Circolare n. 12/E del 3/05/2013
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra i primi chiarimenti sulle principali novità fiscali introdotte dalla legge di stabilità 2013 e dal decreto-legge n. 179/2012. Vengono analizzate le modifiche in materia di IRPEF, reddito d’impresa, imposte per le assicurazioni, IVA, IVIE/IVAFE, imposta di bollo e tassazione dei redditi dei beni sequestrati, oltre alla nuova nozione tributaria di "base" di vettore aereo. Il documento fornisce regole operative, decorrenze, aliquote, termini e adempimenti dichiarativi e di versamento.
Novità fiscali della legge di stabilità 2013 e del DL n. 179/2012: primi chiarimenti
Commento alle novità fiscali della legge di stabilità 2013 e del DL n. 179/2012
La circolare fornisce i primi chiarimenti interpretativi sulle principali disposizioni fiscali introdotte dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, e dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge n. 221/2012. Il documento è strutturato in sette capitoli e affronta, per aree tematiche, le modifiche in materia di IRPEF, reddito d’impresa, assicurazioni, IVA, IVIE/IVAFE, imposta di bollo e alcune innovazioni del decreto crescita.
Novità in materia di IRPEF
La circolare chiarisce l’incremento delle detrazioni per figli a carico con effetto dal 1° gennaio 2013. In particolare, la detrazione per ciascun figlio di età pari o superiore a tre anni passa da 800 a 950 euro; quella per figlio di età inferiore a tre anni passa da 900 a 1.220 euro; l’importo aggiuntivo per figlio portatore di handicap passa da 220 a 400 euro.
È inoltre introdotta la detrazione IRPEF del 19% per le erogazioni liberali in denaro al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato. La detrazione è riconosciuta anche ai soggetti IRES. Per fruirne, il versamento deve avvenire con modalità bancarie o postali, salva la possibilità di ulteriori modalità stabilite con decreto ministeriale.
Per i soggetti non residenti viene prorogata per il 2013 la detrazione per carichi di famiglia prevista dall’art. 12 TUIR. Restano ferme le regole sul calcolo dell’acconto IRPEF 2013 e 2014, che deve essere determinato senza considerare il beneficio in esame.
Per i lavoratori frontalieri viene prorogata anche per il 2013 l’agevolazione IRPEF già prevista per il 2012. I redditi di lavoro dipendente prestato all’estero in zone di frontiera o in Paesi limitrofi concorrono al reddito complessivo solo per l’importo eccedente 6.700 euro. Anche in questo caso, ai fini dell’acconto IRPEF 2013 e 2014, non si tiene conto dell’agevolazione.
La circolare affronta poi la rivalutazione dei redditi dominicale e agrario per i periodi d’imposta 2013, 2014 e 2015. La rivalutazione è pari al 15% per entrambi i redditi, salvo che per i terreni agricoli, anche non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, per i quali è pari al 5%. Viene precisato il coordinamento con la rivalutazione dell’80% e del 70% già prevista dall’art. 3, comma 50, della legge n. 662/1996, nonché il trattamento di particolari fattispecie, tra cui affitto a giovani coltivatori o IAP, terreni incolti e contitolarità.
Infine, viene disciplinata la rideterminazione del costo o valore di acquisto di partecipazioni non quotate e terreni edificabili o agricoli posseduti al 1° gennaio 2013. La perizia giurata deve essere redatta entro il 30 giugno 2013 e l’imposta sostitutiva va versata entro tale data, in un’unica soluzione o in tre rate annuali con interesse del 3% sulle rate successive alla prima. L’aliquota è del 2% per le partecipazioni non qualificate e del 4% per partecipazioni qualificate e terreni. La circolare chiarisce anche il coordinamento con pregresse rideterminazioni, lo scomputo dell’imposta già versata, il possibile rimborso e gli adempimenti dichiarativi nel modello UNICO 2014.
Novità per i titolari di reddito d’impresa
Sul piano del reddito d’impresa, la legge di stabilità riduce dal 27,5% al 20% la percentuale di deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore indicati dall’art. 164 TUIR. La riduzione riguarda autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori non destinati all’uso esclusivamente strumentale, nonché i veicoli utilizzati nell’esercizio di arti e professioni in forma individuale. Restano ferme le ulteriori limitazioni previste dall’art. 164 TUIR, compresi i limiti di costo fiscalmente rilevante. La nuova disciplina si applica dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2013 e incide anche sul calcolo degli acconti.
