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Sentenza

Sentenza n. 1028/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano n. -OMISSIS-, Sezione Lavoro, pubblicata in data 07.09.2023.

Giustizia amministrativa202502766

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente per gli anni scolastici 2017/18-2021/22

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata il 7 settembre 2023, con la quale era stato accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico della Carta del docente ai sensi dell'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21 e 2021/22. La sentenza è stata notificata al Ministero il 7 marzo 2025, è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 12 giugno 2024, ed è decorso senza esito il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Poiché l'Amministrazione non ha dato esecuzione al titolo e non ha contestato l'inadempimento, la ricorrente ha chiesto l'adozione degli atti necessari, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 2, lettera e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha dichiarato l'inottemperanza del Ministero al giudicato. Ha ordinato all'Amministrazione di dare completa esecuzione alla sentenza del Tribunale di Milano, provvedendo entro 60 giorni dalla comunicazione della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, o un dirigente o funzionario delegato, assegnandogli ulteriori 60 giorni dalla comunicazione dell'inerzia. Il commissario dovrà adottare gli atti necessari, anche coordinandosi con le strutture amministrative competenti, senza compenso. La richiesta di penalità di mora è stata respinta allo stato, poiché, considerata l'esiguità dell'importo da corrispondere, non sono stati ravvisati i relativi presupposti; il TAR ha tuttavia precisato che la penalità potrà essere disposta su istanza della ricorrente in caso di persistente inottemperanza oltre il termine assegnato. Il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in 1.000 euro per compensi, oltre accessori e spese generali, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Attribuisce al giudice dell'ottemperanza il potere di ordinare l'esecuzione del giudicato, adottare le misure conseguenti e fissare, su richiesta, una somma di denaro dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell'esecuzione.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997

    termine dilatorio di 120 giorni

    Prevede, per le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici, un termine per completare le procedure di esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali esecutivi comportanti il pagamento di somme.

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    È la disposizione posta a fondamento del beneficio economico della Carta del docente riconosciuto dal giudicato del giudice ordinario.

  • art. 93 c.p.c.

    Richiamato per la distrazione delle spese processuali in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Richiamati per la regolazione delle spese del giudizio amministrativo e per il rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile compatibili.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato in relazione all'onere del contributo unificato, se dovuto nel giudizio.

Massime di principio

  • Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, può ordinare a un'amministrazione di dare completa esecuzione a un giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario quando l'obbligo amministrativo risultante dal titolo sia rimasto ineseguito e il giudicato sia documentalmente comprovato.
  • L'assenza di contestazione da parte dell'amministrazione del mancato adempimento, a fronte della documentazione prodotta dal ricorrente, consente di ritenere accertata l'inottemperanza e di adottare le misure necessarie all'esecuzione del giudicato.
  • Il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'adempimento e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta destinato a intervenire, entro un successivo termine, in caso di persistente inerzia dell'amministrazione.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 2, lettera e), c.p.a. non deve essere disposta automaticamente: il giudice può escluderla, allo stato, quando non ravvisi i relativi presupposti, anche in considerazione dell'esiguità dell'importo dovuto, riservandone l'eventuale applicazione in caso di ulteriore inottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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