Sentenza n. 16821/2026 - Roma, Sezione 1Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Graduatoria definitiva, successivi decreti di rideterminazione e rettifica della graduatoria e atti della commissione del concorso interno per 959 posti di vice ispettore, nella parte in cui non è stato valutato l’incarico di responsabile di sezione svolto dal ricorrente
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, candidato non vincitore con 17,501 punti, aveva indicato un incarico di responsabile della sezione reati contro la persona in danno dei minori e reati sessuali, svolto dal 1° dicembre 2014 e annotato nel foglio matricolare. La valutazione di tale titolo, previsto dal bando tra gli incarichi valutabili con 1,2 punti, avrebbe portato il punteggio a 18,701, superiore a quello dell’ultimo vincitore (18,110). Ha dedotto: violazione della lex specialis e dei criteri predeterminati dalla commissione, nonché contraddittorietà tra atti; violazione dei principi di buon andamento ed efficacia e sviamento, per il pregiudizio all’obiettivo di selezionare candidati idonei alle funzioni gestionali; violazione di uguaglianza, imparzialità, par condicio e non discriminazione per la mancata valutazione ingiustificata del titolo; difetto di motivazione e di trasparenza, violazione delle garanzie partecipative e dei doveri istruttori, anche per il mancato riscontro all’istanza di revisione presentata il 15 aprile 2025. Con i motivi aggiunti ha impugnato le successive rideterminazioni della graduatoria e il verbale n. 106 del 1° ottobre 2025, sostenendo che il riesame disposto in sede cautelare non avesse superato le carenze rilevate e che la commissione avesse introdotto requisiti restrittivi non previsti dal bando. Il Ministero ha sostenuto che la validazione matricolare non comportava valutabilità, che il titolo non eccedeva le mansioni ordinarie e che la richiesta di riesame era tardiva.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso originario e i motivi aggiunti. Ha ritenuto che bando e verbale preliminare avessero già esaurito la discrezionalità amministrativa, individuando le categorie di incarichi valutabili e vincolando la commissione a verificare la riconducibilità concreta del titolo alle categorie indicate, senza introdurre in sede applicativa ulteriori condizioni, come l’esclusione degli incarichi rientranti nelle normali mansioni d’ufficio. Il richiamo ministeriale alla circolare del 18 novembre 2008 e all’art. 67 del d.P.R. 686/1957 non giustificava una restrizione non espressa nella lex specialis; inoltre, l’annotazione matricolare è richiesta per entrambe le tipologie di incarico e non esclude la valutazione di quelli ordinari. L’incarico di responsabile di sezione del ricorrente corrispondeva a una categoria espressamente prevista dal bando e risultava annotato: la sua omissione violava l’autovincolo e la parità di trattamento. La commissione, inoltre, non aveva adeguatamente spiegato eventuali differenze sostanziali che avrebbero impedito la riconduzione dell’incarico alla previsione del bando. Il TAR ha annullato gli atti impugnati in parte qua e, non residuando discrezionalità legittimamente esercitabile, ha ordinato l’attribuzione di 1,2 punti e l’adozione delle conseguenti determinazioni. Ministero condannato alle spese, liquidate in € 1.000, oltre accessori di legge, se dovuti.
Norme richiamate
art. 5, co. 1, lett. a), n. 6, bando di concorso
L’incarico di «responsabile di sezione» ricoperto dal ricorrente è espressamente previsto tra quelli valutabili agli effetti dell’art. 5, co. 1, lett. a), punto 6), del bando di concorso con l’attribuzione di 1,2 punti, sicché non averlo valutato integra effettivamente la violazione dei principi dell’autovincolo, di par condicio e di non discriminazione denunciati dal ricorrente.
La previsione del bando vincola la commissione a valutare gli incarichi che corrispondono alle categorie indicate, attribuendo il punteggio previsto; non è consentito introdurre in fase applicativa requisiti restrittivi non previamente stabiliti.
artt. 3, co. 2, lett. c), 8, co. 1 e 2, e 12, co. 1, d.P.R. 487/1994
In termini generali, va ricordato che vige in ogni concorso pubblico l’obbligo di una rigorosa predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove e dei titoli, che discende dagli artt. 3, co. 2, lett. c), 8, co. 1 e 2, e 12, co. 1, del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, ed è un diretto corollario dei principi di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 della Costituzione, in quanto, tramite la definizione delle regole della competizione in una fase in cui non sono noti né l’identità dei partecipanti né l’esito delle altre prove, assicura che le scelte compiute in fase di selezione siano il risultato di giudizi equi ed oggettivi, scevri dai condizionamenti derivanti dalle interazioni con le posizioni dei candidati avvenute nelle precedenti fasi.
I criteri di valutazione dei titoli devono essere predeterminati prima delle valutazioni individuali, così da autolimitare la discrezionalità tecnica e garantire imparzialità, trasparenza e giudizi obiettivi.
art. 97 Cost.
In termini generali, va ricordato che vige in ogni concorso pubblico l’obbligo di una rigorosa predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove e dei titoli, che discende dagli artt. 3, co. 2, lett. c), 8, co. 1 e 2, e 12, co. 1, del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, ed è un diretto corollario dei principi di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 della Costituzione, in quanto, tramite la definizione delle regole della competizione in una fase in cui non sono noti né l’identità dei partecipanti né l’esito delle altre prove, assicura che le scelte compiute in fase di selezione siano il risultato di giudizi equi ed oggettivi, scevri dai condizionamenti derivanti dalle interazioni con le posizioni dei candidati avvenute nelle precedenti fasi.
I principi di imparzialità e buon andamento impongono la preventiva definizione dei criteri selettivi e la loro uniforme applicazione, a tutela di valutazioni eque e obiettive.
art. 26, co. 3, d.P.R. 335/1982
La valorizzazione delle posizioni ordinative, implicanti l’assunzione delle correlate responsabilità gestionali, nelle quali il lavoratore è prevalentemente impiegato ‒ come quelle alle quali è preposto in via ordinaria e non saltuaria e che, quindi, rientrano proprio «nelle normali mansioni di ufficio» alle quali si riferisce nelle procedure di scrutinio per merito comparativo, ancorché per escluderne la valutabilità, l’art. 67 del d.P.R. 686/1957 impropriamente richiamato dall’amministrazione ‒ sembra meglio rispondere (e corrispondere), infatti, allo scopo della procedura, che è quello di selezionare profili in grado di disimpegnare, eventualmente, compiti di «direzione di distaccamenti o di uffici o unità operative equivalenti, con le connesse responsabilità per le direttive e le istruzioni impartite e per i risultati conseguiti», ai sensi dell’art. 26, co. 3, del d.P.R. 335/1982.
La valorizzazione degli incarichi gestionali ordinari è coerente con lo scopo della selezione, volto a individuare candidati idonei a svolgere funzioni di direzione e le connesse responsabilità.
art. 34, co. 1, lett. c), c.p.a.
Questo Collegio ritiene che il ricorso e i motivi aggiunti siano fondati e vadano accolti, anche attribuendo al ricorrente il punteggio negatogli dalla commissione, ai sensi dell’art. 34, co. 1, lett. c), ult. per., c.p.a., non residuando dai precedenti segmenti procedimentali nei quali l’amministrazione ha individuato i titoli da valutare alcun ulteriore spazio di discrezionalità legittimamente esercitabile in fase di esame delle candidature.
Quando l’amministrazione ha già esaurito la discrezionalità nella predeterminazione delle categorie di titoli e non residuano valutazioni legittimamente discrezionali, il giudice può disporre direttamente l’attribuzione del punteggio dovuto e le conseguenti determinazioni.
Massime di principio
- Nei concorsi pubblici, i criteri di valutazione dei titoli devono essere predeterminati prima dell’avvio delle valutazioni individuali, per autolimitare la discrezionalità tecnica e garantire imparzialità, trasparenza e parità di trattamento.
- Il bando di concorso vincola l’amministrazione e la commissione alla sua applicazione secondo il significato letterale delle clausole; in sede di valutazione non possono essere introdotti requisiti restrittivi o condizioni ulteriori non previamente stabiliti nella lex specialis.
- Quando il bando individua gli incarichi valutabili mediante la denominazione dell’articolazione organizzativa e la posizione di responsabilità, l’amministrazione deve riconoscere il punteggio agli incarichi concretamente riconducibili a tali categorie, senza escluderli per il solo fatto che rientrino nelle mansioni ordinarie, salvo che la lex specialis preveda espressamente tale distinzione.
- L’annotazione matricolare di un incarico, se prevista per diverse tipologie di incarichi, costituisce un requisito minimo documentale e non consente da sola di escludere la valutabilità degli incarichi ordinari.
- Se l’amministrazione ritiene che un incarico formalmente corrispondente a una categoria prevista dal bando sia sostanzialmente diverso e non valutabile, deve motivare adeguatamente le ragioni della mancata riconduzione alla fattispecie concorsuale.
- Quando i criteri del bando hanno esaurito la discrezionalità amministrativa e dagli atti non residuano valutazioni discrezionali legittime, il giudice può ordinare direttamente l’attribuzione del punteggio previsto e le conseguenti determinazioni.
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