Circolare n. 13/E del 9/05/2013
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce chiarimenti su varie agevolazioni fiscali e su profili applicativi di IMU e IVIE. In materia di ristrutturazioni edilizie e risparmio energetico precisa chi può fruire della detrazione, quali adempimenti restano necessari e come sanare omissioni o irregolarità nelle comunicazioni all’ENEA. Interviene poi su altre detrazioni IRPEF, sulla cedolare secca nei contratti di locazione in regime transitorio e su specifiche questioni relative a immobili inagibili, immobili esteri soggetti a IVIE e contributo di solidarietà per redditi elevati. La circolare chiarisce inoltre la decorrenza di alcune norme e le modalità di compilazione delle dichiarazioni dei redditi.
Quesiti su detrazioni, cedolare secca, IMU e IVIE
Risposte a quesiti su detrazioni, cedolare secca, IMU e IVIE
La circolare raccoglie chiarimenti interpretativi su diverse agevolazioni fiscali e su alcuni adempimenti dichiarativi. I temi affrontati riguardano in particolare le detrazioni per interventi edilizi ed energetici, altre detrazioni IRPEF, il regime della cedolare secca, nonché questioni applicative in materia di IMU, IVIE e contributo di solidarietà.
Detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio
La circolare ribadisce che la detrazione ex art. 16-bis del TUIR spetta in relazione alle spese documentate, sostenute e rimaste a carico di chi possiede o detiene l’immobile con titolo idoneo.
- In caso di decesso del conduttore che aveva eseguito lavori sull’immobile locato, il beneficio si trasferisce esclusivamente all’erede che subentri nel contratto di locazione e mantenga la detenzione materiale e diretta del bene.
- In caso di separazione legale, la sentenza che assegna la casa coniugale a un coniuge costituisce titolo idoneo per fruire della detrazione, purché ricorrano gli altri presupposti.
- La comunicazione di fine lavori per spese superiori a euro 51.645,69 non è più necessaria ai fini dei controlli, anche se il limite di spesa detraibile è stato innalzato a euro 96.000 per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013.
- Se nel 2012 sono state sostenute spese agevolabili fino a euro 48.000 prima del 26 giugno e ulteriori spese fino a euro 96.000 dal 26 giugno in poi, il contribuente può scegliere di detrarre solo le spese sostenute dal 26 giugno al 31 dicembre 2012, applicando la detrazione del 50% fino al nuovo limite di euro 96.000, in assenza di norme ostative.
Detrazione per riqualificazione energetica degli edifici
La circolare affronta in modo puntuale gli adempimenti verso l’ENEA e le ipotesi di regolarizzazione delle omissioni.
- Per lavori che si sviluppano a cavallo di due periodi d’imposta, la comunicazione all’ENEA va trasmessa entro 90 giorni dalla data di fine lavori; la scadenza non coincide necessariamente con il 30 giugno 2013, poiché la norma fa riferimento alle spese sostenute entro tale data.
- Per lavori conclusi nel 2012 con spese anche nel 2013, la scheda informativa va inviata entro 90 giorni dalla chiusura dei lavori, includendo tutte le spese sostenute fino al momento dell’invio; eventuali spese successive possono essere integrate entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui la spesa è detraibile.
- La remissione in bonis di cui all’art. 2, comma 1, del DL n. 16 del 2012 si applica anche alla comunicazione di fine lavori, purché il contribuente abbia i requisiti sostanziali, effettui l’adempimento entro il termine della prima dichiarazione utile e versi la sanzione minima prevista.
- Le comunicazioni annullate non sono valide; possono però essere reinviate entro i 90 giorni dalla fine lavori o sanate oltre tale termine con la remissione in bonis.
- Le comunicazioni compilate ma non inviate sono valide solo se il mancato invio dipende da problemi tecnici del sistema o da cause imputabili all’ENEA; in ogni caso l’invio resta possibile entro i 90 giorni, ovvero oltre tale termine secondo le regole della remissione in bonis.
Altre detrazioni IRPEF
La circolare precisa il trattamento di alcune spese che rientrano tra gli oneri detraibili.
- Le spese per la frequenza dei corsi di laurea in teologia sono detraibili ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. e), del TUIR, nei limiti previsti per i corsi universitari statali; la misura va riferita ai corsi di laurea a indirizzo umanistico dell’università statale più vicina al domicilio fiscale del contribuente, con contenuti e piano formativo più analoghi.
- Per gli interessi passivi e gli oneri accessori su mutui ipotecari contratti per la costruzione dell’abitazione principale, la detrazione del 19% spetta nei limiti della quota di intestazione del mutuo e della parte effettivamente utilizzata per sostenere le spese di costruzione.
- Se le fatture di spesa sono intestate a un solo coniuge, è possibile attestare sui documenti che le spese sono state sostenute al 50% da ciascun coniuge, così da consentire anche all’altro di detrarre la propria quota di interessi passivi.
- Le spese per la frequenza delle cosiddette "sezioni primavera" rientrano tra quelle detraibili per gli asili nido, poiché tali strutture svolgono la stessa funzione educativa e di socializzazione dei bambini tra 24 e 36 mesi.
Cedolare secca
La circolare fornisce chiarimenti sul regime transitorio della cedolare secca e sulla regolarizzazione di omissioni dichiarative e di versamento.
- Nei contratti di locazione soggetti a regime transitorio, l’opzione espressa nella dichiarazione dei redditi 2012 produce effetti anche per il residuo periodo del contratto se non viene confermata con il modello 69 né revocata; vengono così superate le precedenti indicazioni della circolare n. 26/E del 2011.
- Il contribuente non resta comunque vincolato se il suo comportamento successivo dimostra la volontà di applicare IRPEF e imposta di registro al posto della cedolare secca.
- Se la cedolare secca non è stata applicata nella dichiarazione relativa al 2011, pur in presenza della raccomandata al conduttore e della rinuncia agli aggiornamenti del canone, è possibile presentare dichiarazione integrativa UNICO 2012 entro il 30 settembre 2013.
- In tal caso occorre regolarizzare gli acconti e il saldo della cedolare secca relativi al 2011 e l’acconto 2012, oltre al saldo nei termini ordinari.
- Se il contribuente aveva già considerato il reddito da locazione ai fini IRPEF, può chiedere la correzione del codice tributo per imputare i versamenti effettuati alla cedolare secca.
- In caso di carente versamento restano dovute sanzioni e interessi; non è consentito il ravvedimento operoso per l’acconto 2011 della cedolare secca, ed è escluso il rimborso dell’imposta di registro già versata.
Immobili inagibili ai fini IMU
La circolare chiarisce la compilazione della dichiarazione per gli immobili inagibili, per i quali opera il solo prelievo IMU.
- Per gli immobili inagibili che rispettano le condizioni dell’art. 13, comma 3, lett. b), del DL n. 201 del 2011, è dovuta solamente l’IMU, pur se in misura ridotta sulla base imponibile del 50%.
- Nell’ordinaria dichiarazione dei redditi il contribuente deve comunque indicare i dati dell’immobile nel quadro dei fabbricati, anche se il relativo reddito fondiario non è imponibile ai fini IRPEF.
- Nel modello 730 2013 o UNICO PF 2013, per l’immobile inagibile va indicato nel quadro B o RB il codice residuale "9" nella colonna relativa all’utilizzo.
- Il reddito fondiario non imponibile confluisce nei righi dedicati del prospetto di liquidazione del 730 o del quadro RN di UNICO PF.
- Se il contribuente possiede solo redditi fondiari relativi a beni non locati, può essere esonerato dalla presentazione della dichiarazione.
- Resta ferma la possibilità di ottenere una variazione catastale per inagibilità o obsolescenza, mediante denuncia e attestazione degli organi competenti, con effetti per l’anno di presentazione e per quelli successivi, sempre che l’immobile non sia di fatto utilizzato.
IVIE e decorrenza dell’esclusione da IRPEF
La circolare chiarisce che l’esclusione da IRPEF degli immobili esteri non locati soggetti a IVIE decorre dal 2012.
- Per gli immobili esteri non locati e non tassabili nello Stato estero, non si applica l’IRPEF in Italia; tali immobili vanno indicati solo nel modulo RW ai fini del monitoraggio fiscale.
- Se l’immobile estero non locato è tassato all’estero con tariffe d’estimo o criteri similari, il relativo reddito va dichiarato nel quadro D del modello 730 o nel quadro RL di UNICO PF, al netto delle spese strettamente inerenti riconosciute nello Stato estero, senza applicare la deduzione forfetaria del 15%.
- Se l’immobile estero è locato e il reddito non è tassato nel Paese estero, va dichiarato il canone percepito ridotto del 15% a titolo di deduzione forfetaria.
- Se invece il reddito da locazione è tassato all’estero, va dichiarato l’importo netto ivi tassato, con riconoscimento del credito d’imposta per le imposte pagate all’estero.
- In entrambi i casi permane l’obbligo di compilazione del modulo RW.
- L’esclusione dall’IRPEF degli immobili soggetti a IVIE adibiti ad abitazione principale e degli immobili non locati decorre dall’anno d’imposta 2012; per tali immobili non va compilato il quadro reddituale degli immobili esteri, salvo l’eventuale periodo dell’anno in cui l’immobile è stato locato.
Incentivi per il rientro dei lavoratori e contributo di solidarietà
La circolare stabilisce che il contributo di solidarietà del 3% per i redditi complessivi superiori a euro 300.000 va calcolato secondo le regole ordinarie del TUIR.
- Il reddito complessivo rilevante ai fini del contributo è quello determinato ai sensi dell’art. 8 del TUIR, sommando i redditi delle varie categorie e sottraendo le perdite deducibili.
- Non vi sono regole speciali che differenzino la base del contributo rispetto a quella IRPEF.
- Pertanto, nel caso dei lavoratori che beneficiano degli incentivi per il rientro in Italia previsti dalla legge n. 238 del 2010, il reddito deve essere considerato al netto della riduzione percentuale prevista per tale agevolazione.
Punti principali
Detrazioni per recupero del patrimonio edilizio
Vengono chiariti i soggetti legittimati alla detrazione in caso di decesso del conduttore, di separazione legale con assegnazione della casa coniugale e di spese sostenute nel 2012 oltre i limiti di importo modificati dalla normativa. Si conferma che l’erede del conduttore può subentrare nella detrazione solo se conserva la detenzione materiale e diretta del bene; che il provvedimento di separazione con assegnazione dell’immobile costituisce titolo idoneo per fruire del beneficio; che la comunicazione di fine lavori per spese superiori a euro 51.645,69 non è più un adempimento necessario ai fini del controllo; e che, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012, il contribuente può applicare la detrazione del 50% fino a euro 96.000 anche se aveva già sostenuto spese agevolabili prima di tale data.
Detrazioni per riqualificazione energetica degli edifici
La circolare chiarisce i termini per l’invio all’ENEA della documentazione relativa agli interventi agevolati: per lavori a cavallo tra 2012 e 2013 conta il termine di 90 giorni dalla fine lavori; per lavori conclusi nel 2012 con spese anche nel 2013 la scheda va inviata entro 90 giorni dalla chiusura e può poi essere integrata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. Si afferma che la remissione in bonis dell’art. 2, comma 1, del DL n. 16 del 2012 si applica anche a tale comunicazione, nei limiti previsti. Le schede annullate non producono effetti, ma possono essere reinviate entro i 90 giorni o sanate oltre tale termine se ricorrono le condizioni della remissione in bonis. Le schede compilate ma non inviate sono valide solo se il mancato invio dipende da problemi tecnici del sistema ENEA o da cause imputabili all’ENEA stessa.
Altre detrazioni IRPEF
Sono riconosciute le spese per la frequenza dei corsi di laurea in teologia, da detrarre nei limiti previsti per i corsi di laurea dell’università statale più vicina al domicilio fiscale del contribuente, in base all’analogia tra piano formativo e materie trattate. Per gli interessi passivi sui mutui ipotecari contratti per la costruzione dell’abitazione principale, la detrazione spetta nei limiti della quota di intestazione del mutuo e della spesa effettivamente sostenuta; nel caso descritto, è possibile attestare sulle fatture che la spesa è stata sostenuta al 50% da ciascun coniuge. Le spese per la frequenza delle cosiddette "sezioni primavera" sono assimilate a quelle per gli asili nido e quindi detraibili nei limiti previsti dalla legge, poiché tali strutture svolgono la medesima funzione educativa.
Cedolare secca nei contratti transitori e regolarizzazioni
Per i contratti di locazione rientranti nel regime transitorio, l’opzione per la cedolare secca espressa nella dichiarazione dei redditi 2012 produce effetti anche per il residuo periodo del contratto se non viene revocata, superando le precedenti indicazioni. Tuttavia, il contribuente non è vincolato se dalla sua condotta successiva risulta l’intenzione di applicare l’IRPEF e l’imposta di registro. Nel caso in cui la cedolare secca non sia stata indicata nella dichiarazione 2011, ma siano stati rispettati gli altri adempimenti sostanziali, è possibile presentare una dichiarazione integrativa UNICO 2012 entro il 30 settembre 2013, regolarizzare i versamenti dovuti e, se necessario, chiedere la correzione dei codici tributo. Restano applicabili sanzioni e interessi in caso di insufficiente versamento, e non è possibile il ravvedimento operoso per l’acconto 2011 della cedolare secca; inoltre l’imposta di registro già versata non è rimborsabile.
Immobili inagibili, IVIE e contributo di solidarietà
Per gli immobili inagibili che rispettano le condizioni dell’art. 13, comma 3, lett. b), del DL n. 201 del 2011, ai fini dichiarativi va comunque indicato il dato dell’immobile nel quadro dei fabbricati, usando il codice residuale "9" nel campo utilizzo, mentre il reddito fondiario non imponibile confluisce nei relativi righi del modello 730 o UNICO PF. È inoltre chiarito che l’esclusione da IRPEF degli immobili esteri non locati soggetti a IVIE decorre già dal 2012; tali immobili non vanno indicati nei quadri reddituali relativi agli immobili esteri, ma solo nel modulo RW. Infine, ai fini del contributo di solidarietà del 3% sui redditi complessivi oltre euro 300.000, il reddito va determinato secondo le regole ordinarie del TUIR e quindi, nel caso dei lavoratori ammessi agli incentivi per il rientro in Italia, va assunto al netto della riduzione percentuale prevista dalla legge n. 238 del 2010.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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