Cassazione Penale, Sentenza n. 23970/2025 del 27/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale per il riesame di Catanzaro che aveva annullato parte della misura cautelare in carcere (limitamente ai capi 239, 242, 243) e confermato la restante misura. Il ricorso per cassazione, proposto dal difensore, deduceva: (i) violazione di legge e difetto di motivazione sulle esigenze cautelari (omessa valutazione del tempo trascorso dai fatti 2021/2022 e dello stato di detenzione per altra causa come fattore che eliderebbe il pericolo di reiterazione); (ii) violazione di legge e difetto di motivazione rispetto all'aggravante ex art. 416‑bis.1 cod. pen., per mancato confronto con due sentenze di assoluzione del 2019 e 2022; (iii) vizio nell'interpretazione delle intercettazioni telefoniche, ritenute ambigue e prive di riscontri esterni; (iv) violazione del principio di proporzionalità e mancata valutazione dell'idoneità di misure meno afflittive rispetto alla custodia cautelare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Motivazioni principali: il motivo relativo all'interpretazione delle intercettazioni è inammissibile perché generico e perché la valutazione interpretativa delle intercettazioni costituisce apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito; i motivi sulle esigenze cautelari (primo e quarto) sono infondati perché il Tribunale ha correttamente applicato i criteri giurisprudenziali sulla persistenza della pericolosità per reati di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, considerando anche la capacità organizzativa e la stabile operatività delle associazioni e riscontrando che il ricorrente, pur detenuto per altra causa, ha mantenuto contatti e dato istruzioni ai sodali; il motivo sull'art. 416‑bis.1 è infondato in quanto il Tribunale ha valutato e ravvisato il dolo intenzionale di agevolare il sodalizio mafioso, anche alla luce di espressioni significative riportate nelle intercettazioni (es. "odora di mafia compa'") e del quadro indiziario complessivo. Conclusione: rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Regola la modalità di esposizione dei motivi nel ricorso per cassazione; citata come criterio formale a cui si è conformata la esposizione dei motivi nel ricorso.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Presunzione di perdurante pericolosità dell'indagato per reati di particolare gravità; applicata per giustificare la misura cautelare nonostante il tempo trascorso, dato che va valutata la capacità di reiterare reati della stessa professionalità criminale.
art. 416‑bis cod. pen. e art. 416‑bis.1 cod. pen.
Distinzione tra la fattispecie dell'associazione mafiosa e la specifica aggravante soggettiva di cui all'art. 416‑bis.1 (dolo intenzionale di agevolare il sodalizio); la Corte ha ritenuto sussistente l'elemento psicologico richiesto per l'aggravante sulla base del quadro indiziario e di frasi intercettate.
art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
Richiama che, sebbene le intercettazioni tra terzi possano necessitare di riscontri, il contenuto può costituire prova diretta se valutato secondo criteri di linearità logica; la Corte ha ritenuto rispettato tale criterio.
Giurisprudenza: Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015 (Sebbar)
Principio secondo cui l'interpretazione del linguaggio criptico nelle intercettazioni è questione di fatto riservata al giudice di merito e non sindacabile in Cassazione se dotata di logica e di massime di esperienza.
Giurisprudenza: Sez. 3, n. 10683 del 07/11/2023 (Mascia)
Conferma che le intercettazioni tra terzi, se valutate con criteri di linearità logica, possono costituire fonte probatoria diretta anche senza riscontri esterni.
Giurisprudenza: Sez. 3, n. 16357 del 12/01/2021 (PTM/Amato)
In materia di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti la prognosi di pericolosità si valuta complessivamente e il tempo trascorso è solo uno degli elementi rilevanti.
Massime di principio
- La Cassazione non è sede per rinnovare la valutazione di fatto delle intercettazioni: le censure generiche sull'interpretazione degli atti intercettati sono inammissibili se non indicano specificamente le conversazioni contestate e offerte letture alternative concrete.
- Nelle ipotesi di associazione per il traffico di stupefacenti la presunzione di perdurante pericolosità (art. 275, comma 3 c.p.p.) mantiene rilievo anche se i fatti sono anteriori, perché va valutata la possibilità di reiterazione di condotte della stessa 'professionalità' criminale e l'organizzazione e capacità di approvvigionamento del sodalizio.
- Lo stato di detenzione per altra causa non elimina automaticamente il rischio di reiterazione: il giudice deve valutare se il detenuto abbia mantenuto contatti o potuto influire sull'associazione (istruzioni, rapporti con referenti), circostanze che possono giustificare la custodia cautelare.
- Per far valere la non sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416‑bis.1 occorre dimostrare l'assenza del dolo intenzionale di agevolare l'associazione mafiosa; la semplice conoscenza dell'esistenza dell'organizzazione non è di per sé sufficiente a escludere l'aggravante.
- Se si impugna in Cassazione la motivazione del giudice di merito, bisogna muovere censure di diritto ben circostanziate; i rilievi che richiedono una diversa valutazione delle prove sono, di regola, inammissibili.
- Per contestare intercettazioni in modo efficace, la difesa deve indicare puntualmente le conversazioni contestate, proporre una interpretazione alternativa coerente e, se possibile, offrire elementi di riscontro o indicare vizi specifici nella trascrizione o nella catena probatoria.
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