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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/1854

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1854 della Commissione, del 27 luglio 2026, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di benzoato di sodio originario della Repubblica popolare cinese

Normativa europea32026R1854

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento istituisce dazi antidumping provvisori sulle importazioni di benzoato di sodio originario della RPC, all'esito di un'inchiesta che ha accertato dumping, pregiudizio notevole e nesso causale. La Commissione ha applicato la metodologia del valore normale costruito ex articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, scegliendo la Turchia come paese rappresentativo. Sono inoltre previste misure di sorveglianza per l'acido benzoico, prodotto a monte diretto, e la cessazione della registrazione delle importazioni già disposta in precedenza.

Istituzione di un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di benzoato di sodio originario della Repubblica popolare cinese e introduzione di misure di sorveglianza su un prodotto a monte (acido benzoico).

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell'Unione di benzoato di sodio originario della Repubblica popolare cinese, attualmente classificato con il codice NC ex2916 31 00 (codice TARIC 2916 31 00 91), normalmente identificato dai codici CUS 0023120-9 e CAS 532-32-1. Le aliquote individuali valgono solo per le società espressamente indicate e solo previa presentazione di una fattura commerciale valida con dichiarazione specifica; in mancanza si applica l'aliquota per "tutte le altre importazioni". Il regolamento dispone inoltre la sorveglianza doganale delle importazioni di acido benzoico (codice TARIC 2916 31 00 30) ai fini del monitoraggio delle importazioni del prodotto a monte diretto. La registrazione delle importazioni disposta con il regolamento di esecuzione (UE) 2026/366 deve cessare; restano salvi i dati raccolti per 90 giorni prima dell'entrata in vigore, ai fini di eventuali misure definitive o della chiusura del procedimento.

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1854: dazio antidumping provvisorio sul benzoato di sodio originario della RPC

Il regolamento interviene nell'ambito della politica di difesa commerciale dell'Unione e dispone misure antidumping provvisorie sulle importazioni di benzoato di sodio dalla Repubblica popolare cinese. La Commissione conclude, sulla base dell'inchiesta svolta, che le importazioni cinesi sono oggetto di dumping, causano un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione e giustificano l'adozione di un dazio provvisorio, applicando la regola del dazio inferiore.

Ambito dell'inchiesta e prodotto interessato

L'inchiesta, aperta il 19 dicembre 2025 ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/1036, riguarda il benzoato di sodio, normalmente classificato con i codici CUS 0023120-9 e CAS 532-32-1 e attualmente rientrante nel codice NC ex2916 31 00 (TARIC 2916 31 00 91). Il prodotto è usato in molteplici applicazioni, tra cui alimenti, bevande, prodotti per la cura della persona, farmaceutici, cura della casa e alimentazione animale. La Commissione ha ritenuto che il prodotto esportato dalla RPC, quello venduto nel mercato interno cinese e quello fabbricato nell'Unione siano prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

Valore normale e ricorso all'articolo 2, paragrafo 6 bis

Per determinare il valore normale, la Commissione ha ritenuto non appropriato utilizzare i prezzi e i costi cinesi, in ragione dell'esistenza di distorsioni significative nel paese esportatore. Ha quindi applicato l'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, basandosi su costi di produzione e vendita esenti da distorsioni e aggiungendo SGAV e profitti congrui. La Turchia è stata selezionata come paese rappresentativo, perché presentava un livello di sviluppo analogo, dati finanziari disponibili e una produzione pertinente o ragionevolmente comparabile. L'Argentina è stata esaminata ma esclusa, soprattutto per carenza di dati finanziari e problematiche nelle importazioni di alcune materie prime.

Distorsioni significative riscontrate in Cina

La Commissione descrive il modello economico cinese come fondato sull'economia di mercato socialista sotto la guida del PCC, con un intervento pubblico pervasivo nei settori strategici. Le distorsioni individuate riguardano: controllo statale o orientamento strategico delle imprese, interferenza nella determinazione dei prezzi e dei costi, politiche industriali discriminatorie, applicazione inadeguata delle norme fallimentari e patrimoniali, distorsioni salariali e accesso ai finanziamenti non indipendente dallo Stato. Tali distorsioni sono ritenute sistemiche e applicabili anche alla filiera del benzoato di sodio, compresi i fattori produttivi a monte come toluene, energia e lavoro.

