Corte di giustizia, Sentenza C-767/21
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 14 dicembre 2023. — Jérôme Rivière e a. contro Parlamento europeo. — Impugnazione – Diritto istituzionale – Deputati del Parlamento europeo – Regolamento del Parlamento europeo – Norme di comportamento – Articolo 10, paragrafo 3 – Divieto di esporre striscioni durante le sedute del Parlamento – Provvedimento verbale del presidente del Parlamento che vieta ai deputati di esporre una bandiera nazionale sul loro banco – Ricorso di annullamento – Articolo 263 TFUE – Nozione di “atto impugnabile”. — Causa C-767/21 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte respinge integralmente l’impugnazione proposta da tredici deputati del Parlamento europeo contro la sentenza del Tribunale che aveva dichiarato irricevibile il loro ricorso di annullamento. Il punto centrale è che il provvedimento verbale con cui il Presidente del Parlamento ha vietato l’esposizione di bandiere nazionali sui banchi dei deputati non costituisce un atto impugnabile ai sensi dell’articolo 263 TFUE. La Corte ritiene che il divieto trovi base nell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento del Parlamento e non produca effetti giuridici ulteriori rispetto a quelli già derivanti da tale disposizione.
Impugnazione respinta: il divieto verbale del Presidente del Parlamento europeo di esporre bandiere nazionali sui banchi dei deputati non è un atto impugnabile ai sensi dell’articolo 263 TFUE.
La questione giuridica
Se il divieto verbale imposto dal Presidente del Parlamento europeo ai deputati di esporre una bandiera nazionale sul proprio banco, adottato sulla base dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento del Parlamento, produca effetti giuridici vincolanti e quindi costituisca un atto impugnabile ai sensi dell’articolo 263 TFUE; e, in particolare, se il Tribunale abbia errato nell’interpretare l’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento come comprensivo delle bandiere nazionali e nel ritenere che il provvedimento rientrasse nell’organizzazione interna dei lavori parlamentari.
Principio di diritto
Costituisce un atto impugnabile ai sensi dell’articolo 263 TFUE solo il provvedimento istituzionale che produca effetti giuridici vincolanti e modifichi in modo rilevante la situazione giuridica del destinatario; nel caso di specie, il divieto verbale del Presidente del Parlamento europeo di esporre bandiere nazionali sui banchi dei deputati non supera la portata del divieto già previsto dall’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento interno e, pertanto, rientra nell’organizzazione interna dei lavori parlamentari senza incidere in modo rilevante sul mandato dei deputati. La Corte conferma inoltre che, interpretando l’articolo 10, paragrafo 3, alla luce del contesto e delle finalità del regolamento, una bandiera nazionale esposta come simbolo politico può essere assimilata a uno "striscione" vietato dalla disposizione.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 256, paragrafo 1, TFUE
- Articolo 58 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 10, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento del Parlamento europeo
- Articolo 171, paragrafo 4, del regolamento del Parlamento europeo
- Articolo 175, paragrafi 1-3, del regolamento del Parlamento europeo
- Articolo 4, paragrafo 2, TUE
- Articolo 10, paragrafi 1 e 2, TUE
- Articolo 14, paragrafo 2, TUE
- Articolo 22, paragrafo 2, TFUE
- Regolamento n. 1 del Consiglio, del 15 aprile 1958
- Regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio
Divieto di esporre bandiere nazionali sui banchi dei deputati e atto impugnabile
La pronuncia riguarda un’impugnazione contro la sentenza del Tribunale che aveva dichiarato irricevibile un ricorso di annullamento proposto da alcuni deputati del Parlamento europeo. Il provvedimento contestato era un divieto verbale, adottato dal Presidente del Parlamento durante la seduta plenaria del 13 gennaio 2020, con cui si vietava di esporre bandiere nazionali sui banchi dei deputati.
Fatti e procedimento
Il Presidente del Parlamento aveva adottato oralmente il provvedimento sulla base dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento del Parlamento europeo, disposizione che vieta di esporre striscioni durante le sedute. Il divieto era stato poi reiterato dai vicepresidenti nelle sedute del 29 e 30 gennaio 2020. I deputati interessati avevano quindi proposto un ricorso dinanzi al Tribunale chiedendo l’annullamento del provvedimento.
Il Tribunale aveva respinto il ricorso in quanto irricevibile, ritenendo che il provvedimento non fosse un atto impugnabile ai sensi dell’articolo 263 TFUE perché inserito nell’organizzazione interna dei lavori del Parlamento e privo di effetti giuridici rilevanti sulla situazione dei ricorrenti.
