Sentenza n. 25/2026 - Torino, Sezione 2
per L'ottemperanza della sentenza n. 1535/2024 del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro (R.G. N.8807/2023), pubblicata in data 05.06.2024, notificata il 11.06.2024 e passata in giudicato, di condanna dell’intimato Ministero alla corresponsione a parte ricorrente del risarcimento del danno per abusiva reiterazione di contratti di lavoro dell'importo di euro 6.922,72.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza civile passata in giudicato che aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 6.922,72 a titolo di risarcimento del danno per abusiva reiterazione di contratti di lavoro
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice da giudicato)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 1535/2024 del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero, con pagamento del capitale e degli interessi legali. Ha inoltre chiesto, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con atto meramente formale. Nelle more del giudizio la ricorrente ha dichiarato di avere ricevuto il pagamento di quanto dovuto, insistendo per la condanna dell'amministrazione alle spese sulla base della soccombenza virtuale. Il pagamento risultava eseguito solo dopo la notifica e l'iscrizione a ruolo del ricorso. La ricorrente non ha chiesto il pagamento delle spese legali liquidate direttamente in favore dei difensori antistatari, non avendo comunque legittimazione a pretenderne l'esecuzione in ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere per l'intervenuta esecuzione, in corso di causa, del giudicato civile. Ha tuttavia posto le spese di lite a carico del Ministero secondo il criterio della soccombenza virtuale. Il Collegio ha ritenuto non contestato che la sentenza fosse rimasta ineseguita e che il pagamento fosse intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso, applicando il principio di non contestazione desunto dall'art. 115, comma 1, c.p.c., applicabile al processo amministrativo tramite l'art. 39 c.p.a. In assenza del pagamento sopravvenuto, la domanda di ottemperanza sarebbe stata accolta poiché la sentenza civile era passata in giudicato, era stata notificata al domicilio reale del Ministero ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, ritenuto applicabile anche al giudizio di ottemperanza. Le spese sono state liquidate in euro 500,00, oltre accessori, rimborso del contributo unificato ove versato e distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. Il TAR ha inoltre disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti del Piemonte, considerata l'inerzia dell'amministrazione e il carattere seriale di analoghe inottemperanze, con possibile maturazione di interessi, penalità di mora e ulteriori spese di giudizio.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, promosso per ottenere l'esecuzione del giudicato; nel caso concreto il giudizio è divenuto improcedibile quanto alla pretesa esecutiva per l'intervenuto pagamento, ma ha conservato rilievo ai fini della regolazione delle spese.
art. 39 c.p.a.
Consente il rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile, sulla cui base il TAR ha ritenuto applicabile al processo amministrativo il principio di non contestazione previsto dall'art. 115, comma 1, c.p.c.
art. 115, comma 1, c.p.c.
Il principio di non contestazione consente di considerare provati i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita; il TAR lo ha applicato alla mancata contestazione dell'inottemperanza e del pagamento intervenuto solo dopo la proposizione del ricorso.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l'avvio di azioni esecutive nei confronti delle amministrazioni; il TAR ne ha ritenuto l'applicabilità anche al giudizio di ottemperanza, verificando che il termine fosse decorso prima della proposizione del ricorso.
D.M. 55/2014
È stato utilizzato come parametro per la liquidazione delle spese di lite, ridotte in ragione della semplicità e serialità dell'attività difensiva e dell'esito del giudizio.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione esegue il giudicato nelle more del giudizio di ottemperanza, la domanda esecutiva non può più essere utilmente decisa e deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere; resta però possibile regolare le spese sulla base della soccombenza virtuale.
- Nel giudizio di ottemperanza, l'intervenuto pagamento successivo alla notifica e alla proposizione del ricorso non esclude la condanna dell'amministrazione alle spese, se l'inadempimento ha reso necessaria l'azione giudiziaria.
- La mancata contestazione specifica, da parte dell'amministrazione costituita, dell'inottemperanza e del fatto che il pagamento sia avvenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso consente al giudice amministrativo di applicare il principio di non contestazione mediante il rinvio dell'art. 39 c.p.a. all'art. 115, comma 1, c.p.c.
- Ai fini della proponibilità dell'azione di ottemperanza contro un'amministrazione, deve essere decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del giudicato, previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 e applicabile anche al giudizio di ottemperanza.
- La regolare notificazione del giudicato, il suo passaggio in giudicato e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni costituiscono presupposti sufficienti per l'accoglimento della domanda di ottemperanza, ove l'amministrazione non abbia ancora eseguito la pronuncia.
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