Cassazione Civile, Ordinanza n. 11341/2025 del 30/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Il caso origina dall'adesione a una campagna promozionale di una banca che prevedeva, per i primi sottoscrittori di un nuovo conto corrente, la consegna gratuita di un telefono cellulare. Il ricorrente, ritenendo difettoso il telefono ricevuto, aveva chiesto la condanna della banca alla sostituzione a proprie cure e spese. Dopo il rigetto della domanda in primo grado e in appello, il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: 1) nullità della sentenza d'appello per asserita mancanza di motivazione, per violazione dell'art. 111 Cost., dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c.; 2) violazione delle norme di interpretazione contrattuale e dell'art. 35 Codice del consumo, perché il giudice avrebbe erroneamente scisso in due entità una fattispecie unitaria; 3) violazione degli artt. 1989 e 1336 c.c., perché il rapporto avrebbe dovuto essere qualificato come ordinario contratto con prestazione accessoria di consegna dello smartphone, e non come mera promessa al pubblico gratuita.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la controversia, per il suo valore, rientrasse nell'ambito delle decisioni del giudice di pace pronunciate secondo equità; di conseguenza, l'appello avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 339, comma 3, c.p.c., non essendo dedotte violazioni costituzionali, comunitarie o dei principi regolatori della materia. Tale vizio processuale è stato rilevato d'ufficio in sede di legittimità e ha precluso l'esame dei motivi di ricorso nel merito. Le spese sono state integralmente compensate; è stato inoltre dichiarato, ove dovuto, l'obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
Richiamato come parametro del vizio di motivazione dedotto dal ricorrente, ma non ritenuto decisivo per l'esito poiché la Corte ha arrestato il ricorso per inammissibilità processuale.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Invocato per denunciare la mancanza di motivazione della sentenza d'appello; la censura non è stata esaminata nel merito per la rilevata inammissibilità dell'appello a monte.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione della sentenza.
art. 12 disp. prel. c.c.
Invocato quale criterio ermeneutico delle norme e del contratto; la Corte non è entrata nel merito della qualificazione negoziale.
artt. 1362 e 1363 c.c.
Richiamati come regole di interpretazione del contratto, ma non scrutinati nel merito per la definizione in rito della controversia.
art. 35 Codice del consumo
Invocato dal ricorrente a sostegno di una lettura unitaria e favorevole al consumatore del rapporto promosso dalla banca.
art. 1989 c.c.
Richiamato dalla sentenza impugnata e dal ricorrente per la qualificazione della promozione come promessa al pubblico.
art. 1336 c.c.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina della promessa al pubblico/offerta al pubblico.
art. 113, comma 2, c.p.c.
Indicato per affermare che, nelle cause entro il relativo limite di valore, il giudice di pace decide secondo equità.
art. 339, comma 3, c.p.c.
Considerato la norma che limita l'appellabilità delle sentenze pronunciate secondo equità ai soli casi di violazione di norme costituzionali, comunitarie o dei principi regolatori della materia.
artt. 10 e ss. c.p.c.
Richiamati per la determinazione del valore della controversia.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Applicato per dichiarare la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- Quando la controversia rientra, per valore, tra quelle decise dal giudice di pace secondo equità, l'appello è ammesso solo nei ristretti casi previsti dall'art. 339, comma 3, c.p.c.; se l'appello viene proposto al di fuori di tali limiti, esso è inammissibile.
- Per stabilire se la decisione del giudice di pace sia stata resa secondo equità o secondo diritto occorre avere riguardo al valore della causa determinato secondo le regole processuali, non al valore indicato dalla parte ai fini del contributo unificato.
- Il vizio di inammissibilità dell'appello, se non richiede nuovi accertamenti di fatto e non sia stato espressamente deciso dal giudice di merito, può essere rilevato d'ufficio in cassazione.
- Quando la definizione della controversia in rito è assorbente, la Corte di cassazione non esamina i motivi sostanziali o di motivazione dedotti contro la sentenza impugnata.
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