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Circolare

Circolare n. 11 del 30/04/2013

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce l’applicazione, per l’anno 2013, dell’imposta sostitutiva IRPEF e addizionali al 10% sulla retribuzione di produttività, nei limiti di 2.500 euro lordi, per i lavoratori con redditi di lavoro dipendente 2012 non superiori a 40.000 euro. Vengono precisati criteri di calcolo del reddito utile, modalità di determinazione del beneficio, adempimenti del sostituto e del dipendente, facoltà di rinuncia al regime agevolato e regole di prima applicazione dei contratti già sottoscritti. La circolare disciplina inoltre i profili di versamento, compensazione, recupero degli importi e regime sanzionatorio in caso di applicazione indebita.

Imposta sostitutiva del 10% sulla retribuzione di produttività per il 2013

Imposta sostitutiva sulla retribuzione di produttività per il 2013

La circolare fornisce chiarimenti applicativi sulla proroga, per l’anno 2013, delle misure sperimentali per l’incremento della produttività del lavoro. In particolare, disciplina l’imposta sostitutiva del 10% su una quota di retribuzione di produttività fino a 2.500 euro lordi, individuando i requisiti soggettivi, le modalità di calcolo, gli adempimenti dei sostituti d’imposta e le regole transitorie per la prima applicazione.

Quadro normativo e finalità

La proroga discende dall’art. 1, comma 481, della legge n. 228/2012 e dal D.P.C.M. 22 gennaio 2013, pubblicato in G.U. il 29 marzo 2013. La circolare richiama, per quanto compatibili, i precedenti orientamenti interpretativi formatisi sull’imposta sostitutiva introdotta dal d.l. n. 93/2008, rinviando per i profili giuslavoristici alla circolare del Ministero del lavoro n. 15 del 3 aprile 2013. Il testo chiarisce che l’agevolazione mira a incentivare la produttività del lavoro tramite una tassazione sostitutiva più favorevole rispetto all’IRPEF e alle addizionali.

Requisiti di accesso: reddito 2012 e soglia di 40.000 euro

Per accedere al regime agevolato il lavoratore deve aver conseguito nel 2012 un reddito da lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro, considerato al lordo delle somme già assoggettate nello stesso anno all’imposta sostitutiva prevista dal d.l. n. 93/2008. Ai fini della verifica rilevano tutti i redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 49 TUIR, comprese le pensioni e gli assegni ad esse equiparati, anche se derivanti da più rapporti di lavoro e anche se prodotti all’estero. Non rilevano invece i redditi assoggettati a tassazione separata né i redditi diversi da quelli di lavoro dipendente.

Per l’imputazione al 2012 si applica il principio di cassa allargata: sono considerate percepite nel periodo d’imposta anche le somme corrisposte entro il 12 gennaio 2013. La circolare precisa altresì che il beneficio spetta anche ai lavoratori che nel 2012 non abbiano percepito alcun reddito di lavoro dipendente, o addirittura alcun reddito.

Base agevolabile e calcolo dell’imposta

Per il 2013 il limite massimo di retribuzione di produttività agevolabile è fissato in 2.500 euro lordi. Tale importo va inteso al lordo della ritenuta fiscale del 10%, ma al netto delle trattenute previdenziali obbligatorie, che devono essere sottratte prima del calcolo dell’imposta sostitutiva. In sostanza, la tassazione agevolata si applica sulla parte di retribuzione residua dopo il prelievo previdenziale.

La circolare esclude espressamente dall’agevolazione i compensi in natura, perché il decreto fa riferimento alle sole “somme erogate”. Sono inoltre escluse le retribuzioni di produttività tassate sulla base delle retribuzioni convenzionali, per le quali la base imponibile è già determinata in forma forfetaria e le eventuali componenti aggiuntive risultano assorbite nel criterio convenzionale.

Adempimenti del sostituto d’imposta e del dipendente

L’imposta sostitutiva è applicata dal sostituto d’imposta. Quando il sostituto è lo stesso che ha rilasciato il CUD per un rapporto di lavoro durato tutto il 2012, l’applicazione può avvenire automaticamente. Se invece il sostituto è diverso da quello che ha emesso il CUD 2013, o se il CUD è stato rilasciato per un periodo inferiore all’anno, il lavoratore deve comunicare per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel 2012. La stessa comunicazione è richiesta a chi non abbia percepito alcun reddito nel 2012.