Calcolo del valore normale: fonti e parametri

Per la costruzione del valore normale la Commissione ha usato come fonti principali i dati GTA per i prezzi all'importazione delle materie prime, le statistiche turche per i salari e per il gas naturale, l'Autorità turca di regolamentazione del mercato dell'energia per l'elettricità e l'Ufficio per gli investimenti della presidenza turca per l'acqua. Ha inoltre considerato il benzene grezzo come sottoprodotto valorizzabile. Le SGAV sono state fissate al 25,56 % e i profitti all'11,22 % sulla base dei dati finanziari di undici produttori turchi attivi nel codice NACE C2014. La Commissione ha poi costruito il valore normale a livello franco fabbrica.

Prezzo all'esportazione, dumping e margini provvisori

Il prezzo all'esportazione è stato individuato sul prezzo effettivamente pagato o pagabile per le vendite dirette nell'Unione, con adeguamenti per riportarlo allo stadio franco fabbrica. I margini di dumping provvisori risultano molto elevati: 75,4 % per Tianjin Dongda Chemical Group Co., Ltd., 57,6 % per Wuhan Youji Industries Co., Ltd., 63,8 % per Shandong TongTaiWeiRun Food Science Tech Co., Ltd. e 116,4 % per tutte le altre importazioni originarie della RPC. La Commissione ha anche gestito la collaborazione parziale/non completa di alcuni esportatori, applicando l'articolo 18 per i non collaboranti.

Pregiudizio all'industria dell'Unione

Lanxess Chemical B.V. è stata considerata l'industria dell'Unione, in quanto rappresentava oltre il 60 % della produzione totale dell'Unione. L'inchiesta ha evidenziato un deterioramento generalizzato: aumento del consumo UE, ma crescita molto più rapida delle importazioni cinesi, con perdita di quota di mercato dell'industria dell'Unione, calo dei volumi di vendita, compressione dei prezzi, incremento delle scorte, riduzione della redditività, del flusso di cassa, degli investimenti e dell'utile sul capitale investito. Solo l'occupazione ha seguito un andamento diverso, per la scelta dell'impresa di mantenere la forza lavoro qualificata.

Nesso causale

La Commissione conclude che l'aumento delle importazioni oggetto di dumping dalla RPC, vendute a prezzi inferiori di oltre il 44 % rispetto a quelli dell'industria dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta, ha causato il pregiudizio notevole. Le importazioni da paesi terzi sono state considerate marginali; l'andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione e l'aumento dei costi di produzione non hanno spezzato il nesso causale, pur potendo aver contribuito in misura limitata al deterioramento.

Livello della misura e interesse dell'Unione

Per il livello del dazio, la Commissione ha costruito un prezzo non pregiudizievole tenendo conto di un profitto di riferimento pari al 14,7 %-16,8 % e di un costo aggiuntivo legato a obblighi ambientali pari a 4,6-5,3 EUR/tonnellata. Poiché i margini di pregiudizio risultano superiori ai margini di dumping, è stata applicata la regola del dazio inferiore, ma il livello effettivo coincide comunque con il margine di dumping per ciascun esportatore. Sul piano dell'interesse dell'Unione, la Commissione ritiene che le misure consentiranno il recupero dell'industria europea e non provocheranno un impatto sproporzionato su importatori e utilizzatori, anche perché il benzoato di sodio ha un'incidenza limitata sul costo dei prodotti a valle.

Dispositivo: dazio provvisorio, garanzie e formalità doganali

L'articolo 1 istituisce i dazi antidumping provvisori: 57,6 % per Wuhan Youji Industries Co., Ltd. (TARIC addizionale 88FK), 75,4 % per Tianjin Dongda Chemical Group Co., Ltd. (88FL), 63,8 % per Shandong TongTaiWeiRun Food Science Tech Co., Ltd. (88FM) e 116,4 % per tutte le altre importazioni dalla RPC (8999). Le aliquote individuali sono applicabili solo se la spedizione è accompagnata da una fattura commerciale valida con dichiarazione specifica; in difetto, si applica l'aliquota generale. L'immissione in libera pratica è subordinata alla costituzione di una garanzia pari al dazio provvisorio.