In materia IRAP, viene aumentato l’importo delle deduzioni per costo del lavoro dipendente a tempo indeterminato. La deduzione base sale da 4.600 a 7.500 euro per dipendente; per donne e lavoratori sotto i 35 anni sale da 10.600 a 13.500 euro. Nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia la deduzione maggiorata passa da 9.200 a 15.000 euro per dipendente e da 15.200 a 21.000 euro per donne e under 35. Vengono anche rideterminati i limiti di base imponibile e gli incrementi per alcuni soggetti. Le modifiche si applicano dal periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013.
La circolare chiarisce poi l’abrogazione dei commi 1093 e 1094 della legge n. 296/2006, che consentivano alle società agricole di persone, S.r.l. e cooperative di optare per il regime catastale, nonché ad alcuni imprenditori agricoli per il regime forfetario. Dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2013 non possono più essere esercitate nuove opzioni; quelle già esercitate perdono efficacia dal periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014. Vengono inoltre richiamate eventuali disposizioni transitorie del Ministero dell’Economia.
Un’ulteriore parte del capitolo è dedicata al riallineamento dei valori fiscali e civilistici di avviamento, marchi e altre attività immateriali. La circolare ricostruisce il regime base introdotto dal D.L. n. 98/2011 e il nuovo regime del D.L. n. 201/2011, evidenziando che la legge di stabilità posticipa la decorrenza degli effetti fiscali del regime base al periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e del nuovo regime al periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019. Modifica inoltre le modalità di versamento dell’imposta sostitutiva, prevedendo il pagamento in un’unica soluzione. Vengono anche precisate le regole per il perfezionamento dell’opzione e per la compilazione del prospetto dichiarativo nel modello UNICO.
Novità per le imprese di assicurazione
La circolare interviene sull’imposta sulle riserve matematiche dei rami vita. Per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012 l’aliquota sale allo 0,50%; per i periodi successivi è fissata allo 0,45%. Il tributo continua a costituire un credito d’imposta utilizzabile per il pagamento delle ritenute e imposte sostitutive sui proventi delle polizze vita e capitalizzazione. È introdotto anche un limite massimo parametrato allo stock delle riserve, oltre il quale l’imposta da versare si riduce; tale limite parte dal 2,5% nel 2013 e scende progressivamente fino all’1,25% dal 2025.
Viene inoltre chiarito il regime delle polizze assicurative sulla vita e di capitalizzazione stipulate nell’esercizio di impresa entro il 31 dicembre 1995. La differenza tra la riserva matematica al 31 dicembre 2012 e i premi versati si considera corrisposta a tale data, con applicazione della ritenuta a titolo d’imposta. In sostanza, i rendimenti maturati fino a fine 2012 sono tassati anticipatamente; quelli maturati successivamente seguono le regole ordinarie per i redditi d’impresa. La provvista della ritenuta può essere ottenuta mediante riduzione della riserva matematica.
Novità in materia di IVA
Sul piano IVA, la circolare affronta innanzitutto la base imponibile in valuta estera. Viene confermato che gli importi devono essere convertiti secondo il cambio del giorno di effettuazione dell’operazione; se tale giorno non è noto, si usa il cambio del giorno di emissione della fattura. In mancanza del cambio di riferimento, si applica il cambio del giorno antecedente più prossimo. È altresì confermata la possibilità di usare, per tutte le operazioni dell’anno solare, il tasso BCE.
Quanto al reverse charge, dal 1° gennaio 2013 la procedura di integrazione e registrazione si applica non solo alle prestazioni di servizi, ma anche alle cessioni di beni e a tutte le prestazioni di servizi rese da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro UE. La circolare indica gli adempimenti del cessionario/committente nazionale: integrazione della fattura, registrazione nel registro vendite e nel registro acquisti, eventuale autofattura in caso di mancata ricezione della fattura entro i termini.
