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Sentenza

Sentenza n. 96/2026 - Torino, Sezione 2

per l'annullamento - della Determinazione n. 1334 in data 25 agosto 2025 a firma del Direttore f.f. S.C. Logistica, Patrimonio, Servizi e Acquisti dell'ASL CN2 Alba-Bra recante “Aggiudicazione gara a procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs 36/2023 per l'acquisto, chiavi in mano, di un Tomografo Computerizzato multistrato, comprensivo di posa in opera, lavori di adeguamento dei locali oggetto di installazione e manutenzione full risk per anni 9 presso il P.O. Michele e Pietro Ferrero di Verduno, dell'ASL CN2 Alba - Bra. ID Sintel: 197423994 CIG B5C48896EE.” in favore del costituendo RTI Siemens Healthcare S.r.l. - CEI S.p.a. Calore Energia Impianti, comunicata con nota del RUP ricevuta via pec in data 26 agosto 2025; - della nota avente ad oggetto “Gara a procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del d.lgs 36/2023 per l'acquisto, chiavi in mano, di un tomografo computerizzato multistrato, comprensivo di posa in opera, lavori di adeguamento dei locali oggetto di installazione e manutenzione full risk per anni 9 presso il P.O. Michele e Pietro Ferrero di Verduno, dell'ASL CN2 Alba - Bra. ID Sintel: 197423994 CIG B5C48896EE. Aggiudicazione a RTI costituendo Siemens Healthcare Srl - Cei Spa Comunicazione ai sensi art. 90 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.” (archivio: i.5.04.01|2025|2073|) a firma del R.U.P. - Direttore f.f. S.C. Logistica, Patrimonio, Servizi e Acquisti, ricevuta a mezzo pec in data 26 agosto 2025 (Registro: REG_ASL_CN2, Numero di protocollo: 60077, Data protocollazione:26/08/2025, Segnatura:REG_ASL_CN2.26/08/2025.0060077.P_CEC-PRV; - della nota avente ad oggetto “Procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del d.lgs 36/2023 per l'acquisto, chiavi in mano, di un tomografo computerizzato multistrato, comprensivo di posa in opera, lavori di adeguamento dei locali oggetto di installazione e manutenzione full risk per anni 9 presso il P.O. Michele e Pietro Ferrero di Verduno, dell'ASL CN2 Alba - Bra. ID Sintel: 197423994 CIG B5C48896EE Riscontro a prot. 62131 del 04/09/2025” (Class I.5.04.01|2025|2086|) a firma del R.U.P. - Direttore f.f. S.C. Logistica, Patrimonio, Servizi e Acquisti dell'ASL CN2 Alba-Bra, ricevuta a mezzo pec in data 5 settembre 2025 (Registro: REG_ASL_CN2, Numero di protocollo: 62452, Data protocollazione: 05/09/2025, Segnatura: REG_ASL_CN2.05/09/2025.0062452.P_CEC-PRV ; - del verbale della “Riunione straordinaria della commissione giudicatrice” del 4 settembre 2025 e gli eventuali - non noti - provvedimenti confermativi dell'aggiudicazione al RTI Siemens; - della “Relazione di analisi sulla scomposizione dei prezzi proposta dalle ditte Siemens Healthcare e C.E.I. relativa alla gara per il Tomografo Computerizzato del DEA” id. 8639875 in data 31 luglio 2025 e degli atti tutti del subprocedimento di verifica della congruità dell'offerta del RTI Siemens; - dei verbali: n. 1 “Apertura Busta Telematica “A” Documentazione Amministrativa” del 5 maggio 2025, n. 2 “Esito Soccorso Istruttorio” del 30 maggio 2025, n. 3 “Apertura Busta Telematica “B” Offerta Tecnica” del 6 giugno 2025, n. 4 “Apertura Busta Telematica “C” Documentazione Economica” del 10 luglio 2025, tutti completi dei relativi allegati; - dei verbali della Commissione Giudicatrice: 1° del 9 giugno 2025, 2° del 23 giugno 2025, 3° del 2 luglio 2025, tutti completi dei relativi allegati nonché ove occorra dei verbali delle convocazioni dei concorrenti del 2 luglio 2025; - della lex specialis e dei chiarimenti, ove occorra e come in esposizione; nonché di ogni altro atto ad essi presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, ivi compresi gli atti del subprocedimento di verifica del possesso dei requisiti del RTI Siemens; nonché per la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato tra l'Amministrazione e il RTI aggiudicatario, manifestando sin d'ora la disponibilità del RTI Philips al subentro nel contratto medesimo.

