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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/1821

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1821 della Commissione, del 27 luglio 2026, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1018 che stabilisce un elenco per la classificazione di eventi nel settore dell’aviazione civile che devono essere obbligatoriamente segnalati, per quanto riguarda i sistemi aeromobili senza equipaggio (UAS), gli eventi U-space, gli eventi relativi alla sicurezza delle informazioni e la soppressione di determinati eventi relativi alla sicurezza aerea dai requisiti di segnalazione obbligatoria

Normativa europea32026R1821

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna l’elenco degli eventi di aviazione civile che devono essere segnalati obbligatoriamente a livello UE. La novità principale è l’introduzione di un allegato specifico per gli UAS e di una disciplina più puntuale per gli eventi U-space e per gli incidenti connessi alla sicurezza delle informazioni. Contestualmente, alcuni eventi di security vengono mantenuti solo in via transitoria fino al 31 dicembre 2027, in coerenza con il nuovo quadro UE sulla sicurezza aeroportuale.

Modifica dell’elenco armonizzato degli eventi di aviazione civile da segnalare obbligatoriamente, introducendo e chiarendo categorie specifiche per UAS, eventi U-space e sicurezza delle informazioni, e sopprimendo o rinviando alcuni eventi di sicurezza aerea (security).

Ambito di applicazione

Si applica in tutti gli Stati membri, direttamente e obbligatoriamente, dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Incide sul regolamento di esecuzione (UE) 2015/1018, cioè sull’elenco degli eventi che devono essere obbligatoriamente segnalati ai sensi del regolamento (UE) n. 376/2014. Riguarda operatori e soggetti del settore dell’aviazione civile coinvolti nella segnalazione di eventi relativi ad aeromobili con equipaggio, UAS, U-space, manutenzione, servizi di navigazione aerea, aeroporti e assistenza a terra. Le nuove regole chiariscono in particolare gli obblighi per gli UAS soggetti a certificato o dichiarazione di progetto ai sensi dell’articolo 56, paragrafi 1 e 5, del regolamento (UE) 2018/1139, e si applicano anche alle operazioni nello spazio aereo U-space; alcune previsioni in materia di security restano applicabili solo fino al 31 dicembre 2027.

Aggiornamento dell’elenco degli eventi di aviazione civile da segnalare obbligatoriamente

Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1821 modifica in modo sostanziale il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1018, che contiene l’elenco armonizzato degli eventi nel settore dell’aviazione civile da segnalare obbligatoriamente ai sensi del regolamento (UE) n. 376/2014. L’intervento nasce dall’esigenza di adeguare il quadro UE alle evoluzioni operative e tecnologiche, in particolare all’impiego degli UAS, all’espansione dello spazio aereo U-space e all’emergere di rischi connessi alla sicurezza delle informazioni.

Finalità e contesto normativo

La Commissione richiama la propria competenza ad adottare l’elenco di classificazione degli eventi previsto dall’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 376/2014. Il testo tiene conto della valutazione del 2020 sul medesimo regolamento, che ha evidenziato la necessità di chiarire quali eventi UAS debbano essere segnalati, nonché dell’esigenza di allineare il sistema di segnalazione agli sviluppi del regolamento (UE) 2018/1139 e del quadro U-space.

Ambito oggettivo della modifica

L’articolo 1 sostituisce integralmente gli allegati I-V del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1018 e aggiunge un nuovo allegato VI. Ne risulta un aggiornamento completo degli eventi obbligatoriamente segnalabili in relazione a:

  • aeromobili con equipaggio;
  • condizioni tecniche, manutenzione e riparazione;
  • servizi e installazioni di navigazione aerea;
  • aeroporti e servizi a terra;
  • aeromobili con equipaggio non complessi, alianti e veicoli più leggeri dell’aria;
  • operazioni UAS.

Disciplina degli UAS

La principale innovazione è l’introduzione di un allegato autonomo dedicato agli UAS. Il regolamento limita la segnalazione obbligatoria alle operazioni UAS per le quali sono richiesti un certificato o una dichiarazione per la progettazione ai sensi dell’articolo 56, paragrafi 1 e 5, del regolamento (UE) 2018/1139. Le operazioni UAS prive di tali requisiti non rientrano nell’elenco degli eventi obbligatori, in coerenza con un approccio proporzionato al rischio.