In materia di volume d’affari, le prestazioni di servizi generiche rese da un soggetto passivo nazionale a soggetti esteri, pur fuori campo IVA per carenza di territorialità, entrano nel volume d’affari dal 1° gennaio 2013. La circolare precisa che ciò incide sullo status di esportatore abituale, ma la legge di stabilità sterilizza tale effetto escludendo queste operazioni dal volume d’affari ai fini della definizione di esportatore abituale. Vengono inoltre aggiornati i riferimenti normativi ai beni ammortizzabili.
Particolare rilievo assume la revisione della disciplina delle prestazioni socio-assistenziali delle cooperative sociali. Viene abrogato il n. 41-bis della Tabella A, parte II, che prevedeva l’aliquota del 4%, e introdotto il n. 127-undevicies nella Tabella A, parte III, con aliquota del 10% per specifiche prestazioni rese da cooperative sociali e loro consorzi in esecuzione di contratti di appalto e convenzioni. La circolare distingue il regime per cooperative sociali ONLUS di diritto, cooperative generiche e prestazioni rese direttamente al fruitore finale, nonché la decorrenza per i contratti stipulati dopo il 31 dicembre 2013.
Un’altra modifica rilevante riguarda i servizi di gestione individuale di portafogli: dal 1° gennaio 2013 tali servizi diventano imponibili IVA con aliquota ordinaria, in recepimento della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE. Viene conseguentemente modificato anche il regime di esenzione per i servizi di mandato, mediazione e intermediazione relativi a tali attività. La circolare chiarisce inoltre la possibilità di opzione per la separazione dell’imposta ai sensi dell’art. 36, terzo comma, del dPR n. 633/1972.
Ampio spazio è dedicato alla nuova disciplina della fatturazione, in recepimento della direttiva 2010/45/UE. La fattura elettronica viene definita come fattura emessa e ricevuta in formato elettronico, con requisiti di autenticità, integrità e leggibilità che possono essere garantiti con strumenti diversi, tra cui sistemi di controllo di gestione, firma elettronica, EDI o altre tecnologie. Cambia il contenuto obbligatorio della fattura, con l’introduzione dell’obbligo generalizzato di indicare partita IVA, numero identificativo IVA o codice fiscale del cessionario/committente a seconda dei casi. Sono ampliati i termini di emissione per diverse fattispecie, tra cui cessioni con documento di trasporto, prestazioni a soggetti UE e prestazioni rese/ ricevute da soggetti extra UE. La circolare disciplina anche le annotazioni in fattura, l’ampliamento delle operazioni soggette a fatturazione, la fattura semplificata fino a 100 euro, e l’uso dei misuratori fiscali per emettere le fatture.
Infine, vengono aggiornate le regole sulle operazioni intracomunitarie. È chiarito che non costituiscono acquisti intracomunitari anche le perizie su beni temporaneamente introdotti nel territorio dello Stato. Il momento di effettuazione sia della cessione sia dell’acquisto intracomunitario coincide con l’inizio del trasporto o della spedizione dei beni, mentre gli acconti non rilevano più ai fini di tale momento, salvo emissione anticipata di fattura. Sono inoltre prorogati i termini per fatturazione e registrazione delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, con regole specifiche per autofattura in caso di mancata ricezione della fattura del fornitore estero.
IVIE e IVAFE
La circolare sposta la decorrenza dell’IVIE e dell’IVAFE al periodo d’imposta 2012. I versamenti effettuati per il 2011 sono considerati acconti per il 2012; entro il 17 giugno 2013 va effettuato l’eventuale conguaglio, oltre al primo acconto 2013, mentre il secondo acconto è dovuto a novembre. Non si applicano sanzioni per gli omessi versamenti riferiti al 2011, purché sia effettuato il versamento dovuto per il 2012 nei termini.
Per l’IVIE, l’aliquota ridotta dello 0,40% viene estesa a tutti i residenti italiani per gli immobili all’estero adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze. È inoltre introdotta la regola per cui non si applica il secondo comma dell’art. 70 TUIR agli immobili esteri adibiti ad abitazione principale o non locati e soggetti a IVIE, con conseguente esclusione dalla dichiarazione dei relativi redditi.
Per l’IVAFE, l’imposta fissa di 34,20 euro si applica a tutti i conti correnti e libretti di risparmio detenuti all’estero da residenti, indipendentemente dallo Stato estero. La circolare fornisce inoltre un esempio pratico per il calcolo della soglia di 5.000 euro in presenza di più conti presso il medesimo intermediario, tenendo conto della quota di possesso e del valore medio di giacenza.
