Cassazione Penale, Ordinanza n. 18883/2025 del 20/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di cassazione esamina il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado per truffa. La fattispecie concreta riguarda un presunto artifizio posto in essere da un broker assicurativo, che avrebbe indotto la persona offesa a sottoscrivere un atto presentato come contratto di assicurazione per la propria autovettura, poi risultato falso, in danno della vittima e in data 3 luglio 2018. Con il ricorso si deducono: violazione di legge ex art. 640 c.p. per l'asserita mancanza di richiesta di denaro e per la sola falsa sottoscrizione di una informativa precontrattuale, oltre all'impossibilità di completare gli adempimenti per l'arresto; vizi di motivazione per mancata risposta ai motivi di appello, in particolare sull'assenza di una data di decorrenza nel documento sottoscritto, sull'assenza di somme percepite dall'imputato, sulla sua buona fede e sulla mancata lesione della volontà negoziale della persona offesa, comunque interessata a stipulare il contratto; con motivi nuovi si contesta anche l'interpretazione delle dichiarazioni della parte civile e si ribadisce che la vittima avrebbe sottoscritto un preventivo e non un contratto di assicurazione.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ritiene che le censure ripropongano motivi già esaminati dalla Corte d'appello e, soprattutto, che si fondino su una diversa lettura del compendio fattuale e probatorio, attività riservata al giudice di merito e non consentita in sede di legittimità. La motivazione della sentenza impugnata viene reputata esaustiva, logica e coerente, senza emergenti travisamenti di emergenze processuali rilevabili in cassazione. Conseguentemente, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 640 c.p.
Richiamato come norma incriminatrice della truffa contestata; la Corte non entra nel merito della sua integrale sussistenza, limitandosi a rilevare l'inammissibilità delle doglianze che miravano a una diversa ricostruzione dei fatti.
art. 616 c.p.p.
Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende in conseguenza della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del compendio fattuale e probatorio, poiché la ricostruzione dei fatti e il peso degli elementi istruttori appartengono al giudice di merito.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riprodurre censure già esaminate e disattese dal giudice d'appello, senza individuare effettivi errori di diritto o manifeste illogicità della motivazione.
- La motivazione della sentenza di merito è sufficiente quando dia conto in modo critico di tutti gli elementi istruttori rilevanti e spieghi coerentemente le ragioni dell'affermazione di responsabilità.
- La deduzione di travisamenti della prova è scrutinabile solo se emergano dagli atti in modo specifico e rilevante in sede di legittimità; in mancanza, la censura resta una contestazione del merito non proponibile in cassazione.
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