Sentenza del 06/06/2019 n. 15321 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia delle Entrate aveva contestato alla società la mancata dichiarazione di sopravvenienze attive per 750.000 euro, di ricavi derivanti da sublocazione e vendita immobiliare, nonché l’indebita deduzione di costi, determinando maggiori IRES, IRAP e IVA e relative sanzioni. La società sosteneva che la rinuncia dei soci ai crediti, prevista dall’art. 88, comma 4, TUIR, rendesse non imponibile la sopravvenienza e negava l’esistenza di un abuso del diritto. L’Agenzia contestava inoltre la vendita sottocosto di un immobile a un socio e al coniuge, ritenendola indice di antieconomicità e idonea a giustificare un accertamento induttivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale della società, ritenendo legittima la valutazione dell’operazione di rinuncia al credito come abusiva e antieconomica, in assenza di valide ragioni economiche alternative o concorrenti. Ha invece accolto il ricorso incidentale dell’Agenzia delle Entrate sulla vendita dell’immobile, affermando che l’Amministrazione può procedere ad accertamento induttivo sulla base di presunzioni semplici gravi, precise e concordanti, anche considerando le quotazioni OMI insieme ad altri elementi, purché tali quotazioni non siano utilizzate come presunzione legale automatica. La sentenza è stata cassata limitatamente ai motivi accolti e la causa è stata rinviata alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
Art. 88, comma 4, TUIR
La non imponibilità delle sopravvenienze derivanti dalla rinuncia dei soci a crediti verso la società non opera automaticamente quando l’operazione, valutata nel suo complesso, risulti priva di razionalità economica e finalizzata prevalentemente a ottenere un vantaggio fiscale abusivo.
Art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 600 del 1973
Consente l’accertamento induttivo del reddito d’impresa quando l’Amministrazione disponga di presunzioni semplici gravi, precise e concordanti, anche per ricostruire ricavi non dichiarati derivanti dalla vendita di immobili.
Art. 54, D.P.R. n. 633 del 1972
Consente, ai fini IVA, la rettifica dei ricavi dichiarati sulla base di elementi presuntivi idonei, incluso il carattere antieconomico dell’operazione.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di motivazione deve riguardare un fatto storico decisivo e non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione delle prove o delle argomentazioni già esaminate dai giudici di merito.
Art. 112 c.p.c.
Non è violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato quando il giudice si sia pronunciato sulla questione sostanziale e abbia confermato le sanzioni, anche senza accogliere la richiesta di disapplicazione.
Art. 8, D.Lgs. n. 546 del 1992
La richiesta di disapplicazione delle sanzioni non comporta automaticamente il loro annullamento quando il giudice ritenga accertata una condotta abusiva o elusiva.
Art. 9, comma 3, TUIR
Il valore normale può costituire un elemento di riferimento nella valutazione delle cessioni, ma non determina da solo una presunzione legale di ricavi non dichiarati.
D.L. n. 223 del 2006, art. 35, convertito dalla L. n. 248 del 2006
Il venir meno o la non applicabilità del meccanismo basato sul valore normale non impedisce all’Amministrazione di utilizzare le regole ordinarie dell’accertamento induttivo.
L. n. 88 del 2009
Il ripristino del quadro normativo anteriore in materia di valore degli immobili non esclude la possibilità di accertare ricavi non dichiarati mediante presunzioni semplici, purché adeguatamente motivate.
Massime di principio
- Un’operazione formalmente prevista dalla legge può comunque essere contestata come abuso del diritto se il vantaggio fiscale è lo scopo predominante, l’operazione è priva di razionalità economica e il contribuente non dimostra valide ragioni extrafiscali.
- Quando l’Amministrazione contesta l’antieconomicità di un’operazione particolarmente anomala, spetta al contribuente fornire una spiegazione documentata e credibile delle ragioni economiche e commerciali che l’hanno determinata.
- La rinuncia di un socio a un credito verso la società deve essere valutata insieme alle operazioni collegate, come successive cessioni delle quote o trasferimenti di beni; non è sufficiente richiamare isolatamente la disposizione fiscale che prevede il trattamento agevolato.
- La vendita di un immobile a un prezzo significativamente inferiore ai costi sostenuti o ai valori di mercato può giustificare un accertamento induttivo, soprattutto se l’acquirente è un socio o un soggetto collegato.
- Le quotazioni OMI non costituiscono da sole una prova automatica né una presunzione legale del maggior ricavo, ma possono essere utilizzate come elemento indiziario insieme ad altri dati, quali costi di acquisto e ristrutturazione, rapporti tra le parti e condizioni della vendita.
- In cassazione non è normalmente possibile chiedere una nuova valutazione delle prove: occorre dimostrare una specifica violazione di legge o l’omesso esame di un fatto storico decisivo.
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