Sentenza n. 1929/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: dinieghi prefettizi dell’accesso a documenti relativi ai controlli di polizia posti a fondamento di un divieto di detenzione di armi e munizioni
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto, ai sensi della l. 241/1990, di conoscere gli atti e i provvedimenti relativi ai tempi e ai luoghi dei controlli effettuati dalle forze dell’ordine, nonché i nominativi dei soggetti con i quali era stato controllato e gli estremi dei loro precedenti penali. La richiesta riguardava controlli richiamati in un precedente provvedimento prefettizio del 2014, con cui gli era stato vietato detenere armi e munizioni. La Prefettura ha negato l’accesso per difetto di attualità dell’interesse, trasmettendo comunque una nota informativa della Questura con i nominativi dei terzi oscurati per ragioni di riservatezza. Il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 24 e 25 l. 241/1990, sostenendo che l’accesso avesse finalità difensive, in particolare per valutare la proposizione di un’istanza di riesame del provvedimento del 2014, e ha contestato l’oscuramento dei nominativi. Il Ministero ha eccepito l’infondatezza della pretesa, rilevando che il divieto del 2014 era fondato anche su precedenti penali del ricorrente e che una precedente istanza di riesame era già stata respinta nel giugno 2025.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Gli esiti dei controlli di territorio, con i relativi accertamenti e identificazioni, rientrano tra gli atti sottratti all’accesso dal D.M. 16 marzo 2022 del Ministero dell’interno, in quanto attinenti alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e alla prevenzione della criminalità. Tale esclusione deve essere coordinata con l’art. 24, comma 7, l. 241/1990, che garantisce l’accesso difensivo quando la conoscenza dei documenti sia necessaria, e, in presenza di dati giudiziari di terzi, soltanto quando sia strettamente indispensabile. L’onere di dimostrare tale necessità grava sul richiedente. Nel caso concreto, il requisito non è stato dimostrato: il divieto di detenzione armi del 2014 era ormai inoppugnabile per decorso dei termini; il provvedimento si fondava anche su vicende penali proprie del ricorrente, non influenzate dalla conoscenza dei nominativi dei terzi; inoltre, la via del riesame amministrativo era già stata esperita e respinta. La conoscenza in chiaro dei nominativi oscurati non era quindi necessaria né strettamente indispensabile per la tutela difensiva. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 24, comma 6, l. 241/1990
con regolamento [...] il Governo può prevedere casi di sottrazione all’accesso di documenti amministrativi [...] quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni
Consente di escludere dall’accesso documenti riguardanti la riservatezza, nel rispetto della disciplina regolamentare attuativa.
art. 24, comma 7, l. 241/1990
Deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l’accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile
L’accesso difensivo prevale sulle esigenze di riservatezza soltanto quando la conoscenza sia necessaria e, per i dati giudiziari di terzi, strettamente indispensabile; la relativa dimostrazione spetta al richiedente.
art. 25 l. 241/1990
È richiamato quale fondamento della pretesa di accesso, ma la decisione si concentra sui limiti sostanziali derivanti dall’art. 24, commi 6 e 7.
art. 10 D.P.R. 184/2006
i casi di esclusione dell’accesso sono stabiliti con il regolamento di cui al comma 6 dell’articolo 24 della legge, nonchè con gli atti adottati dalle singole amministrazioni ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 2
Riconduce la disciplina dei casi di esclusione ai regolamenti generali e agli atti adottati dalle singole amministrazioni.
art. 3, lett. a), D.M. 16 marzo 2022 del Ministero dell’interno
le relazioni di servizio e gli altri atti o documenti presupposto per l’adozione di atti o di provvedimenti [...] inerenti all’attività di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalità
Sottrae all’accesso le relazioni di servizio e gli atti presupposti relativi alle attività di controllo, prevenzione e sicurezza pubblica, salvo i documenti soggetti per legge o regolamento a pubblicità.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce il presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi nella diffusione della sentenza.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato unitamente alla normativa nazionale a tutela dei dati personali e della dignità degli interessati.
Massime di principio
- Gli esiti dei controlli di territorio, gli accertamenti e le identificazioni effettuati dalle forze dell’ordine nell’attività di prevenzione e tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica rientrano tra i documenti sottratti all’accesso ai sensi della disciplina regolamentare del Ministero dell’interno, salvo che siano soggetti a pubblicità per legge o regolamento.
- L’accesso difensivo ai documenti contenenti dati giudiziari di terzi è consentito soltanto quando il richiedente dimostri che la conoscenza dei documenti è strettamente indispensabile per curare o difendere una propria posizione giuridica.
- La mera finalità dichiarata di valutare un riesame amministrativo non dimostra la stretta indispensabilità dell’accesso quando il provvedimento cui la richiesta si riferisce è ormai inoppugnabile, l’istanza di riesame sia già stata respinta e gli atti richiesti non possano incidere sugli ulteriori autonomi presupposti del provvedimento.
- Nel bilanciamento tra accesso difensivo e riservatezza di terzi gravati da precedenti penali, il richiedente deve dimostrare in concreto che la conoscenza dei nominativi e degli estremi dei precedenti sia indispensabile; in mancanza, è legittimo oscurare tali dati e negare l’accesso alla parte eccedente.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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