Corte di giustizia, Sentenza C-28/22
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 14 dicembre 2023. — TL e WE contro Curatore fallimentare della Getin Noble Bank S.A., già Getin Noble Bank S.A. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Warszawie. — Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Articolo 6, paragrafo 1, e articolo 7, paragrafo 1 – Effetti dell’accertamento del carattere abusivo di una clausola – Contratto di mutuo ipotecario indicizzato in una valuta estera contenente clausole abusive relative al tasso di cambio – Nullità di tale contratto – Azioni di restituzione – Termine di prescrizione. — Causa C-28/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di giustizia interviene su un contenzioso polacco relativo a un mutuo ipotecario indicizzato in franchi svizzeri dichiarato nullo per clausole abusive. Il giudice nazionale chiedeva se la disciplina giurisprudenziale interna su prescrizione, informazione del consumatore e diritto di ritenzione fosse compatibile con la direttiva 93/13. La Corte risponde che non è compatibile un sistema che svantaggi il consumatore sui termini di prescrizione e sugli interessi di mora, mentre non esiste un obbligo del professionista di verificare la consapevolezza del consumatore.
Rinvio pregiudiziale sulla compatibilità con la direttiva 93/13 delle regole polacche di prescrizione e del diritto di ritenzione nei contratti di mutuo ipotecario annullati per clausole abusive.
La questione giuridica
Se gli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 ostino a un’interpretazione del diritto nazionale secondo cui: (i) il termine di prescrizione delle pretese restitutorie del professionista decorre solo dalla definitiva inopponibilità del contratto, mentre quello del consumatore decorre dalla conoscenza della clausola abusiva; (ii) il professionista non deve verificare la consapevolezza del consumatore sugli effetti della nullità; (iii) il consumatore può perdere interessi di mora per effetto del diritto di ritenzione del professionista; e, in via subordinata, se il professionista possa subordinare la restituzione delle somme ricevute alla contestuale restituzione o garanzia da parte del consumatore.
Principio di diritto
La Corte afferma che la direttiva 93/13, letta alla luce del principio di effettività, osta a una disciplina o interpretazione nazionale che crea un’asimmetria tra consumatore e professionista nei termini di prescrizione delle reciproche azioni restitutorie dopo la nullità del contratto per clausole abusive, facendo decorrere per il professionista il termine solo dalla definitiva inopponibilità del contratto e per il consumatore dalla conoscenza dell’abusività; inoltre, la direttiva non impone al professionista di verificare se il consumatore conosca gli effetti dell’eliminazione delle clausole abusive, ma osta a che il professionista invochi il diritto di ritenzione se ciò priva il consumatore degli interessi di mora a decorrere dall’invito alla restituzione.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 93/13/CEE
- Articolo 6, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
- Articolo 7, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Prescrizione, clausole abusive e diritto di ritenzione nei mutui ipotecari
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Sąd Okręgowy w Warszawie in una controversia tra due consumatori e il curatore fallimentare della banca mutuante, in relazione alla restituzione delle somme versate in esecuzione di un mutuo ipotecario indicizzato in franchi svizzeri, dichiarato nullo per clausole abusive di conversione.
Fatti e procedimento principale
TL e WE avevano stipulato nel 2007 un mutuo denominato in zloty ma indicizzato al franco svizzero. La banca applicava, per la conversione, il proprio tasso di acquisto, contenuto nelle tabelle interne. I consumatori hanno contestato nel 2017 l’abusività delle clausole e chiesto la restituzione delle rate versate; nel procedimento giudiziario hanno chiesto anche l’annullamento del contratto. Il giudice nazionale ha poi dichiarato il contratto nullo in via interlocutoria. Successivamente la banca ha opposto un diritto di ritenzione, subordinando la restituzione delle somme dovute ai consumatori alla restituzione del capitale mutuato o a garanzia della sua restituzione.