Motivi di ricorso in primo grado
Dinanzi al Tribunale i ricorrenti avevano dedotto quattro motivi principali:
- violazione e snaturamento dell’articolo 10 del regolamento;
- violazione dell’articolo 4, paragrafo 2, TUE;
- abuso di potere;
- violazione dei principi di parità di trattamento, legalità, buona amministrazione, fumus persecutionis e libertà di espressione.
Il Parlamento aveva invece eccepito l’irricevibilità del ricorso per assenza di atto impugnabile, difetto di legittimazione e difetto di interesse ad agire.
Ricevibilità dell’impugnazione
La Corte respinge anzitutto l’eccezione del Parlamento sulla ricevibilità dell’impugnazione. Richiama i requisiti dell’articolo 256, paragrafo 1, TFUE, dell’articolo 58 dello Statuto e dell’articolo 168 del regolamento di procedura: l’impugnazione deve indicare con precisione i punti contestati della sentenza e gli argomenti di diritto posti a fondamento della domanda. Nel caso di specie, l’atto di impugnazione consentiva di individuare chiaramente due motivi, perciò era ricevibile.
Esame del primo motivo
Con il primo motivo i ricorrenti sostenevano che il Tribunale avesse snaturato i fatti, trascurando che il provvedimento avrebbe privato di parola i deputati che non avevano rimosso le bandiere. La Corte respinge l’argomento: il ricorso originario riguardava solo il divieto di esporre le bandiere, non i successivi episodi di privazione della parola; inoltre il Tribunale aveva correttamente constatato che il provvedimento non andava oltre il divieto di esposizione delle bandiere sui banchi.
Interpretazione dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento
Il secondo motivo verteva sull’asserita erronea interpretazione dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento del Parlamento. I ricorrenti sostenevano che la norma facesse riferimento solo agli "striscioni" e non alle bandiere nazionali, e che il Tribunale non dovesse considerare le altre versioni linguistiche rispetto al francese.
La Corte respinge questa tesi e ricorda che l’interpretazione di una disposizione dell’Unione deve essere uniforme e basata non solo sul testo, ma anche sul contesto e sulla finalità. Pertanto il Tribunale poteva legittimamente fare riferimento ad altre versioni linguistiche dell’articolo 10, paragrafo 3, senza violare il regolamento n. 1 del 1958 sul regime linguistico.
Assimilazione della bandiera nazionale a uno striscione
La Corte conferma che il Tribunale ha correttamente ritenuto che, nella fattispecie, la bandiera nazionale esposta sul banco dei deputati fosse utilizzata come mezzo di espressione politica e potesse quindi essere assimilata a uno striscione vietato dall’articolo 10, paragrafo 3. L’interpretazione è rafforzata dal contesto del regolamento, che privilegia l’espressione orale e limita i mezzi di espressione al di fuori del tempo di parola per garantire uguaglianza tra deputati e buon ordine delle sedute.
Nessuna necessità di dimostrare una perturbazione concreta
La Corte chiarisce che il divieto dell’articolo 10, paragrafo 3, seconda frase, non dipende dalla prova concreta di una perturbazione del corretto svolgimento dei lavori parlamentari. È sufficiente che il comportamento rientri nella fattispecie vietata dalla disposizione.
Identità nazionale e funzione rappresentativa dei deputati
I ricorrenti invocavano anche l’articolo 4, paragrafo 2, TUE, sostenendo un diritto a esporre simboli nazionali. La Corte respinge l’argomento: la norma tutela l’identità nazionale degli Stati membri, non una generica "appartenenza nazionale" dei deputati. Inoltre i membri del Parlamento rappresentano i cittadini dell’Unione ai sensi degli articoli 10 e 14 TUE e dell’articolo 22, paragrafo 2, TFUE; di conseguenza l’esposizione delle bandiere degli Stati membri sui banchi è in contrasto con la funzione rappresentativa dei deputati quale definita dai Trattati.
Nozione di atto impugnabile e soluzione finale
Alla luce di tali elementi, la Corte afferma che il provvedimento verbale non produce effetti giuridici tali da incidere in modo rilevante sulle condizioni di esercizio del mandato dei deputati, poiché i suoi effetti non vanno oltre quelli già derivanti dal divieto generale previsto dall’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento. Ne consegue che il provvedimento non costituisce un atto impugnabile ai sensi dell’articolo 263 TFUE.
Dispositivo
La Corte respinge integralmente l’impugnazione e condanna i ricorrenti alle spese, su domanda del Parlamento europeo.
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