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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/1894

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1894 della Commissione, del 27 luglio 2026, che prevede un sostegno finanziario di emergenza per gli agricoltori colpiti da problemi specifici derivanti dalla crisi in Medio Oriente e che incidono sulla redditività economica delle loro aziende

Normativa europea32026R1894

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento istituisce una misura eccezionale di sostegno finanziario per gli agricoltori dell’Unione colpiti dagli effetti economici della crisi in Medio Oriente, in particolare dall’aumento dei prezzi di concimi ed energia. La Commissione mette a disposizione 540 milioni di EUR da ripartire tra gli Stati membri secondo l’allegato, imponendo criteri oggettivi e non discriminatori e la necessità di evitare distorsioni della concorrenza e sovracompensazioni. Gli Stati membri possono inoltre concedere un sostegno nazionale supplementare fino al 200% della quota UE, con pagamento entro il 31 maggio 2027. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e richiede specifiche comunicazioni alla Commissione entro il 30 settembre 2026 e il 31 luglio 2027.

Concessione di un sostegno finanziario di emergenza agli agricoltori dell’UE colpiti dall’aumento dei costi di concimi ed energia derivante dalla crisi in Medio Oriente.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri beneficiari indicati nell’allegato e, tramite essi, agli agricoltori dei settori elencati all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, in particolare quelli maggiormente colpiti dagli effetti della crisi in Medio Oriente sui costi aziendali legati a concimi, energia o entrambi. La misura copre il territorio dell’Unione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; le spese sono ammissibili solo per pagamenti effettuati entro il 28 febbraio 2027. Sono previste possibili integrazioni con sostegno nazionale fino al 200% dell’importo UE assegnato, nel rispetto delle condizioni del regolamento e senza distorsioni di mercato o sovracompensazioni.

Sostegno finanziario di emergenza per gli agricoltori colpiti dalla crisi in Medio Oriente

Il regolamento istituisce una misura eccezionale di sostegno finanziario nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati agricoli, adottata dalla Commissione ai sensi dell’articolo 221, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013. La finalità è attenuare gli effetti economici della crisi in Medio Oriente, in particolare l’aumento improvviso dei prezzi dei concimi e dei prodotti energetici, che incide sulla redditività delle aziende agricole e sulla disponibilità di alimenti nell’Unione.

Contesto e ragioni dell’intervento

Nei considerando la Commissione evidenzia che la chiusura dello stretto di Hormuz e le perturbazioni dei flussi commerciali hanno determinato forti tensioni sui mercati di concimi ed energia. I prezzi dei concimi azotati risultano aumentati di circa il 30 % nel maggio 2026 rispetto al febbraio 2026 e di circa il 70 % rispetto alla media del 2024; i concimi fosfatici superano del 22 % la media del 2024. Parallelamente, l’energia e i carburanti agricoli registrano aumenti e volatilità rilevanti, con impatto particolare sulle aziende a seminativi e, più in generale, su tutti i tipi di aziende agricole.

La Commissione qualifica tali difficoltà come "problemi specifici" ai sensi dell’articolo 221 del regolamento (UE) n. 1308/2013, precisando che non si tratta di una turbativa di mercato o di una minaccia specifica riconducibile agli articoli 219 o 220 dello stesso regolamento, né di misure connesse a malattie animali o rischi per la salute pubblica, animale o vegetale.

Dotazione finanziaria e ripartizione tra Stati membri

L’articolo 1, paragrafo 1, mette a disposizione degli Stati membri un importo totale di 540 000 000 EUR. La ripartizione è effettuata nell’allegato, secondo il peso del settore agricolo nei singoli Stati membri e tenendo conto dei massimali netti per i pagamenti diretti di cui all’allegato V del regolamento (UE) 2021/2115 e dei costi effettivamente sostenuti per concimi ed energia.

Tra gli importi assegnati figurano, a titolo esemplificativo, Francia 107 117 200 EUR, Germania 60 262 900 EUR, Polonia 66 633 000 EUR, Spagna 50 174 300 EUR e Italia 45 599 200 EUR.

Uso delle risorse e destinatari finali

Gli Stati membri devono utilizzare le somme assegnate per misure destinate a compensare gli agricoltori più colpiti dagli effetti della crisi sui costi aziendali connessi ai prezzi dei concimi e dell’energia. Le misure devono essere adottate sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori e devono tener conto delle perdite economiche subite dagli agricoltori interessati.

Il regolamento prescrive inoltre che, quando gli agricoltori non siano i beneficiari diretti dell’aiuto, il vantaggio economico del sostegno UE sia trasferito integralmente a loro, così da evitare intermediazioni che ne riducano l’efficacia.

Ammissibilità della spesa e scadenze

Le spese sostenute dagli Stati membri per i pagamenti relativi alla misura sono ammissibili al finanziamento dell’Unione solo se i pagamenti ai beneficiari sono effettuati entro il 28 febbraio 2027. Il regolamento chiarisce che, essendo questo termine assoluto, non si applica la riduzione proporzionale dei pagamenti mensili prevista dall’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/127 per i pagamenti oltre scadenza.

