Cassazione Penale, Sentenza n. 10474/2024 del 13/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I difensori degli imputati hanno impugnato la conferma della condanna per il reato di abbandono incontrollato di rifiuti (art. 256, commi 1 e 2, d.lgs. n. 152/2006) sollevando: 1) violazione dell'art. 521 c.p.p. per presunta condanna per fatto diverso (sarebbe stato contestato il trasferimento dei beni e non l'abbandono); 2) vizio di motivazione e insufficiente prova sulla natura di rifiuto dei beni trasferiti e sulla partecipazione concreta di Manocchio; 3) illegalità della pena perché in dispositivo è indicata una specie di pena (reclusione e multa) non corrispondente alla contravvenzione contestata. La parte civile POTITO GENNARO ha invece impugnato la liquidazione delle spese disposta dalla Corte territoriale, denunciando violazioni del d.m. n. 55/2014 (e, come richiamato nel testo, del d.m. n. 155/2014) per obliterazione di voci e violazione dei minimi tariffari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti da POTITO LAURA e da MANOCCHIO VINCENZO, ritenendo i motivi o manifestamente infondati o doglianze di merito non rimettibili in questa sede. In particolare: il primo motivo (presunta diversità del fatto) è stato considerato infondato perché il trasferimento e lo spostamento dei rifiuti erano già valutati in contraddittorio e la sentenza di merito ha accertato la volontà degli imputati di disfarsi dei beni senza procedere al loro corretto smaltimento; la natura di rifiuti è stata confermata anche sulla base della nota ARPA (CER 16024) e il coinvolgimento del Manocchio è stato ricavato dalla sua presenza sui luoghi e dalle dichiarazioni testimoniali. Quanto all'errata indicazione della specie di pena in dispositivo, la Corte ha rilevato che si tratta di errore materiale correggibile ai sensi dell'art. 619 c.p.p., ma solo se il ricorso è ammissibile; poiché i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili, non è stato possibile procedere alla rettifica. Sul profilo delle spese, invece, il ricorso della parte civile è stato ritenuto fondato: la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla quantificazione delle spese di giudizio a favore delle parti civili e ha rinviato la determinazione al giudice civile competente per valore in grado di appello, demandando a quest'ultimo anche la regolamentazione delle spese relative al presente giudizio di legittimità. Infine, i ricorrenti imputati sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria (importo non completamente riportato nel testo).
Norme richiamate
art. 256 d.lgs. n. 152/2006
art. 256, commi 1 e 2, d.lgs. n. 152/2006
Norma che sanziona l'abbandono incontrollato di rifiuti; la Corte territoriale ha ritenuto i beni come rifiuti speciali e ha condannato gli imputati per la mancata effettuazione del lecito smaltimento.
art. 521 c.p.p.
Richiamato dalla difesa come norma che tutela contro la condanna per un fatto diverso da quello contestato; la Cassazione ha ritenuto la doglianza infondata perché il trasferimento/spostamento dei rifiuti rientrava nel quadro fattuale discusso in giudizio.
art. 619 c.p.p.
Prevede la rettifica di errori materiali nella sentenza; la Corte ha osservato che tale potere è esercitabile solo se il ricorso è ammissibile, non potendo supplire alla carenza di ammissibilità.
art. 130 c.p.p.
Richiamato per distinguere la competenza del giudice dell'impugnazione nella correzione di atti impugnati; la Corte sottolinea che la rettifica non deroga alle regole ordinarie sull'impugnabilità.
d.m. n. 55/2014 (nel testo anche richiamato come d.m. n. 155/2014)
d.m. 55/2014, come modificate nel 2018 e nel 2022; nel testo è anche citato d.m. n. 155 del 2014
Decreto ministeriale che fissa i parametri/tariffe per la liquidazione delle spese di lite: la Corte ha ritenuto fondata la censura della parte civile per violazione dei limiti tariffari e per l'obliterazione di voci nella liquidazione operata dalla Corte territoriale, annullando la quantificazione delle spese e rinviando per un nuovo giudizio.
Massime di principio
- Le censure che attengono esclusivamente alla valutazione del merito probatorio (es. qualificazione della cosa come rifiuto, contributo di un coimputato) sono difficilmente accoglibili in sede di Cassazione se non è prospettato un vizio di diritto rilevante: la Cassazione controlla la legittimità, non riequilibra le valutazioni di fatto.
- La contestazione di una presunta 'condanna per fatto diverso' richiede di dimostrare che il nucleo fattuale valutato in sentenza sia essenzialmente diverso da quello dedotto a garanzia: se il comportamento contestato (es. spostamento e abbandono dei rifiuti) è già parte del contraddittorio e della ricostruzione, l'art. 521 c.p.p. non opera.
- La qualificazione tecnica dei rifiuti può essere adeguatamente supportata da risultanze peritali o da segnalazioni/nota di enti tecnici (es. ARPA) e, in tal caso, assume rilievo probatorio significativo in sede penale.
- Un errore materiale nella indicazione della specie di pena nel dispositivo è emendabile, ma tale potere di rettifica non può essere esercitato dalla Cassazione se il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile: la rettifica presuppone l'esistenza di un giudizio di legittimità valido.
- La parte civile può impugnare in Cassazione la liquidazione delle spese a suo favore quando la motivazione sia del tutto carente o violi i parametri tariffari; in tale ipotesi la Corte può annullare limitatamente alla quantificazione e rinviare per nuovo giudizio sulla determinazione delle spese.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 13 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 10458/2024 del 13/03/2024
- Sentenza penale · 13 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 10459/2024 del 13/03/2024
- Sentenza penale · 13 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 10460/2024 del 13/03/2024
- Sentenza penale · 13 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 10461/2024 del 13/03/2024
- Sentenza penale · 13 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 10462/2024 del 13/03/2024
- Sentenza penale · 13 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 10463/2024 del 13/03/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →