Sentenza n. 138/2026 - Firenze, Sezione 1
per l'ottemperanza alla Sentenza n. 100/2024, pubblicata il 28/02/2024, emessa dal Tribunale di Arezzo, sezione lavoro, nell’ambito del procedimento, RG n. 26/2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza del Tribunale ordinario che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente e all'accredito delle somme arretrate
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditore)
Prevale il privato
La controversia
La parte ricorrente ha agito per ottenere l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Arezzo, sezione lavoro, che aveva accertato il diritto al beneficio economico di 500 euro annui tramite la carta elettronica del docente, nonché all'accredito delle somme relative alle annualità in cui il beneficio era stato omesso, oltre agli interessi. Ha dedotto l'inadempimento del Ministero, chiedendo l'esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna dell'Amministrazione al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il ricorso è stato ritenuto ammissibile perché la sentenza era passata in giudicato, era stata notificata al Ministero presso la sede reale ed era inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione coattiva dei titoli nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha accertato la mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario e ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione al giudicato entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, mettendo a disposizione della parte ricorrente la carta del docente e gli importi dovuti per le annualità interessate, oltre agli interessi dal dovuto al saldo. Per l'eventuale ulteriore inadempienza ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega, prevedendo che il commissario provveda entro sessanta giorni dalla richiesta dell'interessato successiva alla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme complessivamente dovute, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e fino al saldo. Il Ministero è stato condannato anche alla rifusione delle spese, liquidate in 800 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario. È stato disposto l'invio della sentenza alla Procura regionale della Toscana della Corte dei conti per quanto di eventuale competenza.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
€ 500,00 annui tramite la carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione del personale docente
Costituisce la base normativa del beneficio economico riconosciuto dal giudicato presupposto.
art. 114 c.p.a.
penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di imporre una penalità di mora per incentivare l'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata quantificata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza
La penalità di mora decorre dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e perdura sino all'effettivo pagamento.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie delle pubbliche amministrazioni rende ammissibile il ricorso per l'esecuzione coattiva del titolo.
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di nominare un commissario incaricato di sostituirsi all'Amministrazione in caso di ulteriore inadempimento.
Massime di principio
- Il ricorso per ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato notificato all'amministrazione debitrice e sia inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 per l'esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
- Accertata la mancata esecuzione del giudicato, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine determinato, indicando gli adempimenti necessari a rendere effettivo il comando giudiziale.
- In caso di ulteriore inadempimento dell'amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, disciplinandone i tempi e i poteri sostitutivi.
- Il ritardo dell'amministrazione nell'esecuzione di un obbligo pecuniario accertato dal giudicato può giustificare la condanna a una penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute e decorrente dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento sino al saldo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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