SASA, ma ha accolto l’osservazione relativa ai prezzi dei polimeri di poliammide, escludendo le importazioni cinesi e russe dalla base di riferimento e aumentando il valore di riferimento da 19,04 CNY/kg a 20,75 CNY/kg.
Fattori produttivi e adeguamenti tecnici
La Commissione ha confermato la metodologia di costruzione dei costi, compresi il trattamento dei cascami di filati e degli scarti di resine secondo il metodo del valore netto realizzabile, il raggruppamento di fattori minori sotto la voce "materiali di consumo" e l’uso dei dati GTA per i valori di riferimento. È stato accolto un errore materiale del gruppo Highsun sui costi di trasporto di un fattore produttivo, mentre sono state respinte le altre contestazioni su lavoro, preparazioni tessili, dati di importazione e divulgazione dei fogli di calcolo sensibili.
Calcolo del dumping e margini definitivi
La Commissione ha confermato il prezzo all’esportazione e il confronto con il valore normale, con un adeguamento ex articolo 2, paragrafo 10, lettera i), per l’operatore commerciale collegato del gruppo Eversun. I margini di dumping definitivi, espressi in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sono pari al 60,0% per il gruppo Eversun, al 67,6% per il gruppo Highsun, al 62,2% per le altre società che hanno collaborato e al 67,6% per tutte le altre importazioni cinesi.
Pregiudizio e nesso di causalità
La Commissione ha confermato che le importazioni oggetto di dumping hanno causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione. Ha respinto le obiezioni relative alla ripresa post-COVID, al calo del consumo, alle importazioni da paesi terzi e ad altri fattori esterni, ritenendo che non attenuassero il nesso causale. Il continuo calo dei prezzi cinesi e l’aumento della quota delle importazioni a basso prezzo sono stati considerati fattori determinanti del pregiudizio.
Interesse dell’Unione
La Commissione ha concluso che l’istituzione delle misure è nell’interesse dell’Unione. Ha ritenuto non dimostrato che l’impatto negativo sugli utilizzatori a valle superi i benefici per l’industria dell’Unione e ha richiamato la possibilità, per eventuali problemi futuri di elusione o di spostamento degli scambi, di avviare procedure antielusione o nuove denunce antidumping. Le preoccupazioni sulla possibile delocalizzazione a valle, sui costi energetici e sulla competitività non sono state suffragate da elementi probatori sufficienti.
Dazi antidumping definitivi e aliquote individuali
Ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, è stato istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni del prodotto in esame originarie della RPC. Le aliquote sono: 60,0% per il gruppo Eversun (codice TARIC 88BB), 67,6% per il gruppo Highsun (codice TARIC 88BC), 62,2% per le altre società collaboranti elencate nell’allegato, e 67,6% per tutte le altre importazioni dalla RPC (codice TARIC 8999).
Condizioni per l’applicazione delle aliquote individuali e prevenzione dell’elusione
Le aliquote individuali si applicano solo se presentata alle autorità doganali una fattura commerciale valida contenente la dichiarazione prescritta dall’articolo 1, paragrafo 3. In assenza di tale fattura, si applica il dazio residuale. Le autorità doganali possono richiedere ulteriore documentazione e verifiche. Il regolamento prevede anche la possibilità di estendere o rivedere le aliquote individuali in caso di mutamento della denominazione o di aumento significativo delle esportazioni che possa indicare elusione.
Riscossione del provvisorio e mancata retroattività
Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio ai sensi del regolamento (UE) 2026/734 sono riscossi in via definitiva, con svincolo degli importi eccedenti le aliquote definitive. La Commissione ha invece escluso la riscossione retroattiva del dazio definitivo, poiché non ha riscontrato, nel periodo monitorato, un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni tale da soddisfare le condizioni dell’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base.
Entrata in vigore e applicazione nel tempo
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro. È inoltre richiamato l’articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 per il tasso di interesse in caso di rimborsi derivanti da sentenze della Corte di giustizia.
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