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Circolare

Circolare n. 15/E del 10/05/2013

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce risposte a quesiti sull’applicazione dell’imposta di bollo introdotta e modificata dai decreti-legge n. 201/2011 e n. 16/2012, con riferimento agli estratti conto, ai rendiconti dei libretti di risparmio e alle comunicazioni periodiche relative ai prodotti finanziari. Vengono chiariti i soggetti e i rapporti esclusi o inclusi nell’ambito di applicazione, la distinzione tra conto corrente e conto deposito, il trattamento dei conti di pagamento presso istituti di pagamento e IMEL, la misura dell’imposta per imprenditori individuali, l’esclusione per taluni prodotti assicurativi soggetti all’imposta sulle assicurazioni e il versamento dell’acconto dovuto dalle società fiduciarie.

Imposta di bollo su estratti conto, libretti di risparmio, conti di pagamento e comunicazioni su prodotti finanziari: chiarimenti applicativi

Imposta di bollo su estratti conto, libretti di risparmio, conti di pagamento e comunicazioni su prodotti finanziari

La circolare n. 15/E del 10 maggio 2013 interviene per fornire chiarimenti applicativi sull’imposta di bollo disciplinata dall’articolo 13, commi 2-bis e 2-ter, della Tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 642/1972, alla luce delle modifiche introdotte dai decreti-legge n. 201/2011 e n. 16/2012. Il documento risponde a quesiti posti dagli operatori del settore bancario e finanziario, affrontando sia l’ambito soggettivo e oggettivo della disciplina, sia aspetti di determinazione dell’imposta e di versamento.

Ambito soggettivo: clienti, soggetti esclusi e rapporti con lo Stato

La circolare ribadisce che l’imposta speciale si applica ai rapporti intrattenuti tra l’ente gestore e la propria clientela, secondo la nozione di "cliente" richiamata dal DM 24 maggio 2012 e dal Provvedimento della Banca d’Italia del 9 febbraio 2011. In tale quadro, i Confidi sono esclusi dalla nozione di cliente, poiché svolgono attività di intermediazione finanziaria; pertanto, per i rapporti intrattenuti con essi non si applica l’imposta di bollo speciale di cui all’articolo 13, commi 2-bis e 2-ter, ma quella ordinaria prevista dalla Tariffa.

Le fondazioni bancarie, non essendo ricomprese tra i soggetti esclusi dalla nozione di cliente, restano invece assoggettate alla disciplina speciale quando intrattengono rapporti di conto corrente, libretti di risparmio o prodotti finanziari con gli enti gestori.

Per le Amministrazioni dello Stato, la circolare precisa che tali rapporti non sono considerati rapporti con clienti ai fini dell’imposta speciale. Si applica quindi l’imposta di bollo ordinaria; a titolo esemplificativo, per gli estratti conto inviati alle Amministrazioni dello Stato è dovuta l’imposta di cui all’articolo 13, comma 2, nella misura di euro 1,81 quando la somma supera euro 77,47. Viene inoltre richiamato l’articolo 8 del DPR n. 642/1972, secondo cui, nei rapporti con lo Stato, l’imposta di bollo è a carico dell’altra parte.

Conto corrente e conto deposito: criteri distintivi e conseguenze fiscali

Uno dei chiarimenti centrali riguarda la distinzione tra conto corrente e conto deposito, rilevante ai fini dell’applicazione della misura fissa o proporzionale dell’imposta. Il conto corrente viene descritto come rapporto caratterizzato dal servizio di cassa svolto dall’intermediario, con facoltà del cliente di disporre delle somme in qualsiasi momento, mentre il deposito è inteso in senso più ampio e può comprendere diverse fattispecie.

Sulla base dei chiarimenti della Banca d’Italia, la circolare distingue:

  • i depositi che costituiscono la provvista di un conto corrente;
  • i depositi con funzione diversa, che possono includere contratti separati dal conto corrente, come certificati di deposito, depositi alimentati da un conto d’appoggio o giacenze in conto corrente la cui funzione principale non sia quella di alimentare il conto.

Ne deriva che i depositi che costituiscono la provvista del conto corrente scontano l’imposta fissa annuale prevista per gli estratti conto e i libretti di risparmio. Viceversa, i depositi giuridicamente distinti dal conto corrente, oppure quelli in conto corrente che non svolgono principalmente funzione di provvista, sono soggetti all’imposta proporzionale dell’articolo 13, comma 2-ter.

Particolare rilievo assume il caso delle giacenze vincolate in conto corrente: per tali importi, sui quali il cliente perde la libera disponibilità per effetto di un vincolo, l’imposta va applicata autonomamente nella misura dell’1,5 per mille, senza che tali somme concorrano alla verifica della soglia di esenzione prevista per le persone fisiche. La circolare chiarisce altresì che la mera remunerazione delle giacenze libere non comporta autonoma tassazione, se esse restano prevalentemente funzionali alla provvista del conto corrente.

Conti di pagamento presso istituti di pagamento e IMEL

La circolare affronta anche il tema dei conti di pagamento detenuti presso istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica. Viene chiarito che le nozioni di conto corrente bancario e conto di pagamento sono analoghe ma non coincidenti, poiché il conto di pagamento offre un novero di servizi più limitato ed è disciplinato da una normativa diversa, armonizzata a livello europeo.

Poiché l’articolo 119 del TUB, richiamato dalla disciplina delle comunicazioni ai clienti, non si applica ai conti di pagamento e poiché gli istituti di pagamento e gli IMEL non sono banche né Poste Italiane, i conti di pagamento offerti da tali soggetti non rientrano nell’ambito dell’articolo 13, comma 2-bis. Per le rendicontazioni inviate alla clientela si applica quindi l’imposta ordinaria di cui all’articolo 13, comma 2, nella misura di euro 1,81 quando l’importo supera euro 77,47.

Determinazione dell’imposta per imprenditori individuali

Un ulteriore chiarimento riguarda l’intestazione dei rapporti intestati agli imprenditori individuali. La circolare conferma che la misura dell’imposta si determina in base all’intestazione del rapporto e non in base all’attività svolta dal titolare.

Ne consegue che, se il conto corrente o il libretto di risparmio è intestato a un imprenditore individuale, si applica comunque la misura prevista per le persone fisiche, cioè euro 34,20 annui. Lo stesso criterio vale per i prodotti finanziari: se detenuti da un imprenditore individuale, l’imposta proporzionale dell’1,5 per mille si applica senza considerare il limite massimo di euro 4.500, che è riservato ai soli soggetti diversi dalle persone fisiche.

Comunicazioni relative a prodotti finanziari e prodotti assicurativi

La circolare chiarisce che l’imposta di bollo sulle comunicazioni periodiche relative a prodotti finanziari riguarda le comunicazioni inviate dall’ente gestore alla clientela. In quest’ambito, una società industriale che abbia emesso obbligazioni rappresentate da documenti non rientra tra gli enti gestori individuati dal DM 24 maggio 2012 e, quindi, non è tenuta ad applicare l’imposta sulle comunicazioni periodiche.

La stessa risposta precisa però che, per i titoli diversi da quelli dematerializzati, l’imposta si applica al momento del rimborso o del riscatto solo se manca un rapporto di custodia e amministrazione o altro stabile rapporto con un ente gestore. Se invece il titolo, pur non essendo formalmente immesso in un deposito, è collocato, gestito o amministrato dall’ente gestore, si configura uno stabile rapporto e l’imposta va applicata ogni anno.

In materia assicurativa, la circolare richiama l’articolo 16 della legge n. 1216/1961, secondo cui nell’imposta sulle assicurazioni sono compenetrate le imposte di bollo dovute sugli atti relativi ai contratti di assicurazione, riassicurazione e rendita vitalizia, nonché sugli atti inerenti alla loro gestione ed esecuzione. Di conseguenza, per le polizze assoggettate all’imposta sulle assicurazioni non è dovuta l’imposta di bollo di cui all’articolo 13, comma 2-ter.

In particolare, l’esclusione opera per le polizze di assicurazione e i contratti di capitalizzazione stipulati o rinnovati entro il 31 dicembre 2000, che scontano l’imposta sui premi nella misura del 2,5%. Diversamente, i contratti di assicurazione sulla vita di qualunque specie, compresi i contratti di rendita vitalizia e i contratti di capitalizzazione stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2001, sono esentati dall’imposta sulle assicurazioni; per gli atti e documenti relativi a tali contratti si applica quindi l’imposta di bollo dell’articolo 13, comma 2-ter.

Acconto dell’imposta di bollo in regime virtuale e società fiduciarie

La parte finale della circolare si occupa dell’acconto previsto dall’articolo 15-bis del DPR n. 642/1972 per i soggetti autorizzati al pagamento dell’imposta di bollo in modo virtuale. L’acconto deve essere versato entro il 16 aprile dai soggetti individuati dalla norma, tra cui Poste Italiane, banche, imprese di assicurazione e altri enti e società finanziarie richiamati dall’articolo 1 del D.Lgs. n. 87/1992.

Con specifico riferimento alle società fiduciarie, la circolare afferma che sono tenute al versamento dell’acconto quelle riconducibili alla disciplina dell’intermediazione mobiliare richiamata dalla normativa, mentre non vi sono tenute le società fiduciarie cd. "statiche", che non rientrano tra le società di intermediazione mobiliare.

Chiusura

La circolare si propone dunque di chiarire, attraverso risposte puntuali ai quesiti degli operatori, quando si applica l’imposta speciale sui rapporti bancari e finanziari e quando, invece, resta ferma l’imposta ordinaria di bollo. I chiarimenti incidono soprattutto sulla qualificazione dei rapporti, sulla nozione di cliente, sulla rilevanza della natura del soggetto intestatario e sulla corretta individuazione dell’obbligo di versamento in capo agli intermediari e ad altri operatori del settore.

Punti principali

Ambito soggettivo: Confidi, fondazioni bancarie e Amministrazioni dello Stato

I Confidi sono esclusi dalla nozione di "cliente" rilevante ai fini dell’imposta di bollo sui rapporti con gli enti gestori, con conseguente applicazione dell’imposta ordinaria e non di quella speciale di cui all’articolo 13, commi 2-bis e 2-ter. Le fondazioni bancarie, non essendo tra i soggetti esclusi dalla nozione di cliente, sono invece assoggettate alla disciplina speciale. I rapporti con le Amministrazioni dello Stato non sono considerati rapporti con clienti e scontano quindi l’imposta di bollo ordinaria; per gli estratti conto inviati allo Stato si applica, ad esempio, l’articolo 13, comma 2, nella misura di euro 1,81 oltre la soglia di euro 77,47, fermo il principio dell’articolo 8 del DPR n. 642/1972 secondo cui l’imposta, nei rapporti con lo Stato, è a carico dell’altra parte.

Distinzione tra conto corrente e conto deposito

La circolare precisa che il conto corrente si caratterizza per il servizio di cassa svolto dall’intermediario, con disponibilità delle somme da parte del correntista, mentre il deposito può assumere forme diverse. Nella prassi bancaria rientrano nella nozione di deposito sia i depositi che costituiscono la provvista di un conto corrente, sia i depositi con funzione diversa, compresi certificati di deposito o depositi in conto corrente la cui funzione principale non sia quella di alimentare il conto. I depositi che costituiscono la provvista del conto corrente scontano l’imposta fissa dell’articolo 13, comma 2-bis; gli altri depositi scontano l’imposta proporzionale dell’articolo 13, comma 2-ter. Per le giacenze vincolate in conto corrente l’imposta va applicata autonomamente nella misura dell’1,5 per mille, senza considerarle ai fini della soglia di esenzione per le persone fisiche. Le giacenze libere, anche se remunerate, non danno luogo a tassazione autonoma se restano prevalentemente funzionali alla provvista del conto.

Conti di pagamento presso istituti di pagamento e IMEL

I conti di pagamento detenuti presso istituti di pagamento o istituti di moneta elettronica non sono assimilati ai conti correnti bancari ai fini dell’articolo 13, comma 2-bis, poiché la disciplina e l’ambito dei servizi sono diversi e l’articolo 119 del TUB non si applica a tali rapporti. Di conseguenza, le rendicontazioni relative a tali conti non scontano l’imposta fissa propria degli estratti conto bancari e postali, ma l’imposta ordinaria di bollo prevista dall’articolo 13, comma 2, nella misura di euro 1,81 quando la somma supera euro 77,47.

Imprenditori individuali: misura dell’imposta

Ai fini della determinazione dell’imposta sugli estratti conto e sui libretti di risparmio conta l’intestazione del rapporto, non l’attività svolta dal titolare. Pertanto, se il rapporto è intestato a un imprenditore individuale, si applica la misura prevista per le persone fisiche, cioè euro 34,20 annui per estratti conto e libretti di risparmio. Lo stesso criterio vale per i prodotti finanziari: se detenuti da un imprenditore individuale, l’imposta proporzionale dell’1,5 per mille si applica senza tener conto del limite massimo di euro 4.500 previsto solo per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Comunicazioni relative a prodotti finanziari e prodotti assicurativi

Per le comunicazioni periodiche relative a prodotti finanziari l’imposta di bollo di cui all’articolo 13, comma 2-ter, si applica alle comunicazioni inviate dall’ente gestore alla clientela. La circolare chiarisce che una società industriale, pur emittente di obbligazioni cartolarizzate o in forma documentale, non rientra tra gli enti gestori e quindi non è tenuta ad applicare direttamente l’imposta sulle comunicazioni periodiche; resta però ferma, per i titoli non dematerializzati, l’applicazione dell’imposta al rimborso o riscatto in assenza di custodia, amministrazione o altro stabile rapporto con un ente gestore. In materia assicurativa, le polizze e i contratti di capitalizzazione assoggettati all’imposta sulle assicurazioni non scontano l’imposta di bollo sulle relative comunicazioni e atti; ciò vale per i contratti stipulati o rinnovati entro il 31 dicembre 2000. Per i contratti di assicurazione sulla vita e i contratti di capitalizzazione stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2001, essendo esenti dall’imposta sulle assicurazioni, si applica invece l’imposta di bollo dell’articolo 13, comma 2-ter.

Versamento dell’acconto da parte delle società fiduciarie

L’acconto dell’imposta di bollo in regime virtuale, previsto dall’articolo 15-bis del DPR n. 642/1972, deve essere versato entro il 16 aprile dai soggetti autorizzati al pagamento virtuale che rientrano tra quelli individuati dalla norma, inclusi banche, Poste Italiane, imprese di assicurazione e altri enti e società finanziarie dell’articolo 1 del D.Lgs. n. 87/1992. La circolare afferma che le società fiduciarie riconducibili all’attività di intermediazione mobiliare richiamata dalla normativa sono tenute al versamento dell’acconto, mentre non vi sono tenute le società fiduciarie cd. "statiche", in quanto non rientrano tra le società di intermediazione mobiliare.

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