Ai fini del tasso di cambio per gli Stati membri che non hanno l’euro, la data di entrata in vigore del regolamento costituisce il fatto generatore ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2022/127.

Cumulo con altri strumenti di sostegno

La misura può essere cumulata con altre misure finanziate dal FEAGA e dal FEASR. Tuttavia, in applicazione dell’articolo 3, gli Stati membri devono tenere conto di ogni altro sostegno nazionale, unionale o privato concesso per far fronte alle medesime perdite economiche, così da prevenire qualsiasi sovracompensazione.

Sostegno nazionale supplementare

L’articolo 2 consente agli Stati membri di aggiungere un sostegno nazionale supplementare fino al 200 % dell’importo UE attribuito a ciascuno Stato membro. Anche tale sostegno deve essere concesso sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori e non deve generare distorsioni del mercato o della concorrenza, né sovracompensazioni. Il relativo pagamento deve avvenire entro il 31 maggio 2027.

Obblighi di informazione verso la Commissione

Il regolamento impone un’articolata disciplina di reporting. Entro il 30 settembre 2026, gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione una descrizione completa delle misure e dei criteri applicati, le modalità di distribuzione, le azioni di controllo e le previsioni dei pagamenti mensili fino al 28 febbraio 2027, oltre all’eventuale sostegno nazionale supplementare e alle verifiche sull’ammissibilità degli agricoltori e sulla tutela degli interessi finanziari dell’Unione.

Entro il 31 luglio 2027, devono poi comunicare gli importi complessivamente versati, il numero e il tipo di beneficiari e una valutazione dell’efficacia della misura, con dati quantitativi e qualitativi sul grado di soddisfacimento delle condizioni previste dall’articolo 1, paragrafo 2.

Entrata in vigore e natura del regolamento

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto direttamente applicabile, vincola integralmente tutti gli Stati membri senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Dotazione finanziaria UE e destinatari

L’articolo 1, paragrafo 1, assegna agli Stati membri 540 000 000 EUR complessivi per un sostegno finanziario di emergenza agli agricoltori dei settori di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013. L’allegato ripartisce gli importi per Stato membro.

Finalità della misura e criteri di assegnazione

L’articolo 1, paragrafi 2 e 3, prevede che gli importi siano usati per compensare gli agricoltori più colpiti dall’aumento dei costi di concimi ed energia causato dalla crisi in Medio Oriente. Le misure devono basarsi su criteri oggettivi e non discriminatori e non devono provocare distorsioni del mercato o della concorrenza.

Trasferimento integrale del vantaggio agli agricoltori

L’articolo 1, paragrafo 4, impone agli Stati membri di garantire che, se gli agricoltori non sono beneficiari diretti, il vantaggio economico del sostegno UE sia trasferito integralmente a loro.

Termine di ammissibilità della spesa e tasso di cambio

L’articolo 1, paragrafo 5, stabilisce che sono ammissibili al finanziamento UE solo i pagamenti effettuati entro il 28 febbraio 2027. Il paragrafo 6 fissa la data di entrata in vigore del regolamento come fatto generatore del tasso di cambio ai fini dell’articolo 30, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2022/127.

Cumulo con altri fondi UE

L’articolo 1, paragrafo 7, consente il cumulo della misura con altre misure di sostegno finanziate dal FEAGA e dal FEASR.

Sostegno nazionale supplementare

L’articolo 2 autorizza gli Stati membri a concedere un sostegno nazionale supplementare fino al 200% dell’importo UE assegnato a ciascuno Stato membro, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori e senza distorsioni di mercato, concorrenza o sovracompensazioni. Il pagamento del sostegno supplementare deve avvenire entro il 31 maggio 2027.

Prevenzione della sovracompensazione

L’articolo 3 impone di tenere conto, nel concedere il sostegno unionale e nazionale, di altri aiuti nazionali o dell’Unione e di eventuali regimi privati destinati a coprire le medesime perdite economiche.

Obblighi di comunicazione alla Commissione

L’articolo 4 prevede due flussi informativi: entro il 30 settembre 2026 gli Stati membri comunicano descrizione della misura, criteri di ammissibilità, criteri di selezione e importo dei beneficiari, metodo di distribuzione, effetti attesi, misure anti-distorsione e anti-sovracompensazione, previsione mensile dei pagamenti fino al 28 febbraio 2027, livello del sostegno nazionale supplementare e controlli sull’ammissibilità; entro il 31 luglio 2027 comunicano importi totali versati, numero e tipologia dei beneficiari e valutazione dell’efficacia della misura.

Entrata in vigore e applicazione diretta

L’articolo 5 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materieagricolturaorganizzazione comune dei mercatiaiuti di Statosostegno finanziario d'emergenzapolitica agricola comune

Testo integrale

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