Imposta di bollo e redditi dei beni sequestrati
L’imposta di bollo sulle comunicazioni relative a prodotti finanziari viene modificata introducendo, dal 2013, un tetto massimo di 4.500 euro per i clienti diversi dalle persone fisiche. Per le persone fisiche resta invariato il regime precedente.
Quanto ai redditi derivanti dai beni sequestrati, la circolare conferma che i beni continuano a essere tassati con le modalità ordinarie durante la procedura, con adempimenti in capo all’amministratore giudiziario. Tuttavia, per gli immobili oggetto di sequestro e confisca è introdotta l’esenzione da imposte, tasse e tributi per tutto il periodo di vigenza dei provvedimenti e fino all’assegnazione o destinazione. In caso di revoca della confisca, le imposte vengono liquidate a carico del soggetto cui i beni sono restituiti.
Novità del DL n. 179/2012: base del vettore aereo e coordinamento con le Convenzioni
Il decreto-legge n. 179/2012 introduce la nozione di "base" di un vettore aereo: un insieme di locali e infrastrutture da cui l’impresa svolge stabilmente, abitualmente e continuativamente l’attività di trasporto aereo, con lavoratori subordinati che vi hanno il centro della propria attività professionale. Ai fini fiscali, un vettore aereo titolare di licenza rilasciata da un altro Stato membro UE si considera stabilito in Italia quando svolge da tale base un’attività di trasporto aereo stabile o continuativa.
La circolare qualifica questa base come una forma di stabile organizzazione ai fini tributari, con conseguente tassazione in Italia dei redditi prodotti, applicazione degli obblighi contabili e di sostituzione d’imposta e rilevanza anche ai fini IRAP. La nuova disciplina si applica dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012.
Resta però fermo il coordinamento con le Convenzioni contro le doppie imposizioni. Per gli utili derivanti dal traffico aereo internazionale, la potestà impositiva spetta esclusivamente allo Stato di residenza/direzione effettiva del vettore. Di conseguenza, se il vettore ha sede di direzione effettiva in un altro Stato europeo, ma opera in Italia tramite una base, i redditi derivanti dal traffico internazionale restano tassabili solo nello Stato estero; viceversa, i redditi relativi a tratte esclusivamente italiane operate a partire dalla base italiana sono imponibili in Italia.
Punti principali
IRPEF: detrazioni, frontalieri, redditi agricoli e rivalutazione di partecipazioni/terreni
La circolare chiarisce l’aumento delle detrazioni per figli a carico dal 1° gennaio 2013, l’estensione della detrazione del 19% per erogazioni liberali al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato, la proroga per il 2013 della detrazione per carichi di famiglia ai non residenti e della agevolazione per i frontalieri con reddito imponibile eccedente 6.700 euro. Viene inoltre disciplinata la rivalutazione dei redditi dominicale e agrario per il triennio 2013-2015 (15%, ridotta al 5% per coltivatori diretti e IAP iscritti nella previdenza agricola), con precisazioni su casi particolari, acconto IRPEF e coordinamento con l’IMU. Infine, vengono riepilogate le regole per la nuova rideterminazione del costo di partecipazioni non quotate e terreni posseduti al 1° gennaio 2013, con perizia entro il 30 giugno 2013 e imposta sostitutiva del 2% o 4%.
Reddito d’impresa: veicoli, deduzioni IRAP, società agricole e riallineamento di valori immateriali
Per le imprese viene ridotta al 20% la deducibilità delle spese relative ai veicoli a motore di cui all’art. 164 TUIR, con applicazione dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2013 e indicazioni per il calcolo degli acconti. In materia IRAP sono aumentate le deduzioni per costo del lavoro dipendente a tempo indeterminato, con importi più elevati per donne e under 35 e per le regioni del Mezzogiorno, applicabili dal periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013. La circolare chiarisce poi l’abrogazione della tassazione catastale delle società agricole e del regime forfetario per determinate attività agricole, con cessazione delle nuove opzioni dal 2013 e inefficacia delle opzioni pregresse dal 2015. È inoltre rinviata la decorrenza degli effetti fiscali dei regimi di affrancamento/riallineamento di avviamento, marchi e altre attività immateriali, e sono precisati termini e modalità di versamento e di compilazione dei modelli dichiarativi.
Imprese di assicurazione: imposta sulle riserve matematiche e polizze ante 1996
La circolare aumenta l’aliquota dell’imposta sulle riserve matematiche dei rami vita allo 0,50% per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012 e allo 0,45% per i periodi successivi, introducendo anche un limite massimo al credito accumulabile rapportato allo stock delle riserve, che si riduce progressivamente fino all’1,25% dal 2025. Vengono illustrati i meccanismi di credito d’imposta, compensazione e cessione infragruppo. Inoltre, per le polizze vita e capitalizzazione stipulate entro il 31 dicembre 1995 nell’esercizio di impresa, si prevede la liquidazione anticipata dei rendimenti maturati fino al 31 dicembre 2012, con applicazione della ritenuta a titolo d’imposta e tassazione successiva secondo le regole ordinarie per i redditi maturati dopo tale data.
IVA: base imponibile, reverse charge, volume d’affari, cooperative sociali, gestione portafogli e fatturazione
Sul fronte IVA la circolare chiarisce la nuova determinazione della base imponibile in valuta estera, l’estensione dell’inversione contabile alle cessioni di beni e a tutte le prestazioni di servizi rese da soggetti passivi UE, e l’inclusione nel volume d’affari delle prestazioni di servizi generiche rese a soggetti esteri, con sterilizzazione dell’effetto ai fini dello status di esportatore abituale. Sono ridefinite anche le prestazioni socio-assistenziali delle cooperative sociali: abrogazione dell’aliquota del 4% per il regime generale, introduzione dell’aliquota 10% per specifiche prestazioni rese da cooperative sociali e loro consorzi in appalto o convenzione, con regime di esenzione per alcune prestazioni dirette e applicazione alle operazioni effettuate su contratti stipulati dopo il 31 dicembre 2013. Viene inoltre assoggettato a IVA il servizio di gestione individuale di portafogli dal 1° gennaio 2013 e modificata la disciplina della fatturazione (fattura elettronica, contenuto minimo, termini di emissione, annotazioni, fattura semplificata, fatture tramite misuratori fiscali) nonché quella delle operazioni intracomunitarie.
IVIE e IVAFE, imposta di bollo e beni sequestrati
Per IVIE e IVAFE la circolare sposta la decorrenza al periodo d’imposta 2012, considera in acconto i versamenti eseguiti per il 2011 e fissa il conguaglio entro il 17 giugno 2013, con primo acconto 2013 nello stesso termine e secondo acconto a novembre. Per l’IVIE si estende l’aliquota ridotta dello 0,40% all’abitazione principale estera e alle pertinenze per tutti i residenti; per l’IVAFE si applica l’imposta fissa a tutti i conti correnti e libretti esteri, con chiarimenti sul calcolo della soglia di 5.000 euro. Sul bollo relativo alle comunicazioni di prodotti finanziari viene introdotto, dal 2013, un tetto massimo di 4.500 euro per clienti diversi dalle persone fisiche. Infine, per i redditi dei beni sequestrati si conferma la tassazione ordinaria in fase cautelare, ma gli immobili oggetto di sequestro/confisca sono esenti da imposte, tasse e tributi fino all’assegnazione o destinazione, salvo revoca della confisca.
DL n. 179/2012: nozione di "base" del vettore aereo e coordinamento convenzionale
La circolare interpreta la nuova nozione di "base" del vettore aereo come insieme di locali e infrastrutture da cui l’impresa esercita stabilmente l’attività di trasporto aereo e la considera, ai fini tributari, una forma di stabile organizzazione per i vettori UE con licenza rilasciata da altro Stato membro. Ciò comporta tassazione in Italia dei redditi prodotti attraverso la base, oltre ai relativi obblighi contabili e di sostituzione d’imposta, con applicazione dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012. Tuttavia, la circolare precisa che le Convenzioni contro le doppie imposizioni prevalgono sulle norme interne: gli utili da traffico aereo internazionale restano tassabili solo nello Stato di direzione effettiva, mentre i redditi delle tratte esclusivamente italiane operate dal vettore estero a partire dalla base italiana sono imponibili in Italia.
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