L’allegato VI disciplina in modo dettagliato:

  • la pianificazione del volo e la preparazione dell’UAS;
  • decollo e atterraggio, sia in aeroporti/vertiporti sia fuori da essi;
  • la fase di volo;
  • ulteriori eventi per operazioni UAS con occupanti a bordo;
  • eventi di carattere tecnico;
  • interazione con ATM/ANS;
  • emergenze e situazioni critiche;
  • ambiente esterno e meteorologia;
  • eventi relativi allo U-space;
  • altri eventi e sicurezza delle informazioni.

Tra gli eventi rilevanti figurano, ad esempio, la perdita di controllo, il mancato raggiungimento delle prestazioni richieste, la violazione del volume operativo autorizzato, la mancata trasmissione dell’identificazione remota, i guasti ai sistemi di comando e controllo, i malfunzionamenti del sistema anticollisione o delle procedure di crisi, nonché la perdita di separazione o gli incontri con aeromobili con equipaggio o senza equipaggio nello U-space.

Eventi U-space e interazione con aviazione con equipaggio

Il regolamento dedica particolare attenzione ai nuovi scenari di traffico nello spazio aereo U-space. Sono segnalabili, tra l’altro:

  • operazioni non conformi alle condizioni operative e ai vincoli dello spazio aereo;
  • uso di UAS non conformi alle capacità e ai requisiti di prestazione prescritti;
  • informazioni, istruzioni o servizi mancanti, errati, ritardati o fuorvianti forniti da un fornitore di servizi U-space (USSP);
  • uscita non autorizzata dallo spazio aereo U-space;
  • uso improprio dei servizi U-space con perdita di consapevolezza situazionale;
  • incapacità di eseguire la riconfigurazione dinamica dello spazio aereo (DAR);
  • distanza insufficiente tra UAS e aeromobili con equipaggio;
  • incontri con aeromobili con equipaggio in U-space attivo o con aeromobili con equipaggio non visibili nello spazio U-space non controllato;
  • incontri con UAS non cooperativi.

Sicurezza delle informazioni

Il testo amplia in più allegati la nozione di evento connesso alla sicurezza delle informazioni, intesa come security digitale che può incidere sulla safety operativa. Sono richiamati, in forma ampia e non prescrittiva, eventi quali:

  • informazioni o dati compromessi;
  • infezioni da malware;
  • attacchi distribuiti di negazione del servizio (DDoS);
  • comportamenti anomali dei sistemi dovuti a carenze di sicurezza.

Questa impostazione compare per aeromobili, manutenzione, aeroporti, servizi di navigazione aerea e UAS, riflettendo la crescente rilevanza del rischio cibernetico per la sicurezza del volo.

Revisione degli allegati per aeromobili, manutenzione, ANS, aeroporti e handling

Gli allegati I-V aggiornano gli eventi da segnalare in molte aree dell’aviazione civile:

  • per gli aeromobili con equipaggio, sono mantenute e riorganizzate le categorie relative a operazioni di volo, eventi tecnici, interazione con ANS/ATM, emergenze, ambiente esterno e security;
  • per manutenzione e gestione della aeronavigabilità, sono elencati eventi connessi a fabbricazione, progettazione, manutenzione, componenti critici, EWIS, documentazione, riammissione in servizio, qualità della registrazione di volo e uso della CMU;
  • per i servizi di navigazione aerea, sono disciplinati eventi relativi ad aeromobili, degrado o perdita di funzioni, altri eventi e interferenze esterne;
  • per aeroporti e servizi a terra, vengono dettagliati gli eventi relativi alla gestione della sicurezza aeroportuale, all’assistenza a terra, al rifornimento, al de-icing, ai FOD, agli ostacoli, ai passeggeri non autorizzati, agli incidenti con UAS e ai problemi di riconciliazione bagagli/passeggeri;
  • per aeromobili con equipaggio non complessi, alianti e veicoli più leggeri dell’aria, sono previste liste specifiche di eventi operativi, tecnici, meteorologici, di emergenza e U-space.

