Regolamento (UE) 2026/1857
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1857 della Commissione, del 27 luglio 2026, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcole benzilico originario della Repubblica popolare cinese
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcole benzilico originario della Repubblica popolare cinese, a seguito di un’inchiesta che ha accertato dumping, pregiudizio notevole per l’industria dell’Unione e nesso causale. La Commissione ha utilizzato la metodologia dei costi e valori di riferimento esenti da distorsioni ex articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento (UE) 2016/1036, individuando la Turchia come paese rappresentativo. Sono inoltre previste regole per l’applicazione dei dazi individuali, la sorveglianza doganale su un prodotto a monte e la cessazione della registrazione delle importazioni.
Istituzione di un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcole benzilico originario della Repubblica popolare cinese.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di alcole benzilico (CAS RN 100-51-6, CUS 0011660-9, NC 2906 21 00) originario della Repubblica popolare cinese. Riguarda gli importatori, gli operatori doganali, i produttori esportatori cinesi elencati nel regolamento e, in via generale, tutte le altre importazioni del medesimo prodotto provenienti dalla RPC. Sono previste misure di sorveglianza anche per il cloruro di benzile (TARIC 2903 99 80 81) quale prodotto a monte diretto; il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e si applica in via provvisoria secondo il regolamento di base antidumping.
Istituzione di un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcole benzilico originario della Repubblica popolare cinese
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1857 della Commissione istituisce misure antidumping provvisorie sulle importazioni di alcole benzilico originario della Repubblica popolare cinese. Il provvedimento si inserisce in un’inchiesta avviata nel dicembre 2025 su denuncia dell’industria dell’Unione e si fonda sull’accertamento di dumping, pregiudizio notevole e nesso causale, nonché sull’esame dell’interesse dell’Unione.
Ambito di applicazione e prodotto interessato
Il prodotto oggetto dell’inchiesta è l’alcole benzilico, anche noto come fenilmetanolo, benzene-metanolo, fenilcarbinolo e idrossitoluene, classificato al codice NC 2906 21 00 e normalmente identificato con CAS RN 100-51-6 e CUS 0011660-9. Le misure riguardano il prodotto originario della Repubblica popolare cinese e si applicano alle importazioni nell’Unione. La Commissione ha accertato che il prodotto importato, quello venduto sul mercato interno cinese e quello prodotto nell’Unione sono prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.
Procedura, campionamento e collaborazione
L’inchiesta è stata aperta il 19 dicembre 2025 ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2016/1036, a seguito di denuncia presentata da Lanxess Deutschland GmbH, Lanxess Chemical B.V. e Vynova Advanced Organics Maastricht B.V. per conto dell’industria dell’Unione. La Commissione ha utilizzato il campionamento per produttori dell’Unione e produttori esportatori cinesi; per questi ultimi il campione ha coperto circa il 90 % delle esportazioni verso l’Unione. Il governo della RPC non ha risposto al questionario relativo alle distorsioni significative e la Commissione ha fatto ricorso ai dati disponibili ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base.
Determinazione del valore normale e distorsioni significative in Cina
La Commissione ha applicato l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, ritenendo non utilizzabili i prezzi e i costi del mercato interno cinese a causa di distorsioni significative. L’analisi ha richiamato la relazione della Commissione sulle distorsioni significative nell’economia della RPC e ha esaminato numerosi fattori: controllo statale e del PCC sulle imprese, interferenze nella determinazione di prezzi e costi, politiche pubbliche discriminatorie, applicazione inadeguata del diritto fallimentare e patrimoniale, distorsioni salariali e accesso ai finanziamenti non indipendente dallo Stato. Secondo la Commissione, tali distorsioni sono sistemiche e si riflettono nei costi di tutti i fattori produttivi, inclusi materie prime, energia, lavoro, terreni e finanziamenti.
Paese rappresentativo e costruzione del valore normale
Tra i paesi esaminati, la Commissione ha individuato la Turchia come unico paese rappresentativo appropriato, in quanto presenta un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC, dati prontamente disponibili e importazioni di toluene non distorte dalla Cina. Il Brasile è stato escluso per i volumi relativamente bassi di importazioni di toluene; Indonesia e Malaysia per la presenza di importazioni significative dalla Cina; il Messico per l’assenza di dati finanziari adeguati. Per la costruzione del valore normale sono stati usati dati GTA per le materie prime, statistiche turche per il lavoro e l’energia e dati finanziari di undici imprese turche del codice NACE 2014 per SGAV e profitti. La Commissione ha determinato SGAV pari al 25,56 % e margine di profitto pari all’11,22 %.
Dumping e margini provvisori
Per i produttori esportatori campionati la Commissione ha calcolato margini di dumping provvisori molto elevati: 71,2 % per Hubei Greenhome Materials Technology, Inc. e 52,6 % per Qianjiang Xinyihong Organic Chemical Co., Ltd. Per gli altri esportatori collaboranti il margine è stato fissato al 66,8 %; per tutte le altre importazioni originarie della RPC al 71,2 %. Il prezzo all’esportazione è stato ricostruito sui prezzi effettivamente pagati o pagabili, con gli adeguamenti previsti dall’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base.
Pregiudizio subito dall’industria dell’Unione
L’industria dell’Unione comprende tre produttori appartenenti a due gruppi. Nel periodo in esame il consumo dell’Unione è rimasto sostanzialmente stabile, ma le importazioni dalla RPC sono aumentate fortemente, passando da 5 059 tonnellate nel 2022 a 13 067 tonnellate nel periodo dell’inchiesta, con quota di mercato salita fino al 39-53 %. I prezzi cinesi sono diminuiti fino a 1 444 EUR/tonnellata e hanno causato un undercutting medio ponderato superiore al 18 %. Parallelamente l’industria unionale ha visto ridursi produzione, vendite, quota di mercato, utilizzo degli impianti, redditività, flusso di cassa e utile sul capitale investito, passando da un utile nel 2022 a perdite nel 2023, 2024 e nel periodo dell’inchiesta. La Commissione ha quindi concluso per un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5.
Nesso causale
La Commissione ha ritenuto che le importazioni oggetto di dumping dalla RPC abbiano causato il pregiudizio notevole. Ha esaminato anche altri fattori potenzialmente incidenti: importazioni da paesi terzi, esportazioni dell’industria unionale e fluttuazioni dei prezzi di energia e materie prime. Tali fattori, pur avendo inciso in parte sul contesto economico, non hanno spezzato il nesso causale tra dumping cinese e pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.
Interesse dell’Unione
Secondo la Commissione, le misure sono nell’interesse dell’Unione. I produttori dell’Unione le sostengono e ritengono che esse consentirebbero di recuperare redditività, investimenti e quota di mercato; gli importatori non hanno dimostrato impatti negativi prevalenti; l’unico utilizzatore che ha collaborato ha sollevato timori sui costi, ma senza un effetto tale da giustificare la mancata adozione della misura; i fornitori beneficerebbero del mantenimento della domanda locale di materie prime e servizi connessi.
Contenuto delle misure provvisorie
L’articolo 1 istituisce dazi antidumping provvisori, espressi sul prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, pari a: 71,2 % per Hubei Greenhome Materials Technology, Inc. (codice TARIC addizionale 88FF); 52,6 % per Qianjiang Xinyihong Organic Chemical Co., Ltd. (88FG); 66,8 % per Chongqing Zoteq Aroma Chemical Co.,Ltd (88FH), Hubei Kelin Bolun New Materials Co., Ltd. (88FI) e Tianjin Dacals Chemical Co., Ltd. (88FJ); 71,2 % per tutte le altre importazioni originarie della RPC (8999). L’applicazione delle aliquote individuali è subordinata alla presentazione di una fattura commerciale valida contenente una dichiarazione standardizzata. L’immissione in libera pratica è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio.
