Corte di giustizia, Sentenza C-109/22
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 14 dicembre 2023. — Commissione europea contro Romania. — Ambiente - Direttiva 1999/31/CE - Discariche di rifiuti - Obbligo di chiudere le discariche che non hanno ottenuto la necessaria autorizzazione - Procedura di chiusura - Sentenza della Corte che accerta un inadempimento - Mancata esecuzione - Articolo 260, paragrafo 2, TFUE - Sanzioni pecuniarie - Penalità - Somma forfettaria. — Causa C-109/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il ricorso della Commissione contro la Romania per mancata esecuzione della sentenza Commissione/Romania del 2018 sulle discariche non autorizzate. Ha respinto le eccezioni di irricevibilità e ha accertato che, alla scadenza del termine della lettera di diffida, 47 discariche non erano ancora state chiuse. Considerando la persistenza dell’inadempimento e i rischi ambientali e sanitari, la Corte ha imposto sia una penalità giornaliera sia una somma forfettaria.
Inadempimento della Romania per mancata esecuzione della sentenza Commissione/Romania sulle discariche non autorizzate e applicazione di sanzioni pecuniarie ex articolo 260, paragrafo 2, TFUE
La questione giuridica
Se la Romania avesse adottato tutte le misure necessarie per conformarsi alla sentenza del 18 ottobre 2018 Commissione/Romania, relativa alla chiusura di 68 discariche non autorizzate ai sensi della direttiva 1999/31/CE; in caso negativo, se fosse giustificata l’irrogazione di una penalità giornaliera e di una somma forfettaria, e in quale misura, alla luce della gravità, durata e capacità finanziaria dello Stato membro.
Principio di diritto
Quando uno Stato membro non ha eseguito integralmente una precedente sentenza di inadempimento relativa alla chiusura di discariche non autorizzate, la Corte può constatare la violazione dell’articolo 260, paragrafo 1, TFUE e imporre, ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 2, TFUE, sia una penalità giornaliera sia una somma forfettaria, se l’inadempimento persiste fino all’esame dei fatti. Nel determinare le sanzioni, la Corte valuta gravità, durata e capacità finanziaria, considerando particolarmente grave la mancata chiusura di discariche che comporta rischi significativi per ambiente e salute umana; nel caso concreto ha condannato la Romania a una penalità di 600 euro per discarica e per giorno e a una somma forfettaria di 1.500.000 euro.
Norme richiamate
- Articolo 260, paragrafi 1 e 2, TFUE
- Direttiva 1999/31/CE
- Articolo 1, paragrafo 1, direttiva 1999/31/CE
- Articolo 2, lettera g), direttiva 1999/31/CE
- Articolo 8, direttiva 1999/31/CE
- Articolo 13, direttiva 1999/31/CE
- Articolo 14, lettere b) e c), direttiva 1999/31/CE
- Articolo 18, paragrafo 1, direttiva 1999/31/CE
- Articolo 19, direttiva 1999/31/CE
- Articolo 52 dell’atto di adesione del 2005
- Articolo 53, paragrafo 1, dell’atto di adesione del 2005
- Allegato VII, sezione 9, parte B, punto 3, lettera a), dell’atto di adesione del 2005
- Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
Inadempimento della Romania per mancata esecuzione della sentenza Commissione/Romania sulle discariche non autorizzate
La pronuncia riguarda un ricorso per inadempimento proposto dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 2, TFUE nei confronti della Romania. Oggetto della controversia è la mancata esecuzione della sentenza del 18 ottobre 2018, Commissione/Romania (C-301/17), concernente la chiusura di numerose discariche di rifiuti prive della necessaria autorizzazione ai sensi della direttiva 1999/31/CE.
Fatti e procedimento
La Corte ricorda che, con la sentenza del 2018, aveva già accertato l’inadempimento della Romania per non aver adottato tutte le misure necessarie a far chiudere al più presto 68 discariche che non avevano ottenuto l’autorizzazione a continuare a funzionare. Dopo tale sentenza, la Commissione ha chiesto informazioni sulle misure adottate e ha poi inviato una lettera di diffida il 14 maggio 2020. Alla scadenza del termine prorogato, il 30 settembre 2020, 47 discariche risultavano ancora non chiuse. Nel corso del successivo periodo alcune ulteriori discariche sono state chiuse, ma al momento dell’esame dei fatti persisteva l’inadempimento per 31 discariche.