Giustizia amministrativa202502528

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione a un RTI concorrente della gara per la fornitura chiavi in mano di un tomografo computerizzato, con posa in opera, adeguamento dei locali e manutenzione pluriennale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, seconda classificata con uno scarto di 0,40 punti, ha impugnato l'aggiudicazione in favore del RTI Siemens-CEI. Il primo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 79, 107 e dell'Allegato II.5 del d.lgs. 36/2023, della lex specialis e del chiarimento n. 26, nonché difetto di istruttoria e motivazione, travisamento, illogicità, irragionevolezza, sviamento e violazione della par condicio. In particolare, il tomografo dual source offerto dall'aggiudicatario presentava, per ciascun detettore, una dimensione lungo l'asse z di 38,4 mm, inferiore alla misura minima di 5 cm prevista dal capitolato per i sistemi dual source. La ricorrente ha sostenuto che il requisito fosse strutturale e non funzionale, quindi non derogabile mediante il principio di equivalenza; in subordine, ha contestato l'insufficienza del dossier tecnico di equivalenza e la valutazione della Commissione, fondata sulla somma algebrica dei due detettori, senza verificare le concrete modalità di impiego dell'apparecchio e il rispetto delle altre caratteristiche minime. Il secondo motivo ha dedotto ulteriori carenze dell'offerta aggiudicataria nella componente lavori: mancanza del computo metrico, delle tipologie e quantità dei materiali, degli spessori della protezione anti-X e della relazione richiesta dal capitolato, con conseguente impossibilità di verificare la congruità dell'importo indicato e l'inclusione dei costi di progettazione e direzione lavori. Sono state inoltre proposte domande di inefficacia del contratto, subentro e risarcimento del danno.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza istruttoria, ritenendo sufficienti gli atti acquisiti. Ha escluso che il requisito dimensionale dei detettori fosse necessariamente strutturale: la lex specialis, considerando diverse tecnologie — detettore singolo, dual layer e dual source — e indicando le finalità cliniche e operative dell'apparecchio, aveva configurato il requisito in termini funzionali, consentendo la prova di soluzioni tecniche equivalenti. Il principio di equivalenza può quindi operare anche rispetto a requisiti minimi qualificati come obbligatori quando la caratteristica richiesta è funzionale al perseguimento di determinati risultati. Il TAR ha tuttavia ritenuto parzialmente fondato il primo motivo sotto il profilo concreto della valutazione di equivalenza. L'onere di dimostrare l'equivalenza gravava sull'offerente, già in sede di gara, e le valutazioni tecniche della stazione appaltante erano sindacabili solo in presenza di manifesta irragionevolezza, illogicità, arbitrarietà o travisamento. Nel caso esaminato, però, la Commissione aveva recepito acriticamente le conclusioni del dossier Siemens, limitandosi a sommare i due detettori da 3,84 cm e ad affermare che la copertura complessiva di 7,68 cm superava il requisito di 5 cm. Non aveva chiarito la funzione effettiva del parametro dimensionale, né verificato in quali modalità l'apparecchio potesse utilizzare entrambi i detettori e con quali conseguenze sul rispetto delle ulteriori caratteristiche capitolari. Il verbale successivo all'aggiudicazione non aveva colmato tale carenza, perché si era limitato a esplicitare valutazioni già sostanzialmente compiute senza un autonomo approfondimento tecnico. È stato quindi ravvisato un manifesto difetto di istruttoria e motivazione nella valutazione di equivalenza, senza sostituzione del giudice alle valutazioni tecniche della Commissione. I restanti profili del primo motivo e il secondo motivo sono stati assorbiti, in quanto riferiti a segmenti ulteriori della procedura. Il ricorso è stato accolto e l'aggiudicazione annullata. Quanto al contratto, non essendone stata provata la stipulazione, il TAR ha dichiarato che, ove stipulato, esso è inefficace: la procedura deve retrocedere alla fase di ammissione e l'oggetto dell'appalto non consente il subentro durante l'esecuzione. Le spese sono state integralmente compensate per la particolarità e complessità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 71 d.lgs. 36/2023

    Disciplina la procedura aperta con cui è stata indetta la gara.