Sorveglianza del prodotto a monte
Per monitorare le importazioni del cloruro di benzile, prodotto a monte diretto dell’alcole benzilico, l’articolo 2 introduce il codice TARIC 2903 99 80 81 e assoggetta tali importazioni a sorveglianza doganale ai sensi dell’articolo 56, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 952/2013. La sorveglianza termina con la revoca o la scadenza del dazio antidumping sull’alcole benzilico originario della RPC.
Diritti procedurali delle parti e fase successiva
Le parti interessate possono presentare osservazioni entro 15 giorni di calendario dall’entrata in vigore e chiedere audizione con la Commissione o con il consigliere-auditore entro cinque giorni di calendario. La Commissione ha inoltre disposto la cessazione della registrazione delle importazioni avviata con il regolamento di esecuzione (UE) 2026/362 e la conservazione, fino a 90 giorni antecedenti l’entrata in vigore, dei dati relativi ai prodotti immessi in consumo, in vista di eventuali misure definitive o della chiusura del procedimento.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Le conclusioni restano provvisorie e potranno essere modificate nella fase definitiva dell’inchiesta.
Disposizioni principali
Apertura dell’inchiesta e registrazione
L’inchiesta antidumping è stata aperta il 19 dicembre 2025 ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2016/1036, su denuncia presentata da Lanxess Deutschland GmbH, Lanxess Chemical B.V. e Vynova Advanced Organics Maastricht B.V. per conto dell’industria dell’Unione. Con il regolamento di esecuzione (UE) 2026/362 la Commissione aveva disposto la registrazione delle importazioni del prodotto in esame; con il presente regolamento la registrazione viene poi fatta cessare (articolo 4).
Prodotto interessato e prodotto simile
Il prodotto oggetto dell’inchiesta è l’alcole benzilico, noto anche come fenilmetanolo, benzene-metanolo, fenilcarbinolo e idrossitoluene, classificato al codice NC 2906 21 00. La Commissione ha ritenuto che il prodotto esportato dalla RPC, quello venduto sul mercato interno cinese e quello prodotto e venduto nell’Unione dall’industria unionale siano prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.
Accertamento del dumping con metodologia dei prezzi esenti da distorsioni
Poiché sono state ritenute esistenti distorsioni significative in Cina, la Commissione ha applicato l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base per costruire il valore normale sulla base di costi e riferimenti esenti da distorsioni. La Turchia è stata individuata come unico paese rappresentativo appropriato; sono stati usati dati GTA per le materie prime, statistiche turche per il lavoro e l’energia, e dati finanziari di undici imprese turche attive nel codice NACE 2014 per SGAV e profitti. Il valore normale è stato costruito al livello franco fabbrica.
Margini di dumping provvisori
Per i produttori esportatori inseriti nel campione la Commissione ha determinato i seguenti margini di dumping provvisori: Hubei Greenhome Materials Technology, Inc. 71,2 %; Qianjiang Xinyihong Organic Chemical Co., Ltd. 52,6 %. Per le altre società che hanno collaborato il margine è stato fissato al 66,8 %; per tutte le altre importazioni originarie della RPC al 71,2 %. Il prezzo all’esportazione è stato ricavato dai prezzi realmente pagati o pagabili, con adeguamenti per trasporto, assicurazione, movimentazione, carico, costi accessori, costo del credito, spese bancarie e commissioni.
Pregiudizio all’industria dell’Unione
L’industria dell’Unione comprende tre società appartenenti a due gruppi. Nel periodo in esame il consumo dell’Unione è rimasto sostanzialmente stabile, ma le importazioni cinesi sono aumentate da 5 059 tonnellate nel 2022 a 13 067 tonnellate nel periodo dell’inchiesta, con quota di mercato passata circa dal 15-20 % al 39-53 %. I prezzi cinesi sono scesi fino a 1 444 EUR/tonnellata e hanno provocato un undercutting medio ponderato superiore al 18 %. La produzione, le vendite, la quota di mercato, l’utilizzo degli impianti, la redditività, il flusso di cassa e l’utile sul capitale investito dell’industria unionale sono peggiorati sensibilmente; la Commissione ha concluso per un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5.
