Cassazione Civile, Ordinanza n. 01403/2023 del 18/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (coerede)
La controversia
Nel giudizio di scioglimento della comunione ereditaria i ricorrenti lamentavano che la corte territoriale avesse omesso di pronunciarsi sulla richiesta, formulata da una dei condividenti, di attribuzione di tre beni comuni indivisibili, compresi nell’asse ereditario per una quota pari a un mezzo, mentre l’altra quota di tali beni apparteneva già alla richiedente per titolo autonomo rispetto alla successione. Secondo i ricorrenti, trattandosi di immobili non comodamente divisibili e risultando la richiedente il maggiore quotista (66%), sussistevano i presupposti per l’applicazione dell’art. 720 c.c. Il ricorso sosteneva quindi la violazione delle regole divisorie e, in sostanza, la mancata considerazione del criterio di preferenza per l’assegnazione del bene indivisibile al condividente titolare della quota maggiore.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l’istanza di attribuzione del bene indivisibile nello scioglimento della comunione non costituisca una vera e propria domanda, ma attenga alle modalità della divisione; perciò non è configurabile un vizio di omessa pronuncia. Ha inoltre osservato che la sentenza impugnata aveva correttamente proceduto alla divisione ex artt. 718 e 727 c.c. distribuendo quote indivise di beni compresi in più comunioni, sicché il problema della indivisibilità materiale dei singoli cespiti non era attuale nel giudizio di divisione ereditaria. L’eventuale indivisibilità avrebbe potuto rilevare solo nello scioglimento dell’ulteriore comunione residua. Nulla è stato disposto sulle spese; è stato inoltre dato atto dell’obbligo, se dovuto, del versamento dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 718 c.c.
il coerede ha diritto alla propria quota in natura, ma tale diritto non implica necessariamente una porzione di ciascun bene della massa ereditaria.
art. 720 c.c.
si applica eccezionalmente agli immobili non comodamente divisibili; presuppone che il problema della divisibilità sia attuale nella divisione e non già superato dall’assetto dei rapporti tra comunioni.
art. 727 c.c.
la divisione deve formare porzioni che, per quanto possibile, riproducano la composizione qualitativa della massa ereditaria; i beni si distribuiscono nei lotti secondo un criterio non solo quantitativo ma anche qualitativo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
in caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nello scioglimento della comunione ereditaria l’istanza di attribuzione di un bene indivisibile non integra una domanda autonoma, ma una mera modalità di attuazione della divisione; di conseguenza, la sua mancata considerazione non dà luogo, di per sé, a omessa pronuncia.
- La disciplina dell’art. 720 c.c. ha natura eccezionale e opera solo quando l’indivisibilità del bene o l’impossibilità di frazionarlo rilevino concretamente nella divisione; il relativo accertamento richiede una verifica rigorosa dei presupposti.
- Il diritto del coerede alla quota in natura non comporta diritto a una frazione materiale di ciascun singolo bene ereditario, bensì a una porzione dell’asse che, per quanto possibile, ne riproduca la composizione qualitativa complessiva.
- La divisione ereditaria può avvenire mediante attribuzione di quote indivise di un bene compreso nell’asse; in tal caso si scioglie la comunione ereditaria oggetto del giudizio, restando eventualmente ferma un’ulteriore comunione sul bene attribuito, da sciogliere in separata sede.
- Quando il coerede assegnatario è già titolare di una quota del bene per titolo autonomo e preesistente rispetto alla successione, l’attribuzione può determinare lo scioglimento di entrambe le comunioni, rendendo non attuale il problema della divisibilità materiale del singolo cespite nel giudizio di divisione ereditaria.
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