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Ordinanza

Ordinanza del 03/05/2018 n. 10481 - Corte di Cassazione

Riscossione - Cartella di pagamento - Mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi - Annullamento parziale della cartella, limitatamente all'importo degli interessi.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle entrate, confermando l’annullamento parziale di una cartella di pagamento relativa a IRPEF 1996, limitatamente agli interessi. La cartella deve indicare i criteri di calcolo degli interessi per consentire al contribuente di verificarne la correttezza; il motivo relativo alla mancata allegazione della sentenza definitiva è stato dichiarato assorbito e comunque inammissibile.

Cartella di pagamento: annullamento parziale per omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi

Cartella di pagamento e motivazione degli interessi

La pronuncia riguarda una cartella di pagamento emessa per la riscossione di somme dovute a titolo di IRPEF per l’anno 1996, risultanti da un avviso di accertamento divenuto definitivo a seguito di una sentenza irrevocabile. La Commissione tributaria regionale aveva annullato la cartella limitatamente all’importo degli interessi, poiché l’atto non indicava i criteri utilizzati per il relativo calcolo.

La Corte di cassazione ha confermato tale decisione, ritenendo necessario che la cartella espliciti le modalità di determinazione degli interessi maturati sul debito tributario.

Principio giuridico applicato

La Corte ha ribadito il principio secondo cui, in materia di riscossione delle imposte sul reddito, la cartella di pagamento relativa agli interessi maturati su un debito tributario deve essere adeguatamente motivata. Il contribuente deve infatti essere posto nella condizione di verificare la correttezza del calcolo degli interessi richiesti.

La circostanza che gli interessi siano predeterminati dalla legge e che la cartella sia stata redatta secondo il modello ministeriale approvato non esonera l’amministrazione dall’indicare i criteri di calcolo applicati. La cartella costituisce un atto tributario e, in quanto tale, deve consentire al destinatario:

  • di comprendere le ragioni della pretesa notificata;
  • di verificare la correttezza degli importi richiesti;
  • di controllare il calcolo degli interessi.

Il principio era già stato affermato dalla Corte di cassazione con le sentenze n. 8651 del 2009 e n. 15554 del 2017.

Motivi del ricorso dell’Agenzia delle entrate

L’Agenzia delle entrate aveva proposto ricorso per cassazione con due motivi.

Con il primo motivo aveva dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 11, comma 1, 20 e 25, comma 2, del D.P.R. n. 602 del 1973, sostenendo che i giudici di appello avessero erroneamente ritenuto necessaria l’indicazione nella cartella dei criteri di calcolo degli interessi, poiché tali criteri sarebbero rigidamente predeterminati dalla legge.

La Corte ha ritenuto infondato il motivo e lo ha rigettato, rilevando che la tesi dell’amministrazione contrasta con il consolidato orientamento giurisprudenziale sulla necessità di una motivazione idonea a rendere verificabile il calcolo degli interessi.

Con il secondo motivo, l’Agenzia aveva contestato la violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della legge n. 212 del 2000 e dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, in relazione alla mancata allegazione alla cartella della sentenza definitiva emessa nel giudizio contro l’avviso di accertamento.

Assorbimento e inammissibilità del secondo motivo

Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito e comunque inammissibile. La Commissione tributaria regionale non aveva fondato la propria decisione sulla mancata allegazione della sentenza definitiva, ma esclusivamente sull’omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi.

Il riferimento alla necessità di allegare la sentenza era contenuto nella motivazione della sentenza di cassazione n. 8651 del 2009, richiamata dalla Commissione regionale, ma non costituiva una autonoma ragione decisoria della pronuncia impugnata. L’Agenzia, pertanto, aveva censurato una ratio decidendi non effettivamente posta a fondamento della decisione della CTR.

Esito del giudizio

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso dell’Agenzia delle entrate, confermando l’annullamento parziale della cartella limitatamente all’importo degli interessi.

Non è stata adottata alcuna statuizione sulle spese processuali, poiché la contribuente intimata non si era costituita in giudizio. Inoltre, non è stato applicato l’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in materia di ulteriore contributo unificato, trattandosi di amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Date della pronuncia

La decisione è stata assunta a Roma il 21 marzo 2018 e depositata in cancelleria il 3 maggio 2018.

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