Corte di giustizia, Sentenza C-206/22
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 14 dicembre 2023. — TF contro Sparkasse Südpfalz. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Arbeitsgericht Ludwigshafen am Rhein. — Rinvio pregiudiziale – Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori – Organizzazione dell’orario di lavoro – Articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Direttiva 2003/88/CE – Articolo 7 – Diritto alle ferie annuali retribuite – Virus SARS-Cov-2 – Misura di quarantena — Impossibilità di riportare le ferie annuali retribuite concesse per un periodo coincidente con un periodo di quarantena. — Causa C-206/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte affronta il caso di un lavoratore tedesco che, durante un periodo di ferie già autorizzato, è stato posto in quarantena per contatto con una persona infetta da SARS-CoV-2. Viene chiarito che, per il diritto dell’Unione, la quarantena non è equiparabile al congedo per malattia e non dà automaticamente diritto al riporto delle ferie coincidenti. La pronuncia conferma che il datore di lavoro non deve compensare gli effetti di un evento imprevedibile che incide sulle modalità di fruizione del riposo, ma non ne impedisce in sé la funzione.
Ferie annuali retribuite e quarantena disposta dall’autorità pubblica: la Corte stabilisce se il lavoratore non malato possa ottenere il riporto delle ferie coincidenti con il periodo di quarantena.
La questione giuridica
Se l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88/CE e l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta ostino a una normativa o prassi nazionale che non consenta di riportare le ferie annuali retribuite già concesse a un lavoratore non malato quando, nel periodo di ferie, egli sia sottoposto a quarantena disposta dall’autorità pubblica per contatto con una persona infetta da virus.
Principio di diritto
L’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 e l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta non ostano a una normativa o prassi nazionale che escluda il riporto delle ferie annuali retribuite già concesse a un lavoratore non malato quando il periodo di ferie coincida con una quarantena disposta dall’autorità pubblica per contatto con una persona infetta: la quarantena, pur essendo imprevedibile e indipendente dalla volontà del lavoratore, ha una finalità diversa da quella della malattia e non impedisce, di per sé, la realizzazione delle finalità delle ferie annuali retribuite.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2003/88/CE
- Articolo 7, paragrafo 1, direttiva 2003/88/CE
- Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 31, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Bundesurlaubsgesetz (BUrlG)
- Articolo 7, paragrafo 3, BUrlG
- Infektionsschutzgesetz (IfSG)
- Articolo 28, paragrafo 1, IfSG
Ferie annuali retribuite e quarantena: mancato riporto dei giorni coincidenti con la misura sanitaria
La Corte di giustizia, Prima Sezione, decide in un rinvio pregiudiziale proposto dall’Arbeitsgericht Ludwigshafen am Rhein in una controversia tra un lavoratore e il proprio datore di lavoro. Il caso riguarda il diritto di conservare o riportare le ferie annuali retribuite quando, durante il periodo feriale, intervenga una quarantena disposta dall’autorità pubblica per contatto con una persona infetta da SARS-CoV-2.
Contesto normativo
La domanda riguarda l’interpretazione dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88/CE, che riconosce a ogni lavoratore almeno quattro settimane di ferie annuali retribuite, e dell’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. La Corte richiama anche i considerando 4 e 5 della direttiva, che sottolineano l’obiettivo di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori e la necessità di periodi di riposo adeguati.
Nel diritto tedesco vengono menzionati l’articolo 7, paragrafo 3, del BUrlG, che disciplina il godimento e il riporto delle ferie, e l’articolo 28, paragrafo 1, dell’IfSG, che consente all’autorità competente di adottare misure di prevenzione e contenimento delle malattie infettive, inclusa la quarantena.
Fatti del procedimento principale
TF, dipendente della Sparkasse Südpfalz dal 2003, aveva ottenuto ferie annuali retribuite dal 3 all’11 dicembre 2020. Il 2 dicembre 2020 l’autorità distrettuale di Germersheim lo aveva posto in quarantena fino all’11 dicembre 2020, in quanto era stato in contatto con una persona infetta da SARS-CoV-2. Successivamente TF aveva chiesto che i giorni di ferie coincidenti con la quarantena fossero riportati, ma il datore di lavoro aveva rifiutato.
Il giudice del rinvio riferisce che, secondo la giurisprudenza tedesca, il riporto è ammesso solo in caso di incapacità lavorativa sopravvenuta, mentre la mera quarantena non sarebbe sufficiente. Da qui il dubbio sulla compatibilità di tale soluzione con il diritto dell’Unione.
Questione pregiudiziale
Il giudice nazionale chiede, in sostanza, se il diritto alle ferie annuali retribuite osta a una disciplina nazionale secondo cui il lavoratore non perde le ferie già concesse anche se, nel periodo feriale, è colpito da un evento imprevedibile quale la quarantena disposta dalle autorità, che gli impedisca di esercitare pienamente il diritto.
Ricevibilità
La Corte respinge l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla società datrice di lavoro. Ricorda che spetta al giudice nazionale valutare la necessità del rinvio pregiudiziale e che la Corte può riformulare la questione se necessario. Nel caso concreto, la questione è sufficientemente chiara e il fascicolo contiene elementi utili per rispondere in modo pertinente.
Ragionamento della Corte
La Corte ribadisce anzitutto che il diritto alle ferie annuali retribuite è un principio particolarmente importante del diritto sociale dell’Unione, espressamente sancito dall’articolo 31, paragrafo 2, della Carta e concretizzato dall’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88. Tale diritto non può essere interpretato restrittivamente.
Richiama poi la duplice finalità delle ferie annuali: consentire al lavoratore di riposarsi dall’attività lavorativa e offrirgli un periodo di distensione e ricreazione. Sottolinea inoltre che la giurisprudenza che riconosce il diritto a fruire delle ferie in un altro periodo riguarda il caso del lavoratore in congedo per malattia, situazione diversa perché caratterizzata da una limitazione fisica o psichica derivante da malattia.
La quarantena, pur essendo un evento imprevedibile e indipendente dalla volontà del lavoratore, ha una finalità diversa: prevenire la propagazione di una malattia contagiosa isolando la persona esposta. Inoltre, il lavoratore non è in una situazione di incapacità lavorativa attestata da certificato medico. Per la Corte, il solo fatto di essere in quarantena non equivale al congedo per malattia e non ostacola, di per sé, il raggiungimento delle finalità delle ferie annuali.
La Corte aggiunge che, sebbene la quarantena possa incidere sulle condizioni concrete in cui il lavoratore trascorre il tempo libero, essa non comporta di per sé una compressione del diritto a godere effettivamente delle ferie. La direttiva 2003/88 non mira a garantire che ogni evento che limiti il modo desiderato di trascorrere le ferie imponga automaticamente un ulteriore periodo di riposo a carico del datore di lavoro.
Decisione
La Corte dichiara che l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88/CE e l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa o prassi nazionale che non consenta il riporto delle ferie annuali retribuite concesse a un lavoratore non malato per un periodo coincidente con una quarantena disposta da un’autorità pubblica a causa del contatto con una persona infetta da un virus.
Principio affermato
La quarantena disposta per ragioni di sanità pubblica, se non coincide con un’incapacità lavorativa da malattia, non impone agli Stati membri di riconoscere il riporto delle ferie annuali retribuite già programmate e non impedisce, di per sé, la fruizione del diritto alle ferie ai sensi del diritto dell’Unione.
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