Eventi di security e regime transitorio

Il regolamento distingue gli eventi di safety da quelli di security, ma ne mantiene alcuni con doppia rilevanza. Sono espressamente richiamati allarmi bomba, dirottamenti, eventi relativi alla sicurezza aeroportuale e non conformità nella riconciliazione bagagli/passeggeri, con applicazione limitata fino al 31 dicembre 2027. Dal 1° gennaio 2028, tali profili saranno trattati secondo il sistema previsto dal regolamento (UE) 2026/247.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Trattandosi di regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1018

L’articolo 1 sostituisce integralmente gli allegati I-V del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1018 e aggiunge un nuovo allegato VI. L’effetto è l’aggiornamento dell’elenco degli eventi obbligatoriamente segnalabili ai sensi del regolamento (UE) n. 376/2014.

Introduzione di un allegato distinto per gli UAS

Il nuovo allegato VI disciplina gli eventi collegati alle operazioni del sistema aeromobile senza equipaggio (UAS). Gli eventi devono essere segnalati solo per gli UAS per cui sono prescritti un certificato o una dichiarazione per la progettazione ai sensi dell’articolo 56, paragrafi 1 e 5, del regolamento (UE) 2018/1139. Per il punto 6 dell’allegato VI, gli eventi U-space devono essere segnalati dai piloti e dagli operatori UAS remoti che operano nello spazio aereo U-space.

Limitazione degli obblighi per gli UAS in base al rischio

Il regolamento recepisce un approccio basato sul rischio: gli UAS con requisiti di certificazione o dichiarazione per la progettazione sono soggetti alla segnalazione obbligatoria; le operazioni UAS prive di tali requisiti sono esentate dall’elenco degli eventi obbligatori. La logica è assicurare proporzionalità rispetto al livello di rischio operativo.

Eventi U-space e interazione con l’aviazione con equipaggio

Sono inseriti eventi specifici relativi alle operazioni nello U-space, tra cui violazioni del volume operativo, problemi con la visibilità elettronica, malfunzionamenti di servizi U-space, mancata conformità all’autorizzazione di volo, uscita non autorizzata dallo spazio U-space, perdita di separazione o incontri con aeromobili con equipaggio o senza equipaggio. È prevista anche la segnalazione di eventi relativi alla riconfigurazione dinamica dello spazio aereo (DAR).

Sicurezza delle informazioni come evento segnalabile

Vengono introdotti riferimenti ampi agli eventi relativi alla sicurezza delle informazioni che possono incidere sul funzionamento sicuro di sistemi, apparecchiature e infrastrutture digitali. Sono ricompresi, in modo esemplificativo, malware, dati compromessi, attacchi DDoS e altri comportamenti anomali dei sistemi, sia negli aeromobili tradizionali sia negli UAS, negli aeroporti e nei servizi di navigazione aerea.

Riorganizzazione e ampliamento degli elenchi per aeromobili con equipaggio, manutenzione, ANS, aeroporti e handling

Gli allegati I-V aggiornano e dettagliano gli eventi da segnalare per aeromobili con equipaggio, manutenzione e gestione della aeronavigabilità, servizi e installazioni di navigazione aerea, aeroporti e servizi a terra, nonché per alianti e veicoli più leggeri dell’aria. Gli elenchi comprendono eventi operativi, tecnici, meteorologici, di emergenza, di security e di human factors, con classificazioni più specifiche per categoria di attività.

Soppressione o rinvio di alcuni eventi di security

Alla luce del regolamento (UE) 2026/247, alcuni eventi di security vengono rimodulati. In particolare, allarmi bomba, dirottamenti, eventi correlati alla sicurezza aeroportuale e non conformità in materia di riconciliazione bagagli/passeggeri restano inclusi solo fino al 31 dicembre 2027, in attesa dell’applicazione delle nuove disposizioni del regolamento (UE) 2026/247 a decorrere dal 1° gennaio 2028.

Entrata in vigore

L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieaviazione civilesicurezza aereasistemi aeromobili senza equipaggiogestione del traffico aereosicurezza delle informazioni

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