Cassazione Civile, Sentenza n. 32174/2024 del 12/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Comune impugnava la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva confermato un avviso di addebito INPS per il recupero della contribuzione di finanziamento dell'indennità economica di malattia relativa al periodo 1/1/2015-1/1/2016 per lavoratori originariamente assunti ex D.L. 24/1986 (ex COIME) e poi stabilizzati, soggetti al CCNL Edilizia. Il Comune deduceva che quei dipendenti fossero obbligatoriamente iscritti e già contribuenti presso la Cassa pensioni degli istituti di previdenza dei dipendenti (CPDEL/INPDAP) ai sensi dell'art. 4 comma 2 L. 274/1991 e che quindi l'avviso INPS fosse ingiustificato (duplicazione contributiva). Inoltre censurava la fondatezza dell'applicazione della disciplina della L. 138/1943 (settore industria) ai pubblici dipendenti e la violazione delle norme citate dalla sentenza di appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Comune, ha cassato la sentenza della Corte d'appello e ha rinviato alla Corte d'Appello di Palermo in diversa composizione per un nuovo esame. La Corte ha ritenuto che il giudice d'appello non avesse valutato adeguatamente l'applicabilità dell'art. 4 comma 2 L. 274/1991 (obbligatorietà di iscrizione alla Cassa per tutti i dipendenti degli enti locali) e non avesse verificato in fatto se e come i contributi fossero stati effettivamente versati alla Cassa dei dipendenti pubblici, con la conseguente necessità di accertare la possibile duplicazione contributiva o l'effettiva sorgente dell'obbligo contributivo. Ha inoltre richiamato le complesse modifiche legislative e giurisprudenziali (art. 20 D.L. 112/2008 e successive modifiche/interpretazioni) e disposto che il giudice del rinvio approfondisca i profili di fatto e di diritto per stabilire la fondatezza della pretesa INPS. Le spese del giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice di rinvio.
Norme richiamate
La Corte ha richiamato l'obbligatorietà dell'iscrizione alla Cassa pensioni degli istituti di previdenza per tutti i dipendenti degli enti locali "a qualunque titolo assunti" (compresi ex-COIME) e ha ritenuto che la mancata considerazione di tale norma da parte del giudice d'appello abbia impedito un corretto accertamento della posizione contributiva e di possibili duplicazioni contributive.
La Corte ha osservato che la disciplina originaria della L. 138/1943 riguarda lavoratori del settore industria, ma che parti della stessa (e le successive interpretazioni/novazioni) sono state oggetto di declaratorie di incostituzionalità e di interventi legislativi che hanno complicato la portata dell'obbligo contributivo; va dunque valutato con attenzione se e come tale disciplina possa essere estesa ai pubblici dipendenti nel caso concreto.
D.L. 112/2008 (conv. L. 133/2008)
art. 20 (e relative modifiche/transizioni)
La Corte ha richiamato la disciplina di riordino (art. 20) che aveva inciso sull'obbligo di contribuzione di malattia e le successive vicende (interventi della Corte costituzionale e modifiche normative) che hanno introdotto soluzioni diverse nel tempo; la valutazione dell'applicabilità temporale e soggettiva di tali norme è cruciale per decidere la fondatezza della pretesa INPS.
art. 18 comma 16 (introduzione del comma 1-bis all'art. 20 D.L. 112/2008)
La norma ha reinserito, con efficacia differenziata per alcuni soggetti e periodi, l'obbligo di versamento della contribuzione di finanziamento dell'indennità di malattia per datori che corrispondono il trattamento ai propri dipendenti; la Corte ha indicato che tali modifiche devono essere valutate rispetto ai periodi interessati e alla concreta posizione contributiva dell'ente.
Richiamata dalla Corte in relazione alla possibilità di determinare la misura contributiva secondo aliquote rideterminate (richieste dall'INPS); la corretta applicazione delle aliquote richiede attenzione alla normativa e ai periodi interessati.
Massime di principio
- Verificare sempre l'iscrizione obbligatoria e i versamenti effettuati dall'ente alla Cassa previdenziale competente (art. 4 co.2 L. 274/1991): l'esistenza di una posizione contributiva attiva presso la Cassa dei dipendenti pubblici può escludere o limitare la legittimità di richieste integrative da parte dell'INPS per lo stesso periodo e medesimi lavoratori.
- Distinguere fra la natura del datore di lavoro (pubblico vs privato) e l'inclusione nella disciplina collettiva del settore industria: l'applicazione di norme rivolte al settore industria non può essere automatica per i pubblici dipendenti senza verificare le previsioni di legge, le iscrizioni effettive e le decisioni di incostituzionalità o le disposizioni transitorie.
- Accertare i fatti materiali: se l'ente ha erogato direttamente le indennità di malattia e ha già versato contributi ad altro ente, il giudice deve esaminare la sussistenza di duplicazioni contributive e il rapporto fra pagamenti effettuati e eventuali debiti residui.
- Tenere in conto le modifiche legislative e le pronunce costituzionali: l'obbligo contributivo può variare nel tempo per effetto di interventi normativi (es. art. 20 D.L.112/2008 e successivi comma 1-bis) e di interpretazioni costituzionali; valutare sempre la normativa vigente nel periodo oggetto della pretesa.
- Quando l'INPS avanza pretese per periodi coincidenti con altri procedimenti, verificare l'eventuale duplicazione di avvisi e coordinare gli accertamenti tra i procedimenti per evitare giudicati contrastanti o duplicazioni di riscossione.
- In contenziosi analoghi è frequentemente necessario il rinvio ad un giudice di merito per accertamenti di fatto (iscrizioni, versamenti, natura dei rapporti di lavoro, applicazione del contratto collettivo) prima di dichiarare definitivamente fondata o infondata la pretesa contributiva.
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