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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/1813

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1813 della Commissione, del 27 luglio 2026, che modifica gli allegati XIV e XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative all’Argentina negli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di carni fresche di pollame e selvaggina da penna e di prodotti a base di carne ottenuti da pollame

Normativa europea32026R1813

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna gli allegati XIV e XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 in relazione all’Argentina. A seguito delle informazioni trasmesse dalle autorità argentine sulla situazione epidemiologica dell’influenza aviaria ad alta patogenicità e sulle misure adottate, la Commissione ritiene superata la base della sospensione dell’ingresso nell’Unione di determinate partite. Viene quindi riautorizzato l’ingresso di carni fresche di pollame e selvaggina da penna dall’Argentina e viene adeguata la condizione applicabile ai prodotti a base di carne di pollame, che devono essere assoggettati a un trattamento generico "A".

Modifica gli elenchi UE di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per riautorizzare l’ingresso dall’Argentina di carni fresche di pollame e selvaggina da penna e adeguare le condizioni per i prodotti a base di carne di pollame.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori e alle autorità competenti coinvolti nell’ingresso nell’Unione di partite di carni fresche di pollame e selvaggina da penna, nonché di prodotti a base di carne ottenuti da pollame, provenienti dall’Argentina. Incide sugli elenchi contenuti negli allegati XIV e XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, che disciplinano i paesi terzi, territori o loro zone autorizzati all’ingresso nell’Unione per tali categorie di prodotti. Non introduce una disciplina generale nuova, ma modifica in modo puntuale le voci relative all’Argentina; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Modifica degli elenchi UE per l’Argentina in materia di prodotti avicoli

Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1813 della Commissione aggiorna gli allegati XIV e XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda l’Argentina. La misura è adottata nel quadro della normativa UE di sanità animale e tiene conto delle informazioni trasmesse dall’Argentina sulla gestione di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) e sulle garanzie sanitarie fornite alla Commissione.

Contesto normativo

Il regolamento si colloca nell’architettura del regolamento (UE) 2016/429, che subordina l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale all’inclusione del paese terzo o territorio negli elenchi predisposti in base all’articolo 230. Il regolamento delegato (UE) 2020/692 stabilisce le condizioni sanitarie che le partite devono soddisfare, mentre il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 contiene gli elenchi dei paesi terzi, territori o loro zone autorizzati all’ingresso nell’Unione per le diverse categorie di animali e prodotti. In tale sistema, gli allegati XIV e XV disciplinano specificamente, rispettivamente, le carni fresche di pollame e selvaggina da penna e i prodotti a base di carne ottenuti da ungulati, pollame e selvaggina da penna.

Fatti epidemiologici e valutazione della Commissione

Nel 2026 era stato accertato un focolaio di HPAI nel pollame nella provincia di Buenos Aires, confermato il 23 febbraio 2026. In conseguenza di tale evento, il regolamento di esecuzione (UE) 2026/520 aveva sospeso l’ingresso nell’Unione di carni fresche di pollame e selvaggina da penna dall’Argentina e aveva imposto, per i prodotti a base di carne di pollame, un trattamento specifico di riduzione dei rischi "D" ai sensi dell’allegato XXVI del regolamento delegato (UE) 2020/692.

Successivamente, l’Argentina ha trasmesso alla Commissione aggiornamenti in data 29 aprile 2026, 20 maggio 2026 e 26 maggio 2026, illustrando la situazione epidemiologica e le misure di contenimento adottate. Tra queste figurano:

  • una politica di abbattimento totale per controllare e limitare la diffusione della malattia;
  • operazioni di pulizia e disinfezione negli stabilimenti colpiti;
  • un programma di sorveglianza volto a dimostrare l’assenza di infezione nelle popolazioni a rischio.

Alla luce di tali informazioni, la Commissione ha concluso che la situazione sanitaria che aveva giustificato la sospensione non costituisce più una minaccia per la salute pubblica o animale nell’Unione e che l’ingresso di tali partite può essere nuovamente autorizzato.

Modifiche agli allegati XIV e XV del regolamento (UE) 2021/404

L’articolo 1 rinvia all’allegato del regolamento, che sostituisce le voci relative all’Argentina negli allegati interessati.