  • art. 79 d.lgs. 36/2023

    Costituisce, insieme all'Allegato II.5, la base normativa del principio di equivalenza delle specifiche tecniche.

  • Allegato II.5, Parte II, comma 6, d.lgs. 36/2023

    Prevede il riferimento alle caratteristiche tecniche equivalenti; il principio consente l'ammissione di soluzioni sostanzialmente e funzionalmente conformi.

  • art. 90 d.lgs. 36/2023

    Disciplina la comunicazione dell'aggiudicazione ai concorrenti.

  • art. 93 d.lgs. 36/2023

    Richiamato quanto alla nomina e all'attività della Commissione giudicatrice.

  • art. 94 d.lgs. 36/2023

    Richiamato per la verifica delle cause di esclusione automatica.

  • art. 108 d.lgs. 36/2023

    Fondava il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa con miglior rapporto qualità-prezzo.

  • art. 110 d.lgs. 36/2023

    Richiamato in relazione alla verifica di congruità dell'offerta aggiudicataria.

  • art. 122 c.p.a.

    Fuori dei casi indicati dall'articolo 121, comma 1, e dall'articolo 123, comma 3, il giudice che annulla l'aggiudicazione definitiva stabilisce se dichiarare inefficace il contratto, fissandone la decorrenza, tenendo conto, in particolare, degli interessi delle parti, dell'effettiva possibilità per il ricorrente di conseguire l'aggiudicazione alla luce dei vizi riscontrati, dello stato di esecuzione del contratto e della possibilità di subentrare nel contratto, nei casi in cui il vizio dell'aggiudicazione non comporti l'obbligo di rinnovare la gara e la domanda di subentrare sia stata proposta.

    L'annullamento dell'aggiudicazione può comportare la dichiarazione di inefficacia del contratto; nel caso concreto, la retrocessione alla fase di ammissione e l'incompatibilità del subentro durante l'esecuzione hanno giustificato la declaratoria di inefficacia ove il contratto fosse stato stipulato.

  • artt. 74 e 120 c.p.a.

    Richiamati quali disposizioni processuali applicabili al giudizio in materia di appalti.

Massime di principio

  • Il principio di equivalenza può applicarsi anche a requisiti minimi qualificati come obbligatori quando, alla luce della lex specialis, essi sono funzionali al perseguimento di specifiche finalità della stazione appaltante; non opera invece per requisiti propriamente strutturali, la cui qualificazione dipende dall'assetto complessivo della disciplina di gara e dall'esplicitazione degli obiettivi perseguiti.
  • La stazione appaltante che ammette tecnologie diverse da quelle espressamente parametrizzate dalla lex specialis deve valutare l'equivalenza in termini sostanziali e funzionali, verificando concretamente se la soluzione proposta raggiunga i risultati richiesti e in quali condizioni operative, senza limitarsi a un confronto meramente formale o a una sommatoria aritmetica di dati tecnici.
  • L'onere di provare l'equivalenza del prodotto offerto grava sull'operatore economico già in sede di gara; tuttavia, quando la lex specialis e i chiarimenti impongono alla Commissione di esaminare soluzioni tecnologiche alternative, l'amministrazione deve svolgere un'istruttoria qualificata e fornire una motivazione effettiva, specifica e ripercorribile.
  • La valutazione tecnica di equivalenza della Commissione di gara è ampiamente discrezionale e non è sostituibile dal giudice, ma resta sindacabile quando risulti manifestamente irragionevole, illogica, arbitraria, fondata su un travisamento o affetta da difetto di istruttoria e motivazione.
  • La valutazione di equivalenza può essere implicita solo quando la rispondenza funzionale del prodotto sia desumibile in modo chiaro e agevole dalla documentazione tecnica; se tale ricostruzione non è immediata, la stazione appaltante deve esplicitare il percorso tecnico-motivazionale seguito.
  • Quando l'annullamento dell'aggiudicazione impone la retrocessione della gara a una fase anteriore e l'oggetto della commessa non consente il subentro durante l'esecuzione, ricorrono i presupposti per dichiarare inefficace, ove stipulato, il contratto conseguente all'aggiudicazione annullata.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaOfferta e valutazioneAggiudicazione, revoca e annullamento della garaRito appalti e sorte del contratto
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomateriePrincipio di equivalenza
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaConcorrenza ed evidenza pubblica

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