Normativa rilevante
La Corte richiama soprattutto:
- l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, sul carattere non vincolante delle clausole abusive e sulla sopravvivenza del contratto senza tali clausole, se possibile;
- l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, sul dovere degli Stati membri di predisporre mezzi adeguati ed efficaci contro le clausole abusive;
- il principio di effettività;
- l’articolo 267 TFUE, quale base del rinvio pregiudiziale;
- l’articolo 47 della Carta, richiamato come espressione della tutela giurisdizionale effettiva.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio chiede, in sintesi:
- se sia compatibile con la direttiva un’interpretazione nazionale che fa decorrere la prescrizione delle azioni restitutorie del professionista solo dalla definitiva inopponibilità del contratto, mentre quella del consumatore decorre dalla conoscenza dell’abusività;
- se il professionista debba verificare la consapevolezza del consumatore sugli effetti della nullità;
- se sia compatibile una regola che consenta al professionista di opporre il diritto di ritenzione e, così facendo, di far perdere al consumatore gli interessi di mora;
- se, in generale, la restituzione delle prestazioni possa essere subordinata alla contestuale offerta di restituzione o garanzia da parte del consumatore.
Ragionamento della Corte sulla prescrizione
La Corte osserva che, in assenza di una disciplina UE specifica, le modalità processuali sono rimesse agli ordinamenti nazionali, ma devono rispettare equivalenza ed effettività. Nel caso concreto, l’interpretazione nazionale crea un’asimmetria: il termine per il professionista inizia solo quando il contratto è definitivamente inopponibile, mentre quello del consumatore decorre prima, dal momento in cui questi conosce o avrebbe dovuto conoscere l’abusività della clausola.
Secondo la Corte, tale asimmetria può rendere eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti del consumatore, specie nei mutui ipotecari di lunga durata, e rischia di indebolire l’effetto dissuasivo della direttiva 93/13. Inoltre, se il professionista può attendere la definizione giudiziale senza subire conseguenze economiche immediate, viene incentivato a non restituire spontaneamente le somme e a prolungare la fase stragiudiziale.
Ragionamento sulla verifica della consapevolezza del consumatore
La Corte ricorda che il giudice nazionale è tenuto a esaminare d’ufficio le clausole abusive, ma non ne deriva un obbligo, in capo al professionista, di verificare se il consumatore conosca gli effetti dell’eliminazione delle clausole abusive o dell’impossibilità di mantenere il contratto. La direttiva consente che le parti trovino un accordo per modificare il contratto, purché la rinuncia del consumatore sia libera e informata, ma ciò non comporta un dovere generale di controllo in capo alla banca.
Ragionamento sul diritto di ritenzione e sugli interessi di mora
La Corte ritiene invece incompatibile con la direttiva una regola per cui il professionista, invocando il diritto di ritenzione, possa ritardare la restituzione e nel contempo far perdere al consumatore gli interessi di mora dalla scadenza del termine intimato per l’adempimento. Una simile soluzione aggraverebbe la posizione del consumatore e comprometterebbe l’effettività della tutela prevista dalla direttiva 93/13, poiché il consumatore rischierebbe di non percepire interessi per un periodo anche molto lungo.
Dispositivo
La Corte dichiara che:
- la direttiva 93/13 osta all’interpretazione nazionale che fa decorrere la prescrizione del professionista solo dalla definitiva inopponibilità del contratto, mentre quella del consumatore decorre dalla conoscenza dell’abusività;
- la direttiva non osta all’interpretazione secondo cui il professionista non è tenuto a verificare la consapevolezza del consumatore sugli effetti della nullità;
- la direttiva osta all’interpretazione che consente al professionista di esercitare il diritto di ritenzione in modo tale da privare il consumatore degli interessi di mora dopo l’invito alla restituzione.
Impatto pratico
La sentenza rafforza la tutela del consumatore nei contenziosi sui mutui in valuta estera, imponendo che le regole interne su prescrizione e restituzioni non producano un vantaggio sistematico per il professionista. Per gli operatori bancari e per i difensori, il punto centrale è che non sono ammissibili assetti procedurali o sostanziali che, in concreto, ritardino o svuotino la ripetizione dell’indebito del consumatore dopo la nullità del contratto per clausole abusive.
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