Cassazione Civile, Ordinanza n. 14804/2025 del 02/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (comune)
La controversia
Un comune aveva emesso un avviso di accertamento TARSU per l'anno 2009 nei confronti della società che, secondo l'amministrazione, era l'effettiva titolare del godimento dell'immobile adibito a hotel, dopo aver ritenuto simulata la locazione formalmente intercorso con un'altra società. La CTP aveva respinto il ricorso della contribuente e la CTR aveva confermato, valorizzando la coincidenza della compagine societaria e l'irrisorietà del canone locatizio. In cassazione la società ha dedotto: 1) difetto di giurisdizione del giudice tributario sulla declaratoria di simulazione del contratto di locazione, sostenendo che la questione spettasse al giudice ordinario; 2) omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che la CTR non avesse valutato la rilevanza degli atti richiamati ai fini della simulazione; 3) violazione di legge per mancata indicazione del procedimento di calcolo degli interessi nell'avviso, richiamando anche l'art. 7 l. 212/2000 in tema di motivazione dell'atto impositivo.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha affermato che il giudice tributario può conoscere incidentalmente della simulazione del contratto quando ciò sia necessario per decidere sulla pretesa fiscale, e che l'ufficio può accertare la simulazione relativa senza dover attendere un giudizio autonomo. Ha ritenuto inammissibile il secondo motivo per il divieto di riesame del vizio motivazionale in presenza di doppia conforme e per difetto di specifica decisività del fatto asseritamente omesso. Ha ritenuto il terzo motivo inammissibile per difetto di autosufficienza, perché la questione non risultava adeguatamente allegata come dedotta in appello, e comunque infondato nel merito, affermando che, per gli interessi accessori, è sufficiente indicare importo, base normativa e decorrenza, senza esporre tutti i passaggi del calcolo. La ricorrente è stata condannata alle spese e, ricorrendone i presupposti, è stato dato atto dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 1, c.p.c.
È la norma invocata per denunciare il difetto di giurisdizione; la Corte ne esclude la fondatezza perché il giudice tributario può conoscere incidentalmente della simulazione ai fini della decisione fiscale.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il motivo sul vizio motivazionale è dichiarato inammissibile, anche per effetto della doppia conforme e per mancata dimostrazione della decisività del fatto omesso.
art. 348-ter c.p.c.
In presenza di doppia conforme e in assenza di divergenza delle ragioni di fatto tra le due decisioni di merito, il vizio motivazionale non è deducibile nei termini prospettati.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La censura per violazione di legge sul calcolo degli interessi è scrutinata e respinta; il ricorso non può introdurre questioni nuove non trattate nei gradi di merito.
art. 7 l. 212/2000
Il richiamo è usato dalla ricorrente per sostenere un difetto di motivazione dell'atto, ma la Corte afferma che per gli interessi è sufficiente l'indicazione dell'importo, della base normativa e della decorrenza.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1, comma 3
Il giudice tributario risolve incidentalmente ogni questione da cui dipende la controversia, salvo querela di falso e stato o capacità delle persone.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
l. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
È richiamata come norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Il giudice tributario può accertare in via incidentale la simulazione di un contratto quando tale verifica sia necessaria per stabilire la legittimità della pretesa fiscale, senza che occorra un previo giudizio autonomo davanti al giudice ordinario.
- In presenza di doppia conforme, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se il ricorrente non dimostra una divergenza delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito e non indica la decisività concreta del fatto asseritamente trascurato.
- In cassazione non sono esaminabili questioni nuove non trattate nei gradi di merito; la parte deve indicare specificamente dove la questione sia stata dedotta in precedenza, a pena di inammissibilità per difetto di autosufficienza.
- L'obbligo di motivazione dell'atto impositivo sugli interessi è assolto mediante l'indicazione dell'importo richiesto, della base normativa e della decorrenza; non è necessario esporre tutti i singoli passaggi del calcolo quando si tratta di operazioni matematiche semplici.
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