Sentenza del 21/03/2019 n. 7984 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la sentenza della CTR del Lazio relativa alla cartella di pagamento emessa per la maggiore ICI dovuta per l'anno 2004. Ha dedotto: la lesione del diritto di difesa per la sospensione della discussione dopo la querela di falso sulla notifica della cartella; l'omessa sospensione del giudizio sulla cartella in attesa della definizione del giudizio sull'avviso di liquidazione; l'omesso ricalcolo del ruolo dopo la riduzione della pretesa impositiva a Euro 74.500,00.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, poiché la società non aveva indicato quali concrete difese non avrebbe potuto svolgere. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: per l'ICI non opera la riscossione frazionata e la cartella può quindi essere emessa per l'intero importo anche durante il giudizio sull'avviso di accertamento o liquidazione. Il terzo motivo è stato rigettato perché la sentenza della CTP aveva già limitato la pretesa all'importo ridotto, rendendo inutile un ulteriore ricalcolo del ruolo. La società è stata condannata a pagare a Roma Capitale Euro 4.100,00 per spese processuali, oltre accessori e rimborso forfettario del 15%, nonché l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Disciplina il ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto; i motivi devono essere specificamente illustrati.
Articoli 24 e 111 Cost.
Tutela il diritto di difesa e il giusto processo. La loro violazione deve però essere allegata indicando quale concreta possibilità difensiva sia stata preclusa.
Art. 34 del D.Lgs. n. 546/1992
Riguarda la trattazione della controversia nel processo tributario; nel caso concreto non è stata riconosciuta una lesione concreta del diritto di difesa.
Art. 295 c.p.c.
Prevede la sospensione necessaria del processo quando la decisione dipende dalla soluzione di un'altra causa. La Corte ha escluso che fosse necessaria la sospensione del giudizio sulla cartella ICI.
Art. 68, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992
nei "casi in cui è prevista la riscossione frazionata del tributo"
La disciplina del pagamento frazionato durante il processo non si applica all'ICI, poiché per tale tributo non opera la riscossione frazionata.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto integrale del ricorso, impone il versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Art. 1, comma 17, della Legge n. 228/2012
Ha introdotto l'obbligo del contributo unificato aggiuntivo nei casi di rigetto integrale, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
D.P.R. n. 602/1973, art. 15, e D.Lgs. n. 46/1999, art. 37
La Corte richiama la disciplina storica della riscossione frazionata, non applicabile all'ICI e comunque abrogata nella parte pertinente.
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario, la sospensione del giudizio per pendenza di un'altra causa è necessaria solo quando ricorre una concreta dipendenza giuridica prevista dalla legge; non basta che i due procedimenti riguardino atti collegati.
- Per l'ICI, secondo il principio applicato dalla Corte, l'amministrazione può emettere la cartella per l'intero importo anche mentre è pendente l'impugnazione dell'avviso presupposto, poiché non opera la riscossione frazionata.
- Una censura sul diritto di difesa deve indicare in modo preciso quali argomenti, prove o attività processuali siano stati concretamente impediti; una doglianza generica è inammissibile.
- Quando una precedente decisione ha già ridotto l'importo della pretesa e tale limite risulta chiaramente dalla motivazione, non è necessariamente richiesto un nuovo ricalcolo formale del ruolo.
- Il rigetto integrale del ricorso comporta normalmente la condanna alle spese e, nei casi previsti, il pagamento di un ulteriore contributo unificato.
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