Allegato XIV: carni fresche di pollame e selvaggina da penna

Nella parte 1, sezione B, la voce relativa all’Argentina è sostituita in modo da ripristinare l’autorizzazione all’ingresso nell’Unione di partite di carni fresche di pollame e selvaggina da penna.

Il testo dell’allegato riporta, per l’Argentina, la zona AR-0 e indica la data del 23.2.2026, con un riferimento finale al 17.8.2026, secondo la formulazione tecnica della tabella modificata.

Allegato XV: prodotti a base di carne ottenuti da pollame

Nella parte 1, sezione A, la voce relativa all’Argentina è sostituita per stabilire che l’ingresso nell’Unione di prodotti a base di carne ottenuti da pollame è soggetto all’assegnazione di un trattamento generico "A" nella colonna 10.

La modifica riguarda le voci della tabella per le zone AR-0, AR-1 e AR-2, con la relativa combinazione di codici e condizioni di trattamento riportata nell’allegato del regolamento. In termini sostanziali, la Commissione passa dal requisito più restrittivo introdotto nel marzo 2026 a una condizione meno severa, coerente con il miglioramento della valutazione sanitaria.

Entrata in vigore ed effetti

L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e produce effetti immediati sull’operatività degli elenchi di cui al regolamento (UE) 2021/404, con conseguenze pratiche per gli operatori dell’importazione e per i controlli veterinari alle frontiere dell’Unione.

Rapporti con gli atti richiamati

Il regolamento si coordina con:

  • il regolamento (UE) 2016/429, base giuridica generale della normativa UE in materia di sanità animale;
  • il regolamento delegato (UE) 2020/692, che fissa le condizioni sanitarie per l’ingresso nell’Unione;
  • il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, che contiene gli elenchi dei paesi, territori e zone autorizzati;
  • il regolamento di esecuzione (UE) 2026/520, che aveva sospeso o irrigidito le condizioni per l’Argentina a seguito dei focolai di HPAI.

La ratio dell’intervento è quindi eminentemente sanitaria e di aggiornamento tecnico degli elenchi, senza introdurre una disciplina autonoma di portata generale.

Disposizioni principali

Aggiornamento degli elenchi di paesi autorizzati

L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati XIV e XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 secondo quanto riportato nell’allegato del regolamento. La modifica riguarda esclusivamente le voci relative all’Argentina.

Riabilitazione dell’ingresso di carni fresche di pollame e selvaggina da penna

Nell’allegato XIV, parte 1, sezione B, la voce relativa all’Argentina è sostituita in modo da consentire nuovamente l’ingresso nell’Unione di partite di carni fresche di pollame e selvaggina da penna. La modifica interviene dopo la sospensione disposta dal regolamento di esecuzione (UE) 2026/520 a seguito del focolaio di HPAI confermato il 23 febbraio 2026 nella provincia di Buenos Aires.

Condizioni per i prodotti a base di carne di pollame

Nell’allegato XV, parte 1, sezione A, la voce relativa all’Argentina è sostituita per stabilire che l’ingresso nell’Unione di prodotti a base di carne ottenuti da pollame è subordinato all’assegnazione di un trattamento generico "A" nella colonna 10. Il regolamento richiama il precedente obbligo di trattamento specifico di riduzione dei rischi "D" introdotto dal regolamento di esecuzione (UE) 2026/520 e lo sostituisce con la nuova condizione.

Base epidemiologica della modifica

Nei considerando si dà atto che l’Argentina ha trasmesso alla Commissione, il 29 aprile 2026, il 20 maggio 2026 e il 26 maggio 2026, informazioni aggiornate sulla situazione epidemiologica e sulle misure adottate, tra cui abbattimento totale, pulizia e disinfezione degli stabilimenti colpiti e un programma di sorveglianza. La Commissione ha ritenuto che fossero fornite garanzie adeguate per considerare non più sussistente la minaccia che aveva giustificato la sospensione.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanità animalesicurezza alimentarecontrolli veterinaricommercio di prodotti di origine animale

Testo integrale

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