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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21562/2026 del 11/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo che non vi fossero elementi per escludere la colpa nella proposizione del ricorso ai fini della declaratoria di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 29/04/2025. Dal testo emergente, il ricorrente deduceva un motivo fondato su mere doglianze in fatto e su una riproduzione di profili di censura già esaminati e disattesi nei precedenti gradi di giudizio, con riferimento alla sussistenza del reato contestato, indicato nel testo come "reato di cui all'art. 310 c.p. pen.". La Corte rileva che si tratta di censure manifestamente infondate e comunque non idonee a scardinare la motivazione della sentenza impugnata, già correttamente argomentata in diritto.

Norme richiamate

  • art. 310 c.p. pen.

    La sentenza richiama il reato indicato nel testo come oggetto della contestazione, ma il riferimento normativo è riportato in modo testualmente incerto; dal contesto emerge solo che le censure riguardavano la sussistenza del reato contestato, già vagliata e disattesa nei gradi di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che non ricorra assenza di colpa nella proposizione del ricorso.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    Il richiamo è utilizzato per escludere la sanzione pecuniaria solo quando l'inammissibilità del ricorso non sia ascrivibile a colpa del ricorrente; nel caso concreto la Corte ritiene invece sussistente la colpa.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si risolve nella mera riproposizione di censure di fatto già esaminate e motivate correttamente dai giudici di merito, senza evidenziare un vizio giuridicamente rilevante della decisione impugnata.
  • In cassazione non sono deducibili, se non nei limiti consentiti, doglianze che si esauriscono in una diversa lettura del materiale probatorio o in contestazioni fattuali prive di specifica evidenza di illogicità o violazione di legge.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella proposizione del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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