Normativa rilevante
La direttiva 1999/31/CE mira, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, a prevenire o ridurre gli effetti negativi delle discariche sull’ambiente e sulla salute umana. L’articolo 14 disciplina le discariche preesistenti e impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie per far chiudere al più presto quelle che non ottengono l’autorizzazione a continuare a funzionare. La Corte richiama inoltre l’articolo 18, paragrafo 1, sul recepimento della direttiva e l’articolo 19 sull’entrata in vigore, nonché le disposizioni dell’atto di adesione del 2005 che prevedevano una deroga limitata per alcune discariche municipali romene fino al 16 luglio 2017.
Ricevibilità del ricorso
La Romania sosteneva che il ricorso fosse irricevibile perché la Commissione non le avrebbe concesso un termine ragionevole per conformarsi e perché il procedimento sarebbe stato influenzato dalla pandemia da COVID-19. La Corte respinge tale argomento ricordando che il termine ragionevole va valutato alla luce di tutte le circostanze del caso e che, nella specie, la Romania era già inadempiente da oltre dieci anni rispetto agli obblighi della direttiva e da tempo era stata destinataria di una precedente sentenza di condanna. La Corte osserva inoltre che la pandemia non può giustificare l’insufficienza di misure che avrebbero dovuto essere adottate fin dal 16 luglio 2009.
La Romania invocava anche una violazione del principio di parità di trattamento, sostenendo di aver ricevuto un termine più breve rispetto ad altri Stati membri. La Corte ribadisce che la Commissione dispone di un ampio potere discrezionale nel decidere se e quando avviare un procedimento d’infrazione e che la diversa sorte di altri Stati membri non incide sulla ricevibilità del ricorso. Il ricorso è dunque dichiarato ricevibile.
Accertamento dell’inadempimento
Ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 2, TFUE, la data di riferimento per verificare l’esistenza dell’inadempimento è la scadenza del termine fissato nella lettera di diffida. Nel caso concreto, alla data del 30 settembre 2020 la Romania non aveva ancora adottato le misure necessarie per conformarsi alla sentenza del 2018 con riferimento a 47 discariche. La Corte constata pertanto che la Romania è venuta meno agli obblighi derivanti dall’articolo 260, paragrafo 1, TFUE.
Penalità giornaliera
La Corte ricorda che la penalità ha funzione coercitiva e serve a indurre lo Stato membro a porre fine all’inadempimento. Nel valutare la gravità, la durata e la capacità finanziaria, la Corte considera particolarmente serio il rischio ambientale e sanitario derivante dalle discariche ancora aperte, in particolare quelle di rifiuti industriali pericolosi. Vengono tuttavia valorizzate anche circostanze attenuanti, come la cooperazione della Romania e i progressi già compiuti, nonché la circostanza che lo Stato membro non fosse mai stato in precedenza condannato per mancata esecuzione di una sentenza della Corte.
Al tempo stesso, la Corte sottolinea la durata particolarmente significativa dell’inadempimento, dato che la piena conformità non era prevista prima del dicembre 2023, cioè oltre quattordici anni dopo la scadenza del termine iniziale della direttiva. Tenuto conto anche della capacità finanziaria della Romania, la Corte fissa una penalità di 600 euro per ogni discarica e per ogni giorno di ritardo, a decorrere dalla pronuncia della sentenza e fino alla completa esecuzione della precedente sentenza del 2018.
Somma forfettaria
La Corte ricorda che può cumulare penalità e somma forfettaria quando ciò sia necessario per garantire l’effettività del diritto dell’Unione e prevenire la reiterazione di violazioni analoghe. Nel caso di specie, il perdurare dell’inadempimento, il rischio per l’ambiente e la salute umana e l’esigenza di una sanzione realmente dissuasiva giustificano anche la condanna al pagamento di una somma forfettaria.
La Corte, esercitando il proprio potere discrezionale, determina l’importo in 1.500.000 euro, ritenendolo adeguato e proporzionato alla gravità e alla durata dell’infrazione nonché alla capacità finanziaria dello Stato membro interessato.
Dispositivo
La Corte:
- dichiara che la Romania, non avendo adottato le misure necessarie per conformarsi alla sentenza del 18 ottobre 2018, è venuta meno agli obblighi di cui all’articolo 260, paragrafo 1, TFUE;
- la condanna a pagare alla Commissione una penalità di 600 euro per ogni discarica e per ogni giorno di ritardo fino alla completa esecuzione della precedente sentenza;
- la condanna a pagare una somma forfettaria di 1.500.000 euro;
- la condanna alle spese.
Principi affermati
La pronuncia conferma che, in materia di esecuzione delle sentenze di inadempimento, la Corte valuta in modo autonomo se l’inadempimento persista alla data rilevante e può combinare penalità e somma forfettaria. Ribadisce inoltre che i rischi ambientali e per la salute umana connessi alle discariche non conformi rendono l’infrazione particolarmente grave e giustificano sanzioni pecuniarie significative.
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