Sorveglianza dell'acido benzoico e registrazione

Per monitorare l'evoluzione del mercato a monte, il regolamento introduce il codice TARIC 2916 31 00 30 per l'acido benzoico, soggetto a sorveglianza doganale ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 952/2013. La Commissione chiede inoltre la cessazione della registrazione delle importazioni istituita dal regolamento (UE) 2026/366 e mantiene i dati relativi alle importazioni avvenute entro 90 giorni prima dell'entrata in vigore, in vista di eventuali misure definitive o della chiusura del procedimento.

Garanzie procedurali e decorrenza

Le parti interessate possono presentare osservazioni entro 15 giorni di calendario e chiedere un'audizione entro 5 giorni di calendario dall'entrata in vigore; il consigliere-auditore può valutare anche richieste tardive. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Le conclusioni restano provvisorie e potranno essere modificate nella fase finale dell'inchiesta.

Disposizioni principali

Apertura e svolgimento dell'inchiesta

L'inchiesta antidumping è stata aperta il 19 dicembre 2025 ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/1036, su denuncia di Lanxess Chemical B.V. presentata il 10 novembre 2025 per conto dell'industria dell'Unione. La Commissione ha anche disposto la registrazione delle importazioni con il regolamento di esecuzione (UE) 2026/366 e ha svolto il campionamento, con due produttori esportatori cinesi campionati, un importatore indipendente individuato e Lanxess ritenuta industria dell'Unione.

Prodotto interessato e prodotto simile

Il prodotto oggetto dell'inchiesta è il benzoato di sodio, classificato con codice NC ex2916 31 00 (TARIC 2916 31 00 91). La Commissione ha ritenuto che il prodotto esportato dalla RPC, il prodotto venduto sul mercato interno cinese e quello fabbricato e venduto nell'Unione abbiano le stesse caratteristiche di base e siano pertanto prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

Metodo di determinazione del valore normale

Poiché ha ritenuto sussistenti distorsioni significative in Cina, la Commissione ha applicato l'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base e non ha utilizzato prezzi e costi interni cinesi. Il valore normale è stato costruito sulla base di costi di produzione e vendita esenti da distorsioni, includendo SGAV e profitti congrui, utilizzando la Turchia come paese rappresentativo.

Accertamento delle distorsioni significative nella RPC

La Commissione ha considerato sussistenti distorsioni sistemiche legate a intervento pubblico sostanziale in Cina: presenza e controllo statale nelle imprese, interferenze nella determinazione dei prezzi e dei costi, politiche industriali discriminatorie, applicazione inadeguata del diritto fallimentare e patrimoniale, distorsione dei costi salariali e accesso ai finanziamenti condizionato da istituzioni non indipendenti dallo Stato. La conclusione è stata basata anche sulla relazione della Commissione sulle distorsioni significative nell'economia della RPC.

Scelta della Turchia come paese rappresentativo

La Turchia è stata selezionata perché presenta un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC, vi è produzione pertinente o dati ragionevolmente disponibili, e sono risultati disponibili dati finanziari utilizzabili. L'Argentina è stata scartata, tra l'altro, per insufficienza di dati finanziari e criticità nelle importazioni di alcune materie prime. Per la Turchia la Commissione ha utilizzato dati GTA, statistiche turche e dati Orbis per SGAV e profitti.

Elementi di costo e costruzione del valore normale

Per i fattori produttivi la Commissione ha usato, tra gli altri, i prezzi di importazione GTA per toluene, soda caustica, azoto, carbone attivo e benzene grezzo, i salari dell'Istituto di statistica turco, il prezzo dell'energia elettrica dell'Autorità turca di regolamentazione del mercato dell'energia, i prezzi del gas naturale e dell'acqua da fonti turche. Le SGAV sono state determinate al 25,56 % e i profitti all'11,22 % sui costi delle merci vendute; è stato inoltre incluso un valore per spese generali di produzione e per i costi di R&S verificati.

Dumping e margini provvisori

Il prezzo all'esportazione è stato calcolato, per le vendite dirette nell'Unione, sul prezzo effettivamente pagato o pagabile; sono stati effettuati adeguamenti per spese di assicurazione, movimentazione, carico e spese accessorie. I margini di dumping provvisori, espressi sul prezzo CIF franco frontiera UE, dazio non corrisposto, sono: Tianjin Dongda Chemical Group Co., Ltd 75,4 %; Wuhan Youji Industries Co., Ltd. 57,6 %; Shandong TongTaiWeiRun Food Science Tech Co., Ltd. 63,8 %; tutte le altre importazioni originarie della RPC 116,4 %.

