Sentenza del 02/05/2017 n. 1086 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Iva - Rimborsi - Rimborso non dovuto - Equiparazione all'omesso o ritardato versamento - Legittimità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa dell'Amministrazione finanziaria è stata ritenuta legittima. L'indebito rimborso IVA configura un illecito fiscale sostanziale assimilabile all'omesso o ritardato versamento, con conseguente obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite e applicazione delle relative conseguenze fiscali.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la qualificazione fiscale dell'indebito rimborso IVA. Il contribuente aveva ottenuto la disponibilità di una somma che, in assenza dei presupposti per il rimborso, avrebbe dovuto restare nella disponibilità dell'Erario. La richiesta e l'ottenimento del rimborso senza titolo sono stati quindi considerati equivalenti, sul piano sostanziale, all'omesso o ritardato versamento dell'imposta dovuta.
Massime di principio
- Il rimborso IVA può essere considerato indebito non solo quando manchi formalmente un documento, ma anche quando non sussistano in concreto i presupposti sostanziali del credito.
- L'ottenimento anticipato di somme non spettanti equivale, ai fini fiscali, a una temporanea sottrazione di liquidità all'Erario e può essere trattato come omesso o ritardato versamento.
- Il contribuente deve verificare con particolare attenzione l'esistenza e la documentabilità del credito IVA prima di richiederne il rimborso; in caso contrario può essere tenuto alla restituzione delle somme e alle conseguenze previste per il mancato versamento.
- La qualificazione dell'indebito rimborso come illecito sostanziale prescinde, in linea generale, dalla mera circostanza che il rimborso sia stato materialmente erogato dall'Amministrazione finanziaria.
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