Sentenza n. 15875/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione cautelare: - della graduatoria dei candidati vincitori della «Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali (bando di concorso n. 290773 dell’11 luglio 2025)», per la Direzione Regionale Lombardia, pubblicata il 27 novembre 2025 sul sito istituzionale dell’Amministrazione resistente; - degli atti correlati alla suddetta procedura concorsuale, come meglio indicati in ricorso; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione resa dalla difesa della ricorrente all'udienza del 7 ottobre 2026. Non ha esaminato nel merito le censure rivolte contro la graduatoria e gli atti della procedura. Ha compensato le spese, considerata la definizione esclusivamente in rito e l'interesse azionato.
Atto impugnato: graduatoria dei vincitori, per la Direzione Regionale Lombardia, della selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 2.700 funzionari giuridico-tributari, pubblicata il 27 novembre 2025, e atti correlati
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'annullamento della graduatoria dei vincitori e degli atti correlati della selezione pubblica bandita l'11 luglio 2025, previa sospensione cautelare. Il testo non espone il contenuto dei singoli motivi di illegittimità, rinviando alle articolazioni dell'atto di ricorso. Nel corso dell'udienza pubblica del 7 ottobre 2026, la difesa della ricorrente ha dichiarato sopravvenuta la carenza di interesse alla decisione.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Ritenuto pertanto che occorre prendere atto di quanto precede e, per l’effetto, dichiarare l’improcedibilità del ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art.35, co.1, lett. c) del codice del processo amministrativo, sussistendo dunque i presupposti per la sua definizione in forma semplificata, ai fini della relativa declaratoria;
La sopravvenuta carenza di interesse, dichiarata dalla parte ricorrente nel corso dell'udienza, comporta l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
Massime di principio
- Il ricorso per l'annullamento diviene improcedibile quando, dopo la sua proposizione, sopravviene la carenza di interesse alla decisione, della quale il giudice prende atto.
Come è indicizzato
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