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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27144/2022 del 14/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale, confermando quindi l’esito favorevole al soggetto riscossore derivante dalla sentenza d’appello. Ha inoltre posto le spese del giudizio di legittimità a carico della parte soccombente e ha dato atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (concessionario)

La controversia

La controversia trae origine da un avviso di accertamento per TARSU/TIA 2012 notificato a una società, che aveva ottenuto accoglimento in primo grado davanti alla CTP. In appello, però, la CTR ha accolto l’impugnazione del soggetto riscossore e ha rigettato la pretesa della contribuente. In Cassazione la società ha proposto ricorso affidato a quattro motivi: 1) nullità della sentenza d’appello per asserita mancata indicazione della costituzione in giudizio della contribuente e per difetto di motivazione/violazione degli artt. 132 e 156 c.p.c.; 2) violazione delle norme sulla TARSU/TIA e delle disposizioni sul conferimento del servizio al concessionario, nonché delle regole sull’onere della prova, per difetto di legittimazione attiva sostanziale e processuale del soggetto emittente l’atto; 3) violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulle domande ed eccezioni proposte in primo grado e riproposte in appello; 4) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c., relativi all’applicazione della tariffa e all’uso non continuativo di alcune superfici, supportati da perizia di parte. La Corte ha ritenuto tutti i motivi inammissibili: il primo per cumulo eterogeneo di censure e perché la mancata indicazione della costituzione appariva un mero errore materiale, con motivazione comunque sufficiente; il secondo perché la ricorrente non aveva trascritto né prodotto gli atti amministrativi rilevanti, impedendo alla Corte la verifica della dedotta carenza di legittimazione; il terzo perché l’asserita omissione non era stata riportata in modo autosufficiente e, comunque, la sentenza d’appello rendeva implicitamente rigettate le eccezioni incompatibili con la decisione; il quarto perché il vizio di omesso esame non può fondarsi sulla mancata considerazione di una perizia stragiudiziale, mero argomento di prova.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    La doglianza di nullità per mancanza di motivazione o di indicazioni essenziali è stata ritenuta non fondata perché la sentenza di merito risultava comunque comprensibile e la mancata menzione della costituzione era un mero errore materiale.

  • art. 156, comma 2, c.p.c.

    La nullità processuale non è stata ravvisata, poiché la decisione d’appello aveva comunque raggiunto il proprio scopo decisorio.

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    La Corte ha ritenuto inammissibile la formulazione del primo motivo perché cumulava in modo inestricabile censure riferibili a diversi vizi di legittimità.

  • art. 52 d.lgs. n. 446 del 1997

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la carenza di legittimazione del concessionario; la Corte ha però dichiarato inammissibile la censura per difetto di autosufficienza e mancata produzione degli atti rilevanti.

  • art. 53 d.lgs. n. 446 del 1997

    Richiamato in relazione alla pretesa illegittimità dell’atto impositivo per difetto di legittimazione del soggetto emittente.

  • artt. 71, 72, 73 d.lgs. n. 507 del 1993

    Norme invocate per contestare la legittimazione alla riscossione e l’esercizio del potere impositivo; la Corte non ha esaminato il merito per carenza di autosufficienza del motivo.

  • d.lgs. n. 163 del 2006

    Richiamato nel motivo sulla legittimazione del concessionario/affidatario del servizio.

  • d.lgs. n. 60 del 2016

    Richiamato dalla ricorrente nel medesimo motivo relativo all’affidamento del servizio e alla legittimazione del soggetto emittente.

  • art. 112 c.p.c.

    Il vizio di omessa pronuncia è deducibile solo se le domande/eccezioni siano state ritualmente formulate e specificamente riportate nel ricorso; inoltre, se la decisione è incompatibile con l’eccezione, può configurarsi rigetto implicito e non omessa pronuncia.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Non è censurabile come omesso esame di fatto decisivo la mancata considerazione di una perizia stragiudiziale, essendo questa un mero argomento di prova.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente soccombente.

Massime di principio

  • In cassazione, un motivo che cumuli in modo eterogeneo censure riconducibili a diversi numeri dell’art. 360 c.p.c. è inammissibile se non consente di distinguere con chiarezza le singole doglianze.
  • La denuncia di difetto di legittimazione del soggetto impositore o riscossore richiede l’allegazione e la produzione degli atti amministrativi e contrattuali rilevanti; senza tali elementi la Corte non può verificare la censura.
  • Il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. richiede che la domanda o eccezione sia stata ritualmente proposta e sia specificamente riprodotta nel ricorso per cassazione; se la sentenza di merito è logicamente incompatibile con l’eccezione, il vizio può degradare a rigetto implicito.
  • Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere fondato sulla mancata considerazione di una perizia stragiudiziale, che costituisce soltanto un argomento di prova e non un fatto storico decisivo.
  • La motivazione di una sentenza di merito può essere sintetica purché raggiunga il minimo costituzionale e consenta di comprendere la ratio della decisione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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