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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/2105

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2105 della Commissione del 15 dicembre 2020 che rinnova l’approvazione della sostanza attiva etoxazole come sostanza candidata alla sostituzione, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32020R2105

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento rinnova l'approvazione dell'etoxazole ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, qualificandolo tuttavia come sostanza candidata alla sostituzione. Il rinnovo è subordinato a condizioni restrittive: sono autorizzati solo gli usi su piante ornamentali in serre permanenti, con particolare attenzione alla protezione degli operatori e al rischio per organismi non bersaglio e ambientali. Il regolamento modifica inoltre il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, spostando l'etoxazole dalla parte A alla parte E dell'elenco delle sostanze approvate e fissando una scadenza di approvazione al 31 gennaio 2028. È previsto un obbligo di presentazione di informazioni di conferma entro il 5 gennaio 2023.

Rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva etoxazole come sostanza candidata alla sostituzione e modifica dell'elenco delle sostanze attive approvate nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

Ambito di applicazione

Si applica all'approvazione, al rinnovo e alle condizioni d'uso della sostanza attiva etoxazole ai fini dell'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari nell'Unione europea, ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. Riguarda gli Stati membri, la Commissione, l'EFSA, il richiedente del rinnovo e gli operatori che immettono o utilizzano prodotti fitosanitari contenenti etoxazole. L'applicazione decorre dal 1o febbraio 2021; il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro. Sono esclusi, di fatto, gli usi non conformi alle condizioni specifiche fissate, in particolare gli usi diversi da quelli sulle piante ornamentali in serre permanenti.

Rinnovo dell'approvazione dell'etoxazole come sostanza candidata alla sostituzione

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2105 della Commissione rinnova l'approvazione dell'etoxazole nell'ambito del regime dei prodotti fitosanitari disciplinato dal regolamento (CE) n. 1107/2009. L'atto si fonda sull'esito della procedura di rinnovo avviata su domanda del richiedente, sulle valutazioni dello Stato membro relatore, dell'EFSA e della Commissione, nonché sulle conclusioni secondo cui i criteri di approvazione risultano soddisfatti per usi rappresentativi.

Contesto normativo e valutazione scientifica

L'etoxazole era già iscritto nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e, conseguentemente, considerato approvato ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009 e inserito nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. La procedura di rinnovo è stata avviata nei termini previsti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, con presentazione dei fascicoli supplementari e predisposizione del progetto di rapporto valutativo da parte dello Stato membro relatore, in consultazione con lo Stato membro correlatore.

L'EFSA ha reso pubblici i documenti pertinenti, ha consultato il richiedente e gli Stati membri e ha trasmesso alla Commissione le conclusioni il 12 settembre 2017. La Commissione, tenendo conto anche delle osservazioni del richiedente, ha ritenuto che l'etoxazole non debba essere considerato una sostanza avente proprietà di interferente endocrino, pur richiedendo ulteriori informazioni di conferma per aumentare la solidità della conclusione.

Qualificazione come sostanza candidata alla sostituzione

Pur procedendo al rinnovo, la Commissione qualifica l'etoxazole come sostanza candidata alla sostituzione ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Tale qualificazione discende dal fatto che la sostanza è considerata bioaccumulabile e tossica secondo i criteri dell'allegato II del medesimo regolamento, e quindi ricade nella relativa categoria giuridica che giustifica un livello più elevato di attenzione nella gestione regolatoria.

Condizioni specifiche di impiego

Il rinnovo non è generalizzato, ma è accompagnato da una restrizione puntuale: sono autorizzati solo gli usi sulle piante ornamentali in serre permanenti. La limitazione è motivata da due ordini di ragioni: da un lato, evitare qualsiasi esposizione alimentare dei consumatori, poiché la valutazione del rischio per i prodotti trasformati non ha potuto essere completata e le incertezze restano elevate; dall'altro, ridurre i rischi ambientali, considerato il rischio elevato per gli organismi acquatici, gli artropodi non bersaglio e gli acari del suolo.

Gli Stati membri, nell'applicare i principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, devono prestare particolare attenzione:

  • al potenziale assorbimento dei metaboliti persistenti del suolo nelle colture a rotazione;
  • alla protezione degli operatori, assicurando che le condizioni d'impiego prevedano l'uso di adeguati dispositivi di protezione personale.

Informazioni di conferma e profili scientifici specifici

Il richiedente è tenuto a presentare entro il 5 gennaio 2023 alla Commissione, agli Stati membri e all'EFSA informazioni di conferma relative ai criteri di cui all'allegato II, punti 3.6.5 e 3.8.2, del regolamento (CE) n. 1107/2009. Tali informazioni devono includere una valutazione aggiornata dei dati già trasmessi e, se necessario, ulteriori elementi. Questa richiesta è collegata, in particolare, al tema delle proprietà di interferente endocrino e al rafforzamento della base scientifica della conclusione regolatoria.

Modifica dell'elenco delle sostanze approvate

L'atto modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. La voce relativa all'etoxazole è soppressa dalla parte A dell'allegato e reinserita nella parte E con una nuova scheda. La nuova approvazione decorre dal 1o febbraio 2021 e scade il 31 gennaio 2028, con purezza minima di ≥ 948 g/kg e con le stesse condizioni specifiche di impiego sopra richiamate.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica dal 1o febbraio 2021. La Commissione precisa che il regolamento di esecuzione (UE) 2020/869 aveva già prorogato la precedente approvazione fino al 31 luglio 2021, ma la nuova decisione di rinnovo, essendo intervenuta prima di tale scadenza prorogata, ha reso opportuno anticipare la data di applicazione.

Disposizioni principali

Rinnovo dell'approvazione

L'approvazione della sostanza attiva etoxazole è rinnovata ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il rinnovo è fondato sull'accertamento che i criteri di approvazione dell'articolo 4 risultano soddisfatti per usi rappresentativi, ma la sostanza è qualificata come candidata alla sostituzione.

Qualificazione come sostanza candidata alla sostituzione

La Commissione ritiene che l'etoxazole rientri nella categoria delle sostanze candidate alla sostituzione ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1107/2009, in quanto considerata bioaccumulabile e tossica secondo i criteri dell'allegato II, punti 3.7.2.2 e 3.7.2.3, primo trattino, e quindi rientrante nella condizione di cui all'allegato II, punto 4, secondo trattino.

Condizioni e restrizioni d'uso

Sono autorizzati solo gli usi dell'etoxazole sulle piante ornamentali in serre permanenti. La restrizione mira a escludere l'esposizione alimentare dei consumatori, poiché la valutazione del rischio per i prodotti trasformati non è stata completata, e a limitare l'esposizione ambientale e degli organismi non bersaglio, alla luce del rischio elevato per gli organismi acquatici, gli artropodi non bersaglio e gli acari del suolo.

Interferenza endocrina e informazioni di conferma

La Commissione, sulla base delle conclusioni dell'EFSA, ritiene improbabile che l'etoxazole presenti proprietà di interferente endocrino con attività estrogenica, androgenica, tiroidogenica o steroidogenica. Tuttavia, per rafforzare tale conclusione, il richiedente deve presentare entro il 5 gennaio 2023 informazioni di conferma alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità, incluse una valutazione aggiornata dei criteri di cui all'allegato II, punti 3.6.5 e 3.8.2, del regolamento (CE) n. 1107/2009 e, se del caso, ulteriori informazioni.

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato: la voce 99 relativa all'etoxazole è soppressa dalla parte A e una nuova voce è inserita nella parte E con approvazione dal 1o febbraio 2021 al 31 gennaio 2028, purezza minima ≥ 948 g/kg e le medesime condizioni specifiche di uso e vigilanza.

Data di applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ma si applica dal 1o febbraio 2021. Il regolamento 2020/869 aveva prorogato l'approvazione fino al 31 luglio 2021; il presente atto si applica anticipatamente perché la decisione di rinnovo è stata adottata prima di tale scadenza prorogata.

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitariagricolturasicurezza alimentaresalute e sicurezza chimicaambiente

Testo integrale

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