Pregiudizio all'industria dell'Unione

Lanxess è stata considerata industria dell'Unione perché rappresentava oltre il 60 % della produzione totale dell'Unione. La Commissione ha riscontrato deterioramento di quasi tutti gli indicatori di pregiudizio: calo della quota di mercato dell'industria dell'Unione, riduzione di produzione e vendite, aumento delle scorte, compressione dei prezzi, riduzione della redditività, del flusso di cassa, degli investimenti e dell'utile sul capitale investito. Il consumo dell'Unione è cresciuto nel periodo in esame, ma tale crescita è stata assorbita soprattutto dalle importazioni cinesi.

Nesso di causalità

La Commissione ha ritenuto che l'aumento significativo delle importazioni oggetto di dumping dalla RPC, a prezzi molto inferiori a quelli dell'industria dell'Unione, sia la causa reale e sostanziale del pregiudizio notevole. Ha esaminato anche importazioni da paesi terzi, andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione e aumento dei costi di produzione, ma ha concluso che tali fattori non interrompono il nesso causale con il dumping cinese.

Livello del dazio e margine di pregiudizio

Ai fini della regola del dazio inferiore, la Commissione ha calcolato un prezzo non pregiudizievole tenendo conto del profitto di riferimento e di un aggiustamento per costi futuri legati a obblighi ambientali; il profitto di riferimento è stato fissato al 14,7 %-16,8 % e il costo aggiuntivo ambientale a 4,6-5,3 EUR/tonnellata. I margini di pregiudizio risultano superiori ai margini di dumping, quindi il dazio provvisorio è stato fissato al livello del margine di dumping per ciascun esportatore campionato.

Interesse dell'Unione

La Commissione ha concluso che l'istituzione delle misure è nell'interesse dell'Unione. L'industria dell'Unione risulta danneggiata e le misure dovrebbero consentirne il recupero; importatori e utilizzatori hanno collaborato in modo limitato o nullo, e il benzoato di sodio incide solo in misura trascurabile sui costi dei prodotti a valle.

Dazi antidumping provvisori

L'articolo 1 istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di benzoato di sodio originario della RPC: 57,6 % per Wuhan Youji Industries Co., Ltd. (codice addizionale TARIC 88FK), 75,4 % per Tianjin Dongda Chemical Group Co., Ltd. (88FL), 63,8 % per Shandong TongTaiWeiRun Food Science Tech Co., Ltd. (88FM) e 116,4 % per tutte le altre importazioni originarie della RPC (8999).

Fattura commerciale e garanzia

L'applicazione delle aliquote individuali è subordinata alla presentazione alle autorità doganali di una fattura commerciale valida con dichiarazione datata e firmata che attesti produttore, volume esportato e completezza/esattezza delle informazioni. In mancanza, si applica il dazio per tutte le altre importazioni. L'immissione in libera pratica è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.

Osservazioni e audizioni

Le parti interessate possono presentare osservazioni scritte entro 15 giorni di calendario dall'entrata in vigore del regolamento e chiedere un'audizione con la Commissione o con il consigliere-auditore entro 5 giorni di calendario. Il consigliere-auditore può valutare anche domande tardive.

Sorveglianza dell'acido benzoico

Per monitorare il prodotto a monte diretto del benzoato di sodio, l'acido benzoico, è introdotto il codice TARIC 2916 31 00 30, soggetto a sorveglianza ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 952/2013. La sorveglianza cessa con la revoca o la scadenza del dazio antidumping sul benzoato di sodio.

Cessazione della registrazione e dati conservati

Le autorità doganali sono invitate a cessare la registrazione delle importazioni disposta dal regolamento di esecuzione (UE) 2026/366. I dati relativi ai prodotti immessi in consumo non oltre 90 giorni prima dell'entrata in vigore del regolamento restano conservati fino all'entrata in vigore di eventuali misure definitive o alla chiusura del procedimento.

Entrata in vigore e natura provvisoria

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le conclusioni e i dazi hanno natura provvisoria e potranno essere modificati nella fase definitiva dell'inchiesta.

Come è indicizzato

Materieantidumpingdifesa commercialepolitica commercialeunione doganalesorveglianza delle importazioni

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