Il dipendente è tenuto inoltre a informare il sostituto dell’insussistenza del diritto all’agevolazione quando:

  • nel 2012 ha avuto, oltre al rapporto con il sostituto che eroga i compensi, un altro rapporto di lavoro dipendente, superando così la soglia di 40.000 euro;
  • nel 2013 ha intrattenuto altri rapporti di lavoro dipendente percependo somme già assoggettate all’imposta sostitutiva fino al limite di 2.500 euro.

Nel CUD il sostituto deve indicare separatamente la parte di reddito assoggettata a imposta sostitutiva, l’importo trattenuto e la quota di reddito teoricamente agevolabile per la quale il beneficio non sia stato applicato per rinuncia o per altre cause. La circolare riconosce inoltre la possibilità di compensare l’imposta sostitutiva con altre ritenute dovute nel medesimo periodo d’imposta; l’eventuale eccedenza può essere richiesta a rimborso o riportata agli anni successivi e utilizzata in compensazione. Se l’imposta sostitutiva non viene trattenuta dal sostituto, il contribuente può applicarla in dichiarazione, sempre che sussistano i relativi presupposti.

Rinuncia al regime agevolato e opzione per la tassazione ordinaria

La circolare conferma che il lavoratore può rinunciare espressamente al regime sostitutivo e optare per la tassazione ordinaria anche per il 2013, pur in assenza di un richiamo espresso nel decreto alla disposizione previgente. La rinuncia deve essere formulata per iscritto al datore di lavoro. In tal caso le somme erogate concorrono integralmente alla formazione del reddito complessivo e sono tassate con le regole ordinarie.

Se il dipendente non presenta rinuncia, il sostituto applica il regime sostitutivo quando ne ricorrono i presupposti. Tuttavia, ove ritenga che la tassazione ordinaria sia più favorevole per il lavoratore, può applicare quest’ultima anche in assenza di rinuncia, informando il dipendente. In dichiarazione dei redditi, il contribuente deve comunque far concorrere al reddito complessivo gli emolumenti indebitamente assoggettati all’imposta sostitutiva senza i necessari presupposti e può utilizzare la dichiarazione anche per scegliere la tassazione ordinaria quando più conveniente.

Prima applicazione e disciplina transitoria

Per i contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore del decreto, il termine di 30 giorni per il deposito presso la Direzione territoriale del lavoro competente decorre da tale data. Per i contratti già sottoscritti al 13 aprile 2013, il deposito è considerato tempestivo se effettuato entro lunedì 13 maggio 2013.

La circolare chiarisce inoltre che, per i contratti stipulati in vigenza della precedente disciplina e compatibili con le nuove nozioni di retribuzione di produttività, l’agevolazione può essere applicata sin dal 1° gennaio 2013. Se il datore di lavoro aveva già applicato l’imposta sostitutiva a somme effettivamente agevolabili, l’operazione è considerata corretta. Se invece, per prudenza, aveva applicato la tassazione ordinaria a somme poi risultate agevolabili, può recuperare l’eccedenza nelle ritenute successive; se il rapporto è cessato, non può più applicare l’imposta sostitutiva e deve indicare nella certificazione unica l’importo della retribuzione potenzialmente agevolabile.

Nel caso opposto, cioè se l’imposta sostitutiva è stata applicata a somme in tutto o in parte non rientranti nei presupposti di legge, il datore di lavoro deve versare la differenza tra l’imposta già versata e quella effettivamente dovuta secondo la tassazione ordinaria, con applicazione di sanzioni e interessi.

Regime applicativo, versamenti e controlli

Per accertamento, riscossione, sanzioni e contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette. Il versamento avviene con modello F24 ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. n. 241/1997; la circolare conferma i codici tributo già istituiti. Le Direzioni regionali sono incaricate di vigilare sull’osservanza delle istruzioni da parte delle strutture dipendenti.

Punti principali

Ambito e presupposti del regime agevolato

La proroga per il 2013 delle misure sperimentali di incentivo alla produttività è disposta dall’art. 1, comma 481, della legge n. 228/2012 e attuata dal D.P.C.M. 22 gennaio 2013. L’agevolazione consiste in un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali con aliquota del 10% sulla retribuzione di produttività, entro il limite di 2.500 euro lordi, per i soggetti che nel 2012 abbiano conseguito redditi di lavoro dipendente non superiori a 40.000 euro.

