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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-693/21

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 14 dicembre 2023. — EDP España, SA e Naturgy Energy Group, SA, già Gas Natural SDG, SA contro Commissione europea. — Impugnazione – Aiuto di Stato – Misura di incentivazione ambientale adottata dal Regno di Spagna a favore delle centrali a carbone – Decisione di avvio del procedimento di indagine formale – Ricorso di annullamento. — Cause riunite C-693/21 P e C-698/21 P

Giurisprudenza europea62021CJ0693

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte annulla la sentenza del Tribunale e la decisione della Commissione che aveva avviato l’indagine formale sulla misura spagnola di incentivazione ambientale a favore di centrali a carbone. Secondo la Corte, la Commissione non aveva motivato in modo sufficiente la selettività della misura, omettendo di spiegare la comparabilità tra beneficiari e non beneficiari. La natura provvisoria della decisione di avvio non attenua l’obbligo di motivazione, poiché essa produce effetti giuridici autonomi.

Aiuti di Stato: la decisione di avvio dell’indagine formale deve motivare anche, sia pure sinteticamente, perché la misura appare selettiva; l’assenza di indicazioni sulla comparabilità delle situazioni comporta l’annullamento della decisione della Commissione.

La questione giuridica

Se il Tribunale abbia errato nel ritenere sufficiente, ai fini dell’articolo 296 TFUE e dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento 2015/1589, la motivazione della decisione della Commissione che avvia il procedimento d’indagine formale, pur in assenza di una spiegazione delle ragioni per cui la misura spagnola di incentivazione ambientale a favore di talune centrali a carbone fosse selettiva; e, conseguentemente, se la decisione di avvio dovesse essere annullata per difetto di motivazione.

Principio di diritto

Quando la Commissione adotta una decisione di avvio del procedimento d’indagine formale in materia di aiuti di Stato, l’articolo 296 TFUE e l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento 2015/1589 le impongono di indicare in modo chiaro, anche sinteticamente, le ragioni per cui ritiene che la misura esaminata possa costituire aiuto di Stato e, se la considera selettiva, di spiegare perché essa favorirebbe talune imprese rispetto ad altre che, rispetto all’obiettivo del regime, si trovano in situazione fattuale e giuridica analoga. La mera indicazione che i beneficiari operano in concorrenza con altri operatori o il rinvio al contesto non basta se manca qualsiasi indicazione sulla comparabilità delle situazioni; in tal caso la decisione di avvio è viziata da difetto di motivazione e va annullata.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 108, paragrafo 2, TFUE
  • Articolo 107, paragrafo 1, TFUE
  • Articolo 296 TFUE
  • Regolamento (UE) 2015/1589
  • Articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2015/1589
  • Articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/1589
  • Articolo 9, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2015/1589
  • Articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 184, paragrafi 1, 2 e 4, del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 140, paragrafo 3, del regolamento di procedura della Corte

Aiuti di Stato e motivazione della decisione di avvio dell’indagine formale

La pronuncia riguarda due impugnazioni contro la sentenza del Tribunale che aveva respinto il ricorso di Naturgy Energy Group avverso la decisione con cui la Commissione aveva avviato il procedimento d’indagine formale ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE sulla misura spagnola di incentivazione ambientale destinata ad alcune centrali termiche a carbone.

Fatti e procedimento

Dal 2007 la Spagna aveva sostituito la precedente "garanzia di potenza" con una "remunerazione per la capacità", articolata in due misure di incentivo. La misura controversa riguardava, in particolare, gli ampliamenti o modifiche sostanziali di impianti esistenti e alcuni investimenti in centrali a carbone rientranti nel PNRE-GIC; nel 2011 il beneficio era stato esteso ad altri investimenti ambientali. La Commissione, dopo un’indagine di settore sui meccanismi di regolazione della capacità in più Stati membri, aveva adottato il 27 novembre 2017 la decisione di avvio del procedimento d’indagine formale, ritenendo in via preliminare che la misura costituisse aiuto di Stato e nutrendo dubbi sulla sua compatibilità con il mercato interno.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2015/1589, che disciplina l’avvio del procedimento quando emergano dubbi sulla compatibilità;
  • l’articolo 6, paragrafo 1, del medesimo regolamento, che impone una sintesi dei fatti e del diritto, una valutazione preliminare e l’esposizione dei dubbi;
  • l’articolo 9, paragrafi 1 e 2, che conferma il carattere provvisorio della valutazione iniziale;
  • l’articolo 296 TFUE, sull’obbligo generale di motivazione.

Ragionamento del Tribunale e censura in impugnazione

Il Tribunale aveva ritenuto che la motivazione fosse sufficiente, valorizzando il carattere preliminare della decisione di avvio e il contesto normativo e fattuale in cui essa era stata adottata. Le ricorrenti hanno contestato tale approccio sostenendo che la Commissione avrebbe dovuto motivare espressamente la selettività della misura, compresa la comparabilità tra le imprese beneficiarie e quelle escluse.

Valutazione della Corte

La Corte ricorda che, anche in una decisione di avvio, la Commissione deve far emergere in modo chiaro e inequivocabile le ragioni della propria valutazione preliminare. La natura provvisoria dell’atto non elimina l’obbligo di motivazione, anche perché la decisione produce effetti giuridici autonomi, compreso il vincolo per i giudici nazionali di non adottare decisioni incompatibili con essa.

La Corte censura il Tribunale perché:

  • ha escluso la pertinenza della giurisprudenza sulla motivazione richiamata dalle ricorrenti solo in ragione del fatto che essa riguardava una decisione di chiusura del procedimento;
  • ha ritenuto sufficiente una motivazione che non spiegava perché le centrali a carbone beneficiarie si trovassero in una situazione fattuale e giuridica analoga a quella delle altre centrali non beneficiarie;
  • ha fatto leva sul contesto generale e sul riferimento alla concorrenza tra operatori, elementi che non bastano a colmare l’assenza di una vera indicazione sulla comparabilità delle situazioni.

Secondo la Corte, se la Commissione considera una misura selettiva, deve almeno indicare, anche sinteticamente, perché essa favorisca talune imprese rispetto ad altre che, rispetto all’obiettivo del regime, sono in situazione analoga. Nel caso concreto tale passaggio mancava.

Decisione e dispositivo

La Corte accoglie i primi motivi di impugnazione, annulla la sentenza del Tribunale e, statuendo definitivamente sulla controversia, annulla anche la decisione della Commissione. La Commissione è condannata alle spese, mentre le intervenienti sopportano le proprie spese.

Principio di diritto

La decisione di avvio del procedimento d’indagine formale in materia di aiuti di Stato deve contenere una motivazione sufficiente sulla selettività della misura, compresa l’indicazione, sia pure sommaria, delle ragioni per cui le imprese beneficiarie sarebbero avvantaggiate rispetto a imprese comparabili non beneficiarie; il solo richiamo al contesto o alla concorrenza tra operatori non è sufficiente in mancanza di un’esplicita indicazione sulla comparabilità delle situazioni.

Come è indicizzato

Materieaiuti di statoenergia elettricaselettività della misuraobbligo di motivazionecontenzioso unionale

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