Nesso di causalità
La Commissione ha ritenuto che le importazioni oggetto di dumping dalla RPC abbiano causato il pregiudizio notevole all’industria dell’Unione. Le importazioni da altri paesi terzi, l’andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione e le fluttuazioni dei prezzi dell’energia e delle materie prime non hanno interrotto il nesso causale, pur avendo in parte contribuito al contesto economico generale.
Livello del dazio e margine di pregiudizio
Per determinare il livello della misura, la Commissione ha calcolato il margine di pregiudizio sulla base di un profitto di riferimento pari al 15,8 % per il primo produttore unionale e [15,9-16,5] % per il secondo, includendo per quest’ultimo anche costi futuri relativi a CO2 stimati in [25-80] EUR/tonnellata. I margini di underselling risultano superiori ai margini di dumping; pertanto la Commissione ha applicato il criterio di cui all’articolo 7, paragrafo 2, senza necessità di ulteriori riduzioni ex articolo 7, paragrafi 2 bis e 2 ter.
Interesse dell’Unione
La Commissione ha concluso che non vi erano motivi fondati per ritenere contrario all’interesse dell’Unione l’adozione delle misure. L’industria dell’Unione ha sostenuto le misure; gli importatori non hanno dimostrato effetti negativi prevalenti; l’unico utilizzatore che ha collaborato non ha evidenziato un impatto tale da controbilanciare il pregiudizio subito dai produttori unionale; i fornitori ne trarrebbero beneficio grazie alla stabilizzazione della domanda.
Misure provvisorie e aliquote
L’articolo 1 istituisce un dazio antidumping provvisorio sul prodotto in esame, con aliquote individuali e codici addizionali TARIC: Hubei Greenhome Materials Technology, Inc. 71,2 % (88FF); Qianjiang Xinyihong Organic Chemical Co., Ltd. 52,6 % (88FG); Chongqing Zoteq Aroma Chemical Co.,Ltd 66,8 % (88FH); Hubei Kelin Bolun New Materials Co., Ltd. 66,8 % (88FI); Tianjin Dacals Chemical Co., Ltd. 66,8 % (88FJ); tutte le altre importazioni originarie della RPC 71,2 % (8999). L’applicazione delle aliquote individuali è subordinata alla presentazione di una fattura commerciale valida con dichiarazione specifica. L’immissione in libera pratica è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio.
Sorveglianza doganale sul cloruro di benzile
L’articolo 2 introduce, ai fini del monitoraggio, un codice TARIC specifico 2903 99 80 81 per il cloruro di benzile, prodotto a monte diretto dell’alcole benzilico. Le importazioni con tale codice sono soggette a sorveglianza ai sensi dell’articolo 56, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 952/2013; la sorveglianza cessa con la revoca o la scadenza del dazio antidumping sull’alcole benzilico originario della RPC.
Osservazioni e audizioni nella fase provvisoria
Le parti interessate possono presentare osservazioni scritte entro 15 giorni di calendario dall’entrata in vigore. Le richieste di audizione con la Commissione o con il consigliere-auditore devono essere presentate entro cinque giorni di calendario dall’entrata in vigore, ferma la possibilità per il consigliere-auditore di accogliere domande tardive.
Cessazione della registrazione e conservazione dei dati
L’articolo 4 dispone che le autorità doganali cessino la registrazione delle importazioni avviata con il regolamento di esecuzione (UE) 2026/362. I dati relativi ai prodotti immessi in consumo nell’UE non oltre 90 giorni prima dell’entrata in vigore restano conservati fino all’entrata in vigore di eventuali misure definitive o alla chiusura del procedimento.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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