Verifica della soglia di reddito di 40.000 euro per il 2012

Ai fini dell’accesso al regime conta l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente ex art. 49 TUIR, comprese le pensioni e gli assegni equiparati, assoggettati a tassazione ordinaria nel 2012, aumentato delle somme già assoggettate all’imposta sostitutiva di cui al d.l. n. 93/2008. Rilevano anche i redditi di lavoro dipendente prodotti all’estero, poiché la soglia esprime la capacità complessiva di produrre reddito da lavoro dipendente. Restano esclusi i redditi tassati separatamente e i redditi diversi da quelli di lavoro dipendente. Per l’imputazione al 2012 opera il principio di cassa allargata: sono considerate percepite anche le somme corrisposte entro il 12 gennaio 2013. L’imposta spetta anche a chi nel 2012 non ha percepito alcun reddito di lavoro dipendente o alcun reddito.

Determinazione della base agevolabile e importi

Per il 2013 il tetto massimo di retribuzione di produttività agevolabile è pari a 2.500 euro lordi. Il limite si intende al lordo della ritenuta del 10% ma al netto delle trattenute previdenziali obbligatorie; il sostituto applica quindi l’imposta sulla parte residua dopo tali trattenute. La circolare chiarisce che l’agevolazione riguarda le sole somme erogate e non i compensi in natura. Sono inoltre escluse le retribuzioni di produttività tassate sulla base delle retribuzioni convenzionali, per le quali ogni retribuzione aggiuntiva è considerata assorbita nella base imponibile forfetaria.

Adempimenti del sostituto d’imposta e comunicazioni del dipendente

L’imposta sostitutiva è applicata dal sostituto d’imposta. Se il sostituto ha rilasciato il CUD per un rapporto durato tutto il 2012, può applicarla automaticamente. Se invece il CUD è rilasciato da un diverso sostituto o per un periodo inferiore all’anno, il lavoratore deve comunicare per iscritto l’ammontare del reddito di lavoro dipendente 2012; analoga comunicazione è richiesta a chi nel 2012 non ha percepito reddito. Il dipendente deve inoltre comunicare la perdita del diritto al regime se nel 2012 ha avuto più rapporti di lavoro superando i 40.000 euro, oppure se nel 2013 ha già percepito somme assoggettate a imposta sostitutiva fino al limite di 2.500 euro. Il sostituto indica separatamente nel CUD la quota di reddito assoggettata a imposta sostitutiva, l’importo trattenuto e la quota teoricamente agevolabile non assoggettata al regime per rinuncia o altre cause.

Rinuncia al regime agevolato e tassazione ordinaria

La circolare conferma la possibilità per il lavoratore di rinunciare espressamente al regime sostitutivo e optare per la tassazione ordinaria anche per il 2013, benché il comma 4 del decreto non richiami espressamente la norma previgente sull’opzione. La rinuncia deve essere formulata per iscritto al datore di lavoro. In tal caso le somme concorrono integralmente al reddito complessivo e sono tassate ordinariamente. In assenza di rinuncia, il sostituto applica il regime sostitutivo se ne ricorrono i presupposti, ma può anche applicare la tassazione ordinaria se ritiene la sostitutiva meno favorevole, dandone comunicazione al dipendente. In dichiarazione dei redditi il contribuente deve comunque recuperare a tassazione ordinaria gli emolumenti assoggettati all’imposta sostitutiva senza i relativi presupposti, o scegliere la tassazione ordinaria se più conveniente.

Prima applicazione e regole transitorie

Per i contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore del decreto, il termine per il deposito presso la Direzione territoriale del lavoro competente decorre da tale data; per i contratti già sottoscritti al 13 aprile 2013, il deposito è considerato tempestivo se effettuato entro lunedì 13 maggio 2013. Per i contratti stipulati in vigenza della precedente disciplina e compatibili con le nuove nozioni di retribuzione di produttività, l’agevolazione può applicarsi sin dal 1° gennaio 2013. Se il datore di lavoro aveva prudenzialmente applicato tassazione ordinaria a somme poi risultate agevolabili, può recuperare l’eccedenza nelle ritenute successive; se il rapporto è cessato, non può più applicare l’imposta sostitutiva e deve certificare l’importo agevolabile. Se invece ha applicato l’imposta sostitutiva a somme non spettanti, deve versare la differenza con sanzioni e interessi.

Regime, versamento e rimedi applicativi

Per accertamento, riscossione, sanzioni e contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni sulle imposte dirette. Il versamento dell’imposta sostitutiva avviene con modello F24 secondo l’art. 17 del d.lgs. n. 241/1997; restano confermati i codici tributo già istituiti. Il sostituto può compensare l’imposta sostitutiva con altre ritenute dello stesso periodo d’imposta; l’eventuale eccedenza, se non recuperata, può essere chiesta a rimborso o riportata negli anni successivi e compensata. Se non trattenuta dal sostituto, l’imposta sostitutiva può essere applicata dal contribuente in dichiarazione, sempre che ricorrano i presupposti.

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