Circolare n. 14/E del 9/05/2013
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina in modo organico gli adempimenti connessi al modello 730/2013 per i redditi 2012, distinguendo i compiti dei sostituti d’imposta, dei CAF-dipendenti e dei professionisti abilitati. Vengono illustrate le condizioni per l’utilizzo del 730, le modalità di presentazione, i controlli e il visto di conformità, i compensi, la trasmissione telematica dei modelli 730-4, le scadenze per consegna e invio, nonché le regole per conguagli, dichiarazioni integrative, situazioni particolari ed eventi eccezionali.
Modello 730/2013 - assistenza fiscale di sostituti d’imposta, CAF e professionisti abilitati
Modello 730/2013 - assistenza fiscale e adempimenti connessi
La circolare definisce in modo unitario le regole operative per la gestione del modello 730/2013 relativo ai redditi 2012. In particolare, disciplina i soggetti legittimati a prestare assistenza fiscale, le modalità di presentazione della dichiarazione, gli obblighi di controllo e di visto di conformità, la trasmissione telematica dei risultati contabili e le modalità di effettuazione dei conguagli da parte dei sostituti d’imposta.
Ambito di applicazione e soggetti interessati
Il modello 730/2013 può essere utilizzato da lavoratori dipendenti, pensionati e titolari di alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, purché vi sia un sostituto d’imposta in grado di effettuare il conguaglio nei tempi previsti. La circolare precisa le condizioni particolari per i contratti a tempo determinato inferiori all’anno, per il personale della scuola e per i soggetti titolari di redditi di collaborazione coordinata e continuativa.
Il modello può essere presentato:
- al proprio sostituto d’imposta, se questi presta assistenza fiscale;
- a un CAF-dipendenti;
- a un professionista abilitato iscritto negli albi dei consulenti del lavoro o dei dottori commercialisti ed esperti contabili.
È ammessa anche la dichiarazione dei redditi delle persone incapaci, compresi i minori, tramite rappresentante o tutore, mentre i redditi dei contribuenti deceduti non possono essere dichiarati con il modello 730.
Sostituti d’imposta: assistenza fiscale e comunicazione telematica
I sostituti d’imposta che erogano i redditi indicati dalla norma possono prestare assistenza fiscale ai propri sostituiti senza oneri per gli assistiti. Tutti i sostituti, anche quelli che non prestano assistenza, devono comunque effettuare i conguagli risultanti dalle dichiarazioni elaborate dai CAF e dai professionisti abilitati.
La circolare richiama il modello di comunicazione per la ricezione telematica dei dati dei modelli 730-4, approvato dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 22 febbraio 2013. Tale comunicazione deve indicare la sede telematica del sostituto o dell’intermediario presso cui devono essere resi disponibili i risultati contabili. La procedura si applica a tutti i sostituti pubblici e privati, con esclusione dell’INPS e dei sostituti gestiti dal Ministero dell’economia e delle finanze.
Sono previste anche le ipotesi di comunicazione sostitutiva in caso di variazione dei dati già trasmessi, compreso il passaggio da Fisconline a Entratel, e la revoca in caso di cessazione dell’attività o perdita della qualifica di sostituto d’imposta.
CAF-dipendenti e professionisti abilitati
I CAF-dipendenti svolgono le attività previste dall’articolo 34, comma 4, del decreto legislativo n. 241 del 1997. I professionisti iscritti agli albi dei consulenti del lavoro e dei dottori commercialisti ed esperti contabili possono a loro volta prestare assistenza fiscale, con applicazione delle disposizioni del decreto ministeriale n. 164 del 1999.
Per garantire trasparenza verso gli utenti, nei locali adibiti all’assistenza devono essere esposti:
- il provvedimento di autorizzazione;
- le informazioni sulla struttura che presta assistenza;
- le informazioni su assistenza, scadenze e orari;
- i costi, se richiesti per consulenza o attività ulteriori rispetto alla mera assistenza fiscale.
Per i professionisti è centrale il visto di conformità, che presuppone la preventiva comunicazione alla Direzione regionale competente e l’abilitazione, in caso di esito positivo della verifica, dalla data di presentazione della comunicazione. Chi era già abilitato per dichiarazione unificata o IVA non deve presentare una nuova comunicazione.
La circolare stabilisce che, per l’assistenza nel 2013, il professionista debba risultare abilitato dal 30 giugno 2013. La sola abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni non sostituisce la comunicazione necessaria per il visto di conformità.
È inoltre richiesta una polizza assicurativa di responsabilità civile con massimale adeguato e comunque non inferiore a euro 1.032.913,80, priva di franchigie o scoperti e idonea a coprire i danni per cinque anni dalla scadenza del contratto. Il professionista deve comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati e trasmettere il rinnovo della polizza o l’attestato di quietanza del premio.
Nel caso di attività svolta in associazione professionale, la comunicazione deve indicare sia i dati del singolo professionista sia quelli dell’associazione. La circolare chiarisce che il visto può essere apposto solo dal singolo professionista abilitato e che la trasmissione telematica può essere effettuata solo da lui o dall’associazione cui appartiene, non da altri professionisti dell’associazione.
Compensi
Per i sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale spettano i compensi previsti dalla normativa vigente, senza che il compenso costituisca corrispettivo ai fini IVA quando è corrisposto mediante riduzione dei versamenti di ritenute fiscali. Non spettano compensi per dichiarazioni di rettifica, duplicate o annullate, né per la sola effettuazione dei conguagli. Sono inoltre escluse specifiche amministrazioni e organi costituzionali.
Per CAF e professionisti abilitati spetta il compenso di cui all’articolo 38 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ma la circolare precisa che il contribuente non deve corrispondere alcun compenso se presenta una dichiarazione correttamente compilata e completa della documentazione. Può invece essere richiesto un corrispettivo per attività di consulenza preventiva, compilazione del modello o ulteriori servizi, come l’informazione diretta su eventuali comunicazioni dell’Agenzia delle entrate. Non è previsto alcun compenso a carico del bilancio dello Stato per rettifiche, integrative, duplicate e annullate, né per dichiarazioni trasmesse da professionisti non abilitati al visto.
Presentazione del modello 730
Presentazione al sostituto d’imposta
Il contribuente che si avvale del sostituto d’imposta deve presentare entro il 16 maggio 2013 il modello 730/2013 compilato e sottoscritto, con l’indicazione dei redditi erogati e degli eventuali acconti trattenuti dallo stesso sostituto, oltre al modello 730-1 in busta chiusa per la scelta dell’8 per mille e del 5 per mille.
La dichiarazione può essere trasmessa anche in formato elettronico, se il sostituto ha istituito un sito internet dedicato e ha fornito utenza e password personali ai dipendenti. In tal caso il modello 730-1 deve comunque essere consegnato in forma cartacea, in busta chiusa.
Il contribuente non deve consegnare la documentazione comprovante i dati dichiarati al sostituto, ma deve conservarla fino al 31 dicembre 2017. Il sostituto rilascia la ricevuta secondo il modello 730-2 e deve verificare che la dichiarazione riporti i dati del sostituto ed sia sottoscritta dal contribuente, dal rappresentante o tutore e, nel caso di dichiarazione congiunta, da entrambi i coniugi.
Presentazione al CAF o al professionista abilitato
La presentazione deve avvenire entro il 31 maggio 2013. Il contribuente può consegnare il modello 730 già compilato oppure quello predisposto dal soggetto che ha fornito la consulenza, sempre sottoscritto, insieme al modello 730-1 in busta chiusa.
Sono ammesse firme elettroniche ai sensi del Codice dell’amministrazione digitale e, nelle more dei decreti attuativi, è consentito l’uso della firma digitale secondo le regole tecniche del DPCM 30 marzo 2009. Le informazioni del modello 730-1, anche se trattate digitalmente, devono essere archiviate separatamente e gestite nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali.
La circolare richiama l’attenzione sulla corretta indicazione della residenza anagrafica solo in caso di variazione e precisa che le modifiche territoriali dei comuni o delle province non costituiscono variazione di residenza. Il contribuente deve esibire la documentazione necessaria alla verifica della conformità e conservarla fino al 31 dicembre 2017.
Il CAF o il professionista rilascia la ricevuta del modello 730 e del 730-1, verificando i requisiti per l’utilizzo del modello, l’indicazione del sostituto d’imposta e la sottoscrizione. Nel 730-2 deve anche essere indicato se il soggetto incaricato assume l’impegno a informare direttamente il contribuente su eventuali comunicazioni dell’Agenzia delle entrate. La documentazione esibita può essere indicata in forma sintetica solo se il CAF o il professionista ne conserva copia.
Dichiarazione congiunta e 730 integrativo
I coniugi non legalmente o effettivamente separati possono presentare una dichiarazione congiunta se almeno uno di essi è nelle condizioni di utilizzare il modello 730. La circolare chiarisce che la forma congiunta è possibile anche quando uno dei coniugi, pur avendo redditi dichiarabili, non ha un sostituto idoneo al conguaglio, purché l’altro coniuge sia un soggetto ammesso all’utilizzo del 730 e possa effettuare il conguaglio tramite il proprio sostituto.
Non è ammessa la dichiarazione congiunta se uno dei coniugi ha redditi non dichiarabili con il 730, se deve presentare UNICO 2013 Persone fisiche, se è deceduto o se la dichiarazione è presentata per conto di altri contribuenti.
La dichiarazione integrativa è disciplinata in tre ipotesi:
- codice 1: integrazione a favore del contribuente, con maggior rimborso, minor debito o effetti neutri, da presentare entro il 25 ottobre 2013 a CAF o professionista, anche se l’assistenza originaria era stata prestata dal sostituto;
- codice 2: correzione dei dati del sostituto d’imposta errati o incompleti nel frontespizio, da integrare limitatamente ai dati del sostituto che deve effettuare il conguaglio;
- codice 3: integrazione a favore quando il risultato contabile originario non è mai pervenuto al sostituto per inesattezze nei dati del frontespizio; anche in questo caso la rettifica è effettuata dallo stesso soggetto che aveva prestato assistenza.
La presentazione dell’integrativa non sospende le procedure già avviate con il 730 originario e non elimina l’obbligo del sostituto di effettuare rimborsi o trattenute già derivanti dalla dichiarazione iniziale.
Elaborazione della dichiarazione e visto di conformità
Il sostituto d’imposta controlla la regolarità formale della dichiarazione e, se emergono anomalie tali da interrompere l’assistenza, deve avvisare tempestivamente il contribuente, che dovrà presentare UNICO 2013 Persone fisiche nei termini ordinari.
CAF e professionisti elaborano la dichiarazione sulla base dei dati dichiarati e della documentazione esibita, acquisiscono le scelte per l’8 e il 5 per mille, aprono la busta del modello 730-1 e liquidano le imposte. Se emergono situazioni che impediscono l’utilizzo del 730, devono informare il contribuente affinché presenti UNICO 2013.
Il visto di conformità richiede la verifica:
- delle ritenute risultanti dalle certificazioni;
- degli acconti versati o trattenuti;
- delle deduzioni e detrazioni entro i limiti di legge;
- dei crediti d’imposta spettanti;
- dell’eventuale eccedenza d’imposta riportata dalla dichiarazione precedente.
La circolare dettaglia anche la documentazione necessaria per specifici oneri, con particolare attenzione a farmaci, mutui, ristrutturazioni edilizie, riqualificazione energetica e interventi su immobili di interesse storico e artistico. In materia di spese farmaceutiche, lo scontrino deve riportare natura, qualità, quantità e codice fiscale del destinatario; la qualità può essere attestata tramite il codice AIC rilevato dal codice a barre.
È chiarito che il visto non comporta un controllo di merito su tutti gli elementi reddituali o su situazioni soggettive che incidono sull’imposta, salvo la corrispondenza dei redditi da lavoro alle certificazioni. Il contribuente non è tenuto a esibire documenti relativi all’ammontare dei redditi dichiarati o alle detrazioni soggettive, ma può ricorrere ad autodichiarazione per alcune circostanze, come la destinazione dell’immobile ad abitazione principale o il possesso dei requisiti di handicap, specie se la documentazione era già stata acquisita in anni precedenti.
Esiti, consegna della dichiarazione e trasmissione telematica
I sostituti d’imposta devono consegnare al contribuente, entro il 14 giugno 2013, copia della dichiarazione elaborata e il prospetto di liquidazione modello 730-3. La consegna può avvenire anche in formato elettronico, a condizione che il dipendente possa accedere con credenziali personali a un sito dedicato, riceva comunicazione della disponibilità della dichiarazione, possa stamparla e sia informato dell’obbligo di stamparla e sottoscriverla.
Entro il 1° luglio 2013 i sostituti devono trasmettere all’Agenzia delle entrate i dati delle dichiarazioni e dei relativi prospetti di liquidazione. Se sono state effettuate rettifiche, devono essere trasmesse sia la dichiarazione originaria sia quella rettificata. Devono inoltre essere consegnate le buste chiuse del modello 730-1. Le dichiarazioni e i prospetti devono essere conservati fino al 31 dicembre 2015.
Per CAF e professionisti abilitati, la consegna al contribuente della copia della dichiarazione e del modello 730-3 deve avvenire entro il 17 giugno 2013. È possibile la consegna in modalità telematica, con identificazione certa del contribuente tramite credenziali qualificate e nel rispetto della normativa privacy. I dati delle dichiarazioni elaborate devono essere trasmessi telematicamente entro il 1° luglio 2013 e la documentazione va conservata fino al 31 dicembre 2015.
La circolare precisa che i modelli 730-3 telematici possono contenere, mediante codici, anche i messaggi rivolti all’assistito, distintamente per dichiarante e coniuge, mentre nel cartaceo non devono comparire tali codici.
Rettifiche e 730 integrativo
Se vengono rilevati errori del sostituto, del CAF o del professionista, il soggetto che ha prestato assistenza deve rideterminare gli importi, elaborare un nuovo 730-3 ed eventualmente un nuovo modello base, consegnare il tutto all’assistito e trasmettere sia la dichiarazione originaria sia la rettifica.
Le dichiarazioni a rettifica possono essere trasmesse anche oltre i termini ordinari, purché l’invio all’Agenzia delle entrate avvenga entro l’11 novembre 2013. Entro la stessa data devono essere comunicati ai sostituti non inseriti nel flusso telematico i risultati contabili per il 2013. Restano applicabili le sanzioni per eventuale tardività.
Per il 730 integrativo, il CAF o il professionista rilascia ricevuta, elabora un nuovo 730-3 con l’indicazione del codice integrativo corrispondente al frontespizio, consegna copia della dichiarazione integrativa e trasmette i dati e i modelli 730-4 integrativi entro l’11 novembre 2013. Tali modelli sono resi disponibili ai sostituti che effettuano i conguagli a credito sulle retribuzioni di dicembre.
Modello 730-4 e flusso telematico del risultato contabile
Il risultato contabile del 730 deve essere trasmesso tramite il flusso telematico dei modelli 730-4, secondo il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 22 febbraio 2013. Tutti i sostituti d’imposta, salvo INPS e sostituti gestiti dal MEF, devono ricevere il 730-4 tramite l’Agenzia delle entrate.
La comunicazione dell’indirizzo telematico è obbligatoria e deve essere aggiornata in caso di variazione dei dati già trasmessi. In caso di cessazione dell’attività o perdita della qualifica di sostituto, deve essere inviata comunicazione di revoca. I CAF e i professionisti devono trasmettere i 730-4, 730-4 rettificativi e 730-4 integrativi all’utenza telematica indicata dai sostituti.
Quando la consegna telematica non è possibile, oppure il 730-4 è indirizzato a un sostituto che non deve effettuare conguagli per mancanza di rapporti di lavoro con il contribuente, il CAF o il professionista provvede alla consegna con modalità ordinarie.
Per INPS e per i sostituti gestiti dal MEF, la comunicazione del risultato contabile avviene direttamente da parte del soggetto che ha prestato assistenza, secondo le indicazioni dei rispettivi siti istituzionali. È previsto l’invio di copia dei risultati contabili entro quindici giorni e, per l’INPS, l’uso dei codici sede 111, 222 e 333 per le diverse gestioni.
Conguagli, rateazioni e IMU
I conguagli si effettuano, di regola, sulle retribuzioni di competenza del mese di luglio 2013; per le pensioni, sulla prima rata disponibile da agosto o settembre. I conguagli derivanti da dichiarazioni integrative si effettuano sulla retribuzione di dicembre.
Se il risultato contabile giunge in ritardo, il conguaglio viene effettuato nel primo mese utile senza interessi sulle somme a debito per il ritardo nella ricezione. Se è stata richiesta la rateazione, il sostituto ripartisce il debito in un numero di rate compatibile con la scadenza di novembre.
Per i debiti a saldo, primo acconto Irpef, cedolare secca, addizionali e acconto del 20 per cento, il contribuente può chiedere la rateazione da due a cinque rate, ovvero fino a quattro per i pensionati, con interesse dello 0,33 per cento mensile. Non è rateizzabile la seconda o unica rata di acconto Irpef.
Per i crediti, il rimborso avviene mediante riduzione delle ritenute di luglio e, se necessario, delle ritenute dei mesi successivi. Se a fine anno il rimborso non è stato possibile, il sostituto ne informa il contribuente e li indica anche nella certificazione CUD; gli importi potranno essere utilizzati nella dichiarazione successiva.
La circolare disciplina anche l’uso del credito per il pagamento dell’IMU tramite quadro I del modello 730. Il contribuente può utilizzare l’intero credito o una sua parte per il versamento IMU con F24; in caso di dichiarazione congiunta ciascun coniuge può usare il credito della propria dichiarazione. In caso di 730 integrativo, l’importo indicato nel quadro IMU non può essere inferiore a quello già utilizzato in compensazione, salvo che nel modello originario il quadro non fosse stato compilato o il credito non fosse stato impiegato.
Le somme a debito sono trattenute dalle retribuzioni di luglio e, se insufficienti, nei mesi successivi con interesse dello 0,40 per cento mensile. La stessa percentuale si applica ai differimenti e alle rettifiche tardive. Se a fine anno permane un residuo, il sostituto comunica gli importi entro dicembre e il contribuente versa direttamente in gennaio, con interesse dello 0,40 per cento mensile.
Situazioni particolari
In caso di cessazione del rapporto di lavoro, aspettativa senza retribuzione o analoghe posizioni prima del completamento dei conguagli, il sostituto non effettua i conguagli a debito e comunica al contribuente gli importi da versare direttamente. In alternativa, se il sostituto deve corrispondere emolumenti entro l’anno, il contribuente può chiedere la trattenuta con interesse dello 0,40 per cento mensile. Per i crediti, i rimborsi spettanti ai cessati o ai privi di retribuzione sono effettuati con le ordinarie modalità di riduzione delle ritenute sugli altri dipendenti.
In caso di decesso del contribuente, l’obbligo di conguaglio viene meno. Se il decesso interviene prima del completamento di un debito, il sostituto comunica agli eredi le somme non trattenute, che devono essere versate nei termini previsti dalla disciplina successoria; gli eredi non devono versare gli acconti. Se vi è un credito, il sostituto comunica l’importo agli eredi e lo indica anche nel CUD, potendo essere utilizzato nella dichiarazione successiva o richiesto a rimborso. La dichiarazione congiunta non prosegue nei termini ordinari: il coniuge superstite separa la propria posizione tributaria e il debito deve essere versato tempestivamente senza sanzioni per tardivo versamento.
Eventi eccezionali e chiusura
La circolare chiarisce che, in assenza di specifiche disposizioni di sospensione e nuovi termini, i termini del modello 730 non sono automaticamente sospesi per calamità naturali o eventi eccezionali. Anche in tali situazioni restano fermi gli ordinari termini di presentazione e quelli per l’effettuazione dei conguagli da parte dei soggetti che prestano assistenza fiscale.
Punti principali
Soggetti che possono utilizzare e prestare assistenza per il 730
Possono utilizzare il modello 730/2013 lavoratori dipendenti, pensionati e alcuni redditi assimilati, purché vi sia un sostituto d’imposta in grado di effettuare i conguagli nei tempi previsti. L’assistenza può essere prestata dal sostituto d’imposta, da un CAF-dipendenti o da un professionista abilitato iscritto agli albi previsti. Sono specificate le condizioni temporali per i contratti a termine, per il personale della scuola e per i collaboratori coordinati e continuativi.
Abilitazione dei professionisti e requisiti organizzativi
I professionisti devono aver presentato la comunicazione alla Direzione regionale per il rilascio del visto di conformità e devono risultare abilitati dal 30 giugno 2013 per l’assistenza nel 2013. È richiesta una polizza assicurativa con massimale non inferiore a euro 1.032.913,80, senza franchigie o scoperti, e con copertura dei danni per i cinque anni successivi alla scadenza del contratto. Sono disciplinati anche gli obblighi informativi e la gestione dell’attività in forma associata.
Presentazione del modello 730 e documentazione
Sono indicate le scadenze di presentazione: 16 maggio 2013 al sostituto d’imposta e 31 maggio 2013 al CAF o al professionista. Il contribuente deve consegnare il modello 730 e il modello 730-1 in busta chiusa per la scelta dell’8 e del 5 per mille. È ammessa la trasmissione elettronica in presenza di specifiche condizioni tecniche e organizzative. Il contribuente non consegna la documentazione giustificativa al momento della presentazione ma la conserva fino al 31 dicembre 2017.
Controlli, visto di conformità e documentazione rilevante
CAF e professionisti devono verificare la corrispondenza tra dati dichiarati e documentazione esibita, controllare limiti e condizioni delle deduzioni, detrazioni e crediti, e rilasciare il visto di conformità. La circolare richiama la documentazione necessaria per spese sanitarie, mutui, ristrutturazioni edilizie, riqualificazione energetica, beni culturali e altre agevolazioni, chiarendo anche i casi in cui è ammessa l’autodichiarazione.
Esiti, trasmissione telematica e modelli 730-4
I sostituti d’imposta e i CAF/professionisti devono consegnare al contribuente il modello 730-3 entro precise date di giugno e trasmettere telematicamente i dati all’Agenzia delle entrate entro il 1° luglio 2013. La circolare disciplina la comunicazione dell’indirizzo telematico per ricevere i 730-4, la gestione delle variazioni, le esclusioni per INPS e MEF, nonché la trasmissione e la restituzione dei 730-4 nei casi in cui la consegna telematica non sia possibile.
Conguagli, rateazioni e situazioni particolari
I conguagli si effettuano di regola sulle retribuzioni di luglio, con regole specifiche per pensioni, rateazioni, ritardi nella ricezione del risultato contabile, crediti destinati al pagamento dell’IMU, e limiti minimi di euro 12 per singola imposta o addizionale. Sono disciplinati anche i casi di cessazione del rapporto di lavoro, assenza di retribuzione, decesso del contribuente ed eventi eccezionali, con indicazione delle modalità di versamento o rimborso.
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