Regolamento (UE) 2026/1794
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1794 della Commissione, del 27 luglio 2026, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ferrosilicio originario della Federazione russa e della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento conferma e rinnova le misure antidumping sul ferrosilicio proveniente da Cina e Russia, ritenendo sussistente il rischio di reiterazione del dumping e del pregiudizio in caso di scadenza delle misure. La Commissione ha ricostruito i valori normali, in particolare per la Cina, facendo ricorso all’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base e individuando il Brasile come paese rappresentativo. Sono previste aliquote differenziate per taluni produttori, con regole stringenti di prova documentale per l’applicazione dei dazi individuali.
Istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ferrosilicio originario della Federazione russa e della Repubblica popolare cinese, a seguito di riesame in previsione della scadenza.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di ferrosilicio attualmente classificato ai codici NC 7202 21 00, 7202 29 10 e 7202 29 90, originario della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa. Coinvolge importatori, esportatori/produttori dei paesi interessati, industria dell’Unione e autorità doganali degli Stati membri. Le aliquote individuali si applicano solo se accompagnate da una fattura commerciale valida con specifica dichiarazione; in mancanza, si applica il dazio per "tutte le altre società". Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Dazi antidumping definitivi sul ferrosilicio originario di Cina e Russia
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1794 della Commissione istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ferrosilicio originario della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa, all’esito di un riesame in previsione della scadenza condotto ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036. La Commissione conclude che, in caso di scadenza delle misure, sussisterebbero il rischio di reiterazione del dumping e il rischio di reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione.
Ambito di applicazione e contesto procedurale
Il prodotto interessato è il ferrosilicio classificato ai codici NC 7202 21 00, 7202 29 10 e 7202 29 90. Il regolamento riguarda le importazioni nell’Unione provenienti da Cina e Russia e si fonda su un riesame richiesto dall’industria dell’Unione tramite Euroalliages, dopo la proroga delle misure già disposte nel 2014 e nel 2020.
La Commissione ha aperto il riesame il 30 giugno 2025, con periodo di inchiesta di riesame dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 e periodo in esame dal 1° gennaio 2021 fino alla fine del periodo di riesame. Nessun produttore esportatore cinese o russo ha collaborato, né il governo della RPC ha risposto al questionario; pertanto la Commissione ha applicato l’articolo 18 del regolamento di base e ha fondato le conclusioni sui dati disponibili.
Prodotto simile e quadro di mercato
La Commissione conferma che il prodotto oggetto del riesame, quello venduto nel mercato interno dei paesi interessati, quello esportato verso il resto del mondo e quello prodotto dall’industria dell’Unione presentano le stesse caratteristiche di base e i medesimi impieghi, e sono quindi prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.
L’industria dell’Unione è composta da cinque produttori. Il consumo dell’Unione è diminuito in modo costante nel periodo in esame, passando da 667 328 tonnellate nel 2021 a 540 050 tonnellate nel periodo di riesame, con un calo del 19 %. Anche produzione, vendite e utilizzo degli impianti dell’industria dell’Unione sono diminuiti sensibilmente.
Determinazione del dumping per la Cina
Per la Cina la Commissione applica l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, ritenendo che vi siano distorsioni significative tali da rendere inappropriato l’uso dei prezzi e costi interni cinesi. La Commissione individua il Brasile come paese rappresentativo appropriato, in quanto paese con livello di sviluppo economico analogo e con produzione significativa del prodotto, e utilizza fonti statistiche e finanziarie brasiliane per determinare valori di riferimento esenti da distorsioni.
Il valore normale costruito per la Cina è fissato a 3 094,79 EUR/tonnellata. In assenza di collaborazione dei produttori esportatori cinesi, il prezzo all’esportazione verso l’Unione non può essere determinato direttamente e la Commissione ricorre ai prezzi delle esportazioni verso i principali paesi terzi. Da tale confronto emerge che i prezzi all’esportazione cinesi sono molto inferiori al valore normale; inoltre la Cina dispone di una notevole sovracapacità produttiva, con capacità inutilizzata sufficiente, secondo la Commissione, a servire potenzialmente il mercato dell’Unione molte volte.
Determinazione del dumping per la Russia
Per la Russia, in assenza di collaborazione, il valore normale è ricostruito sulla base dei dati forniti dal richiedente e viene fissato a 1 250 EUR/tonnellata. Poiché nel periodo di riesame non vi sono state importazioni russe nell’Unione, la Commissione concentra l’analisi sul rischio di reiterazione del dumping. Anche per la Russia emergono prezzi all’esportazione verso paesi terzi inferiori al valore normale e una capacità inutilizzata rilevante, pari a 539 000 tonnellate, superiore al consumo dell’Unione.
Pregiudizio e nesso causale
La Commissione ritiene che l’industria dell’Unione abbia subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base. Nel periodo in esame la produzione è scesa del 29 %, le vendite del 25 %, l’utilizzo degli impianti del 22 % e la quota di mercato dal 29,1 % al 26,9 %. Nel periodo di riesame la redditività diventa fortemente negativa, con perdite tra il 27 % e il 33 %.
Secondo la Commissione, il pregiudizio non è attribuibile in modo sostanziale alle importazioni cinesi e russe, che hanno avuto volumi minimi grazie alle misure vigenti, ma soprattutto alla riduzione della domanda nell’Unione, alla forte concorrenza di mercato e all’aumento dei costi di energia e lavoro. La Commissione respinge anche l’argomento russo relativo ai costi di conformità ambientale dell’industria dell’Unione per mancanza di prova.
Interesse dell’Unione
Ai sensi dell’articolo 21 del regolamento di base, la Commissione verifica se il mantenimento delle misure sia contrario all’interesse dell’Unione. Conclude di no: per l’industria dell’Unione le misure restano necessarie per evitare un ulteriore aggravamento del pregiudizio; per importatori e utilizzatori non emergono effetti negativi sostanziali né partecipazione significativa all’inchiesta.
Misure definitive e regole applicative
L’articolo 1 istituisce i dazi antidumping definitivi con aliquote differenziate per singole società e per tutte le altre società. Per la Cina: Erdos Xijin Kuangye Co. Ltd 15,6 % (codice addizionale TARIC A829), Lanzhou Good Land Ferroalloy Factory Co., Ltd 29,0 % (A830), tutte le altre società 31,2 % (A999). Per la Russia: Bratsk Ferroalloy Plant 17,8 % (A835), tutte le altre società 22,7 % (A999).
L’applicazione delle aliquote individuali è subordinata alla presentazione di una fattura commerciale valida, contenente una dichiarazione specifica firmata dal responsabile della fattura, con indicazione del volume, del prodotto, del fabbricante e del paese di origine. In difetto, si applica il dazio per tutte le altre società. Il regolamento prevede inoltre che un nuovo produttore esportatore possa chiedere di essere assoggettato all’aliquota individuale se dimostra di non aver esportato nel periodo dell’inchiesta iniziale, di non essere collegato a esportatori soggetti a misure e di aver esportato successivamente o assunto un’obbligazione contrattuale irrevocabile di esportazione.
Entrata in vigore e profili ulteriori
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. In caso di rimborsi conseguenti a sentenze della Corte di giustizia, il tasso d’interesse applicabile è quello della BCE sulle principali operazioni di rifinanziamento, in coerenza con l’articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.
Disposizioni principali
Esito del riesame e mantenimento delle misure
Ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036, la Commissione conclude che la scadenza delle misure comporterebbe con ogni probabilità la reiterazione del dumping e del pregiudizio, e quindi istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ferrosilicio originario di Cina e Russia.
Prodotto interessato e classificazione doganale
Il prodotto oggetto del regolamento è il ferrosilicio, classificato ai codici NC 7202 21 00, 7202 29 10 e 7202 29 90. Il regolamento conferma che il prodotto fabbricato e venduto nell’Unione, nel mercato interno dei paesi interessati e verso il resto del mondo presenta le stesse caratteristiche essenziali ed è quindi prodotto simile ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.
Mancata collaborazione e uso dei dati disponibili
Né i produttori esportatori cinesi né quelli russi hanno collaborato all’inchiesta; non vi è stata altresì collaborazione del governo della RPC. La Commissione ha quindi fatto ricorso all’articolo 18 del regolamento di base, basando le proprie conclusioni sui dati disponibili, comprese fonti statistiche commerciali e studi settoriali.
Determinazione del valore normale per la Cina
Per la Cina la Commissione applica l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, ritenendo esistenti distorsioni significative che rendono inopportuno l’uso dei prezzi e costi interni cinesi. Il valore normale è costruito sulla base di costi e prezzi esenti da distorsioni, utilizzando il Brasile come paese rappresentativo e fonti quali GTA, IBGE, SGB e i dati finanziari di Ferbasa.
Stime su valori esenti da distorsioni e valore normale costruito
La Commissione individua fattori produttivi, costi del lavoro ed energia, e determina valori di riferimento esenti da distorsioni per materie prime, lavoro ed elettricità. Il valore normale costruito per la Cina è pari a 3 094,79 EUR/tonnellata. Le SGAV e i profitti sono ricavati dai dati di Ferbasa per il 2024; le spese generali di produzione sono stimate al 20 % dei costi diretti di produzione.
Rischio di reiterazione del dumping per la Cina
Poiché le importazioni cinesi nell’Unione erano trascurabili nel periodo di riesame, la Commissione valuta il rischio di reiterazione. Rileva prezzi all’esportazione verso paesi terzi tra 824 e 881 EUR/tonnellata, inferiori del 70 %-75 % al valore normale, oltre a una forte sovracapacità produttiva (capacità stimata di circa 10 milioni di tonnellate e capacità inutilizzata di circa 4,5 milioni). Il mercato dell’Unione è ritenuto molto attraente; ne consegue il rischio di reiterazione del dumping.
Valore normale e rischio di reiterazione per la Russia
Per la Russia, in assenza di collaborazione, il valore normale è ricostruito sulla base dei prezzi interni forniti dal richiedente ed è pari a 1 250 EUR/tonnellata. Poiché nel periodo di riesame non vi sono state importazioni russe nell’Unione, la Commissione analizza il rischio di reiterazione del dumping, constatando prezzi all’esportazione verso paesi terzi inferiori in media del 19 % al valore normale e una capacità inutilizzata di 539 000 tonnellate, superiore al consumo totale dell’Unione.
Pregiudizio dell’industria dell’Unione
L’industria dell’Unione è composta da cinque produttori e ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base. Nel periodo in esame produzione, vendite, utilizzo degli impianti e quota di mercato sono diminuiti, mentre costi di produzione e di lavoro sono aumentati; nel periodo di riesame la redditività è passata a valori negativi, con perdite tra il 27 % e il 33 %.
Nesso di causalità e fattori diversi dalle importazioni oggetto di dumping
La Commissione ritiene che il pregiudizio non sia stato causato in modo sostanziale dalle importazioni cinesi e russe, che hanno avuto quota minima grazie alle misure in vigore, ma soprattutto dal calo del consumo nell’Unione, dalla pressione concorrenziale in un mercato in contrazione e dall’aumento dei costi energetici e del lavoro.
Rischio di reiterazione del pregiudizio
In caso di abrogazione delle misure, l’elevata capacità inutilizzata in Cina e Russia, l’attrattività del mercato dell’Unione e la probabile deviazione verso l’Unione di volumi elevati a prezzi inferiori renderebbero probabile un aggravamento del pregiudizio dell’industria dell’Unione.
Interesse dell’Unione
Ai sensi dell’articolo 21 del regolamento di base, la Commissione conclude che il mantenimento delle misure è nell’interesse dell’industria dell’Unione e non risultano effetti negativi sproporzionati per importatori o utilizzatori, per i quali non è emersa alcuna partecipazione significativa all’inchiesta.
Aliquote del dazio e codici addizionali TARIC
Sono stabilite le seguenti aliquote: Cina: Erdos Xijin Kuangye Co. Ltd 15,6 % (A829), Lanzhou Good Land Ferroalloy Factory Co., Ltd 29,0 % (A830), tutte le altre società 31,2 % (A999). Russia: Bratsk Ferroalloy Plant 17,8 % (A835), tutte le altre società 22,7 % (A999).
Condizione documentale per il dazio individuale
L’applicazione delle aliquote individuali è subordinata alla presentazione alle autorità doganali di una fattura commerciale valida contenente una dichiarazione specifica, datata e firmata da un responsabile identificato con nome e funzione, attestante quantità, origine e fabbricante del prodotto. In assenza della fattura si applica il dazio per tutte le altre società.
Nuovi produttori esportatori e modifica delle aliquote
Un nuovo produttore esportatore della RPC o della Russia può ottenere l’aliquota individuale se prova di non aver esportato il prodotto nel periodo 1 ottobre 2005-30 settembre 2006, di non essere collegato a esportatori/produttori soggetti alle misure e di aver esportato successivamente o assunto un’obbligazione contrattuale irrevocabile di esportare quantitativi significativi nell’Unione.
Applicazione, vigenza e norme di contorno
Il regolamento si applica dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Restano salve, salvo diversa indicazione, le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali; inoltre, in caso di rimborso dovuto a sentenze della Corte di giustizia, si applica il tasso BCE sulle operazioni principali di rifinanziamento ai sensi dell’articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 27 lug 2026Regolamento (UE) 2026/1894
- Regolamento · 27 lug 2026Regolamento (UE) 2026/1813
- Regolamento · 27 lug 2026Regolamento (UE) 2026/1821
- Regolamento · 27 lug 2026Regolamento (UE) 2026/1823
- Regolamento · 27 lug 2026Regolamento (UE) 2026/1854
- Regolamento · 27 lug 2026Regolamento (